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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00241 presentata da SOLAROLI BRUNO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920907

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, al primo comma dell'articolo 2 recita testualmente: "Le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative"; si pone pertanto un problema di interpretazione, laddove si fa riferimento ad assunzioni "consentite da specifiche disposizioni legislative". A questo riguardo giungono infatti informazioni contraddittorie da parte di funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri e, percio', emergono le interpretazioni piu' disparate da parte dei funzionari dei comuni; si evidenzia comunque il fatto che nella maggior parte degli enti questo blocco indiscriminato e casuale provoca effetti gravissimi sul funzionamento di servizi anche essenziali per la collettivita'. Si segnalano casi in cui il blocco interviene in campi assai delicati attinenti la garanzia dell'igiene pubblica e di elementari norme sanitarie (nettezza urbana, servizi cimiteriali, ecc.) e di sicurezza per le persone (ausiliari adibiti alla sorveglianza degli alunni nelle scuole elementari); e' chiara l'intenzione del legislatore di limitare il blocco delle assunzioni solo alla copertura della pianta organica, salvo diverse disposizioni di legge. Per questo fra le assunzioni consentite da "specifiche disposizioni legislative" sono senz'altro da ricomprendersi quelle indicate dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 407 del 1990, che, gia' in un regime di limitazione, tendevano a salvaguardare la funzionalita' dei servizi alla persona -: se, di fronte alla confusione di interpretazione, non intenda emanare una circolare ministeriale che chiarisca la portata del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 333 del 1992, e quindi garantisca: l'applicabilita' delle deroghe previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407: "Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap"; la possibilita' di assunzione in quei profili professionali il cui organico sia costituito da una sola unita'; la possibilita' di assunzioni a tempo determinato (i cosiddetti "sessantisti") a fronte di posti d'organico vacanti; la possibilita' di procedere alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. (5-00241)

 
Cronologia
mercoledì 2 settembre
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