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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00212 presentata da PRATESI FULCO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920806

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, per sapere - premesso che: alla fine della scorsa legislatura il Parlamento ha approvato la legge "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che gia' nell'articolo 4 dichiara di recepire integralmente le direttive e le convenzioni internazionali riguardanti la protezione della fauna. Gia' per la vecchia legge sulla caccia (n. 968 del 1987) l'Italia era stata condannata dalla Corte di giustizia di Lussemburgo per la violazione degli articoli 7 e 8 della direttiva comunitaria 79/409 in quanto la legge italiana consentiva la cattura degli uccelli anche con mezzi e in tempi vietati dalla direttiva stessa. La nuova legge mantiene queste violazioni e oltretutto elude la sentenza della Corte costituzionale n. 124/199 che ha ritenuto l'uccellagione in contrasto con la Convenzione di Berna, che vieta l'uso delle reti quali mezzi non selettivi usati per la cattura degli uccelli; giova ricordare che la Convenzione di Berna e' stata adottata dalla CEE anche come direttiva comunitaria. Con la sentenza sopracitata della Corte di giustizia, l'Italia fu condannata per la violazione dell'articolo 7 della medesima direttiva, in quanto consentiva la caccia delle specie protette dalla direttiva (Colinus virginianus, Corvus cornix, Corvus corone, Corvus frugilegus, Pica pica, Garrulus glandarius, Passer montanus, Passer domesticus, Passer italiae, Sturnus vulgaris, Corvus monedula). La nuova legge non solo continua ad elencare (articolo 18) queste undici specie protette tra quelle cacciabili, ma ne aggiunge altre tre (Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Bonasia bonasia) protette dalla direttiva stessa. Da notare che Peppola e Fringuello erano stati esclusi dall'elenco delle specie cacciabili con decreto Spadolini del 1982 in parziale applicazione della direttiva CEE: in modo del tutto inspiegabile sono stati reintrodotti con la nuova legge sulla caccia; la direttiva CEE vieto' di cacciare le specie durante il periodo di nidificazione e dipendenza; la seconda sentenza di condanna inflitta dalla Corte di giustizia della CEE alla Repubblica Italiana il 17 gennaio 1991 nella causa C-157/89 preciso', ai paragrafi 13 e 14, che la protezione delle specie migratrici deve riguardare "tutti" i soggetti, non la maggiore di essi, e che, a tal fine, non deve limitarsi a vietarne la caccia fino al momento in cui, solitamente, si conclude la fase della dipendenza dei nuovi nati dai genitori, bensi' prevedere "un periodo supplementare" di protezione (che si vuole supporre di 10 o 15 giorni). La nuova legge venatoria (la sopracitata 157) ha vietato la caccia in agosto, ma consente (articolo 18, comma 2) alle Regioni di aprire l'attivita' venatoria per determinate specie (senza indicare quali) fin dalla prima decade di settembre; a questo proposito e' opportuno ricordare che gia' alcune regioni hanno consentito la caccia tra il 5 e il 13 settembre a specie protette dalla direttiva come lo storno, le tre specie di passeri che dovrebbero essere protetti, la Taccola, la Ghiandaia, il Corvo, o migratrici (come Tortora, Marzaiola, Alzavola) e addirittura alla Fittima reale e al Combattente, ritenuti da vari trattati ornitologici in pericolosa diminuzione. Si cacciano specie che sono protette dalla CEE anche per il ricordato "periodo supplementare" successivo a quello della dipendenza: e' dunque evidente che o non dovrebbero essere cacciate mai, o potrebbero esserlo ben piu' tardi della stessa terza domenica di settembre indicata dalla legge n. 157 del 1992 come data d'apertura generale. Ugualmente, la legge n. 157, articolo 13, consente l'esercizio venatorio con il fucile fino a tre colpi, ma lo fa in violazione della Convenzione di Berna (articolo 8) e della Convenzione di Parigi (articolo 5, lettera E), ambedue ratificate dal nostro Paese e richiamate all'articolo 1 della legge n. 157. Queste due Convenzioni vietano la caccia con il fucile a piu' di due colpi come riconosciuto anche dal TAR della Sardegna con sentenza n. 610/92 -: se il Governo intenda varare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e, in applicazione della Direttiva comunitaria, vietare la caccia al Fringuello, alla Peppola, al Francolino di monte ed alle altre undici specie protette dalla CEE, citate nella presente interpellanza; se intenda, sempre in base all'articolo 18, comma 3, vietare la caccia al Combattente ed alla Pittima reale ritenuti in forte diminuzione numerica; se intenda porre allo studio una modifica della legge n. 157 nelle parti che non recepiscono la Direttiva CEE 79/409 e successive modificazioni, la Convenzione di Parigi del 18 dicembre 1950 e la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979. In particolare vietando del tutto la pratica dell'uccellagione, la caccia con il fucile a tre colpi e la caccia nella prima decade di settembre. (2-00212)

 
Cronologia
sabato 1° agosto
  • Politica, cultura e società
    Bruno Trentin, contestato da una parte dell'organizzazione, rassegna le dimissioni da segretario generale della CGIL. Le ritirerà il 4 settembre.

venerdì 7 agosto
  • Politica, cultura e società
    Riassetto dell'industria pubblica: IRI, ENI, ed ENEL divengono società per azioni.