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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04332 presentata da PROVERA FIORELLO (LEGA NORD) in data 19920805

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la legge di riforma sanitaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) all'articolo 8 prevede che il Coordinatore Sanitario debba essere un dipendente laureato in medicina, appartenente al ruolo sanitario e facente parte dell'Ufficio di Direzione in quanto Responsabile di un Servizio della USSL; alla carica di Responsabile di Servizio possono accedere, a seguito di pubblica selezione fra gli aventi requisiti e interesse, e a seguito di formulazione di regolare graduatoria, coloro che ricoprano la posizione funzionale apicale nella USSL stessa; la Circolare del Ministero della Sanita' 8 gennaio 1992 specificamente stabilisce che: a) le funzioni di Coordinatore Sanitario "non possono essere come regola ordinaria assegnate ad un primario ospedaliero, al quale spettano altre attribuzioni relativamente all'unita' operativa della disciplina per la quale il medesimo primario ha conseguito l'idoneita'" in quanto esistono gli estremi di ovvia incompatibilita' fra carica di Primario di unita' Operativa e di Coordinatore Sanitario; b) "la disposizione di legge precedente pone il Coordinatore Sanitario nell'obbligo di tempo pieno per tutto il periodo di tempo dell'espletamento dell'incarico"; c) "in via del tutto eccezionale .. (omissis) .. ove si rendesse ineludibile e indispensabile avvalersi di primari ospedalieri la USL dovra' attivare ogni utile iniziativa per ridurre al minimo necessario il tempo di supplenza e contestualmente sollevare il Primario dalle responsabilita' dell'unita' operativa"; il decreto-legge n. 343 del 20 luglio 1992 ribadisce all'articolo 6 comma 2 che: "il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di sovrintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilita' della direzione o servizio di cui e' titolare per tutta la durata delle funzioni" -: il motivo per cui presso la USSL 22 di Sondrio il coordinatore sanitario dottor Giuliano Pradella: abbia coperto fin dal 1987 e continua a ricoprire la carica di coordinatore sanitario senza che l'amministrazione di detta USL, dopo un iniziale affidamento di funzioni temporanee, abbia mai espletato regolare avviso interno per il posto di Dirigente Responsabile di Servizio; copra ed abbia coperto ininterrottamente dal 1987 la doppia carica di coordinatore sanitario e di Primario ospedaliero di Anestesia e Rianimazione svolgendo, pertanto, attivita' non compatibili fra loro; se vi siano e quante siano le situazioni analoghe nell'ambito della regione Lombardia e cosa intenda fare il Ministro per ovviare a queste situazioni. (4-04332)

 
Cronologia
sabato 1° agosto
  • Politica, cultura e società
    Bruno Trentin, contestato da una parte dell'organizzazione, rassegna le dimissioni da segretario generale della CGIL. Le ritirerà il 4 settembre.

venerdì 7 agosto
  • Politica, cultura e società
    Riassetto dell'industria pubblica: IRI, ENI, ed ENEL divengono società per azioni.