Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00021 presentata da MELILLA GENEROSO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920909
L'VIII Commissione, visto l'articolo 7 del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, convertito con modifica dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992, relativo al risanamento della finanza pubblica; considerato che lo stesso provvedimento prevede diversi casi di esenzione dell'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili; constatato che in sede applicativa e' prevalso l'orientamento che per quanto riguarda gli immobili resi inagibili per calamita' naturali, il Ministero, a seguito di specifici quesiti, ha precisato che l'ISI non e' dovuta soltanto nei casi in cui i danni causati sono tali da rendere permanentemente non abitabile l'unita' immobiliare, mentre l'ISI resta comunque dovuta in riferimento all'area di sedime che mantiene le caratteristiche di area fabbricabile; valutata la situazione di fatto in cui si trova ancora il patrimonio immobiliare nelle aree colpite da calamita' naturali si evince che vi sono diverse unita' abitative e produttive che da circa un decennio non vengono riattate, riparate e ricostruite e che nel frattempo i proprietari non le hanno potute abitare, affittare, vendere o rendere agibili per la mancata erogazione dei contributi previsti da leggi dello Stato; accertato che gli immobili danneggiati non hanno subito un incremento di valore, bensi' un progressivo deprezzamento, esprimendo l'avviso che le unita' immobiliari danneggiate da calamita' naturali individuate, classificate ed ammesse a contributo da leggi speciali e da ordinanze del Ministro della protezione civile ma non ancora rese agibili perche' non sono iniziati o terminati i lavori di riattazione, riparazione e ricostruzione debbano essere tenute a pagare l'ISI, nei primi due casi, per un importo pari al valore risultante dall'applicazione dei vecchi estimi catastali e nella terza ipotesi per un importo pari al valore dell'area fabbricabile, impegna il Governo, e in particolare il Ministro per il coordinamento della protezione civile a raggiungere una intesa nell'ambito della compagine governativa a tempi brevi al fine di emanare disposizioni conformi in merito. (7-00021)