Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00259 presentata da STRADA RENATO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920910
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che: la legge n. 241 del 1990 (detta anche legge della "trasparenza amministrativa") sancisce alcuni diritti molto importanti a tutela del cittadino e tra questi il diritto ad accedere agli atti delle pubbliche amministrazioni, sia prendendone semplicemente visione sia estraendone delle copie; i ritardi e addirittura la mancata emanazione dei regolamenti di attuazione, da parte delle diverse pubbliche amministrazioni hanno di fatto sino ad oggi impedito l'esercizio di tale diritto da parte dei cittadini; non deve apparire strumentale ricordare che l'iter della legge n. 241 del 1990 fu avviato grazie alla presentazione alla Camera, il 19 novembre 1987, del disegno di legge n. 1913 "Norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti", da parte dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole Giovanni Goria; con decreto del 20 agosto scorso del Ministro delle Finanze, onorevole Giovanni Goria, tra molte polemiche, inefficienze e confusione, sono state riordinate ed approvate le nuove tariffe dell'imposta di bollo; tale decreto tra l'altro prevede per gli "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta", sia applicata un'imposta di bollo di 15 mila lire per ogni foglio; tale imposta era in vigore anche in precedenza, sebbene con un importo inferiore (10 mila lire a foglio) e risulterebbe che sia stata applicata in modo estensivo da tutte le pubbliche amministrazioni e cioe' sia stata applicata per ogni estrazione di copia e non soltanto per l'estrazione di copie conformi; numerosissimi atti o documenti emanati o detenuti dalle pubbliche amministrazioni (si pensi ad esempio ai piani regolatori o a delibere che approvano piani di settore), di grande interesse ed impatto per la vita dei cittadini, sono composti da decine o addirittura da centinaia di pagine; inoltre una nota del citato decreto precisa che "per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale"; sono esenti da tale imposta soltanto pochissime fattispecie di documenti come le copie conformi delle cartelle cliniche; i certificati, copie ed estratti desumibili esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento e relative certificazioni; gli atti e i documenti relativi all'istruzione secondaria di 2^ grado ed infine i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le recenti indagini della magistratura hanno fatto emergere come i casi di corruzione di pubblici amministratori, politici ed imprenditori siano stati possibili anche grazie alla alterazione di atti pubblici e in generale alla poca trasparenza del funzionamento della pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni -: se non ritenga che l'applicazione di una simile imposta di bollo, per avere copia di atti delle pubbliche amministrazioni, limiti, sino quasi di fatto a precluderlo e a cancellarlo, il diritto dei cittadini all'accesso e ad essere informati, sancito con la legge n. 241 del 1990; se non ritenga che tale misura scavi un solco ancora piu' profondo tra i cittadini e la "cosa pubblica", proprio in un momento in cui indispensabile sarebbe la funzione di controllo che i cittadini potrebbero esercitare al fine della corretta e trasparente amministrazione; se non ritenga necessario, al fine di garantire il piu' possibile il diritto di accesso e ad essere informati dei cittadini, di impartire disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni, affinche' l'applicazione dell'imposta di bollo sulle copie degli atti rilasciati, sia applicata esclusivamente nei casi in cui si richieda una copia conforme e comunque soltanto in quei casi in cui l'utilizzazione della copia in bollo, sia espressamente prevista dalla normativa. (5-00259)