Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04713 presentata da SOLAROLI BRUNO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920909
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel disciplinare le modalita' di determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili, affianca al criterio da applicare alla generalita' dei soggetti passivi (3 per mille del valore del fabbricato o dell'area fabbricabile) un criterio particolare (2 per mille del valore dell'abitazione diminuito di 50 milioni), riservato alle unita' immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari; l'applicazione del trattamento agevolato, diretto a differenziare la posizione della "prima casa" rispetto alle proprieta' immobiliari, e' limitata, dalla suddetta disposizione, alle abitazioni nelle quali il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto familiare, e i suoi familiari, dimorano abitualmente; con tale formulazione non si e', tuttavia, tenuto conto di una fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista del soggetto colpito dall'imposta, le cui caratteristiche sociali ed economiche sono certamente piu' meritevoli di attenzione, da parte del legislatore, di quanto non lo siano quelle del proprietario (o pluriproprietario) che dimora nell'abitazione posseduta: ci riferiamo ai soci assegnatari in godimento delle Cooperative edilizie di abitazione, i quali, pur non potendo vantare alcun titolo di proprieta' sull'abitazione nella quale dimorano con i propri familiari, dovranno "direttamente" farsi carico dell'imposta straordinaria, calcolata nella misura ordinaria del 3 per mille. A differenza di quanto si verifica, infatti, nei contratti di locazione (nei quali i proprietari non potranno traslare l'onere dell'imposta sui propri inquilini), nelle assegnazioni in godimento gli assegnatari debbono necessariamente farsi carico di tutti i costi sostenuti dalla cooperativa per la gestione delle abitazioni, ivi compresi gli oneri tributari, ordinari e straordinari; l'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 333 del 1992, nella sua formulazione letterale, assimilerebbe, quindi, gli assegnatari in godimento (ai quali e' richiesto, normalmente, il requisito dell'impossidenza per poter conseguire l'assegnazione) agli investitori immobiliari, ponendoli, di fronte al fisco, in una posizione sostanzialmente peggiore rispetto a quella degli inquilini (ai quali, ai fini tributari, dovrebbero essere assimilati), che non vengono toccati dall'imposta straordinaria, e sensibilmente peggiore rispetto a quella dei proprietari immobiliari che occupano la propria (o una delle proprie) abitazione; la situazione ora descritta non era certamente presente al legislatore al momento della formulazione della disposizione e una interpretazione corretta della volonta' del legislatore non puo' che considerare gli assegnatari in godimento, che non possono essere sollevati dal pagamento dell'imposta essendo esclusi dalla sua applicazione gli istituti autonomi per le case popolari ma non le Cooperative di abitazione, quantomeno, assimilati ai proprietari che risiedono nell'abitazione posseduta -: se non intenda emettere rapidamente una circolare interpretativa in ordine a quanto sopra. (4-04713)