Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00024 presentata da GRASSI ENNIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920910
La I Commissione, visto l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che "le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative"; considerato che per quanto riguarda le deroghe vi e' una generale confusione interpretativa da parte degli uffici ministeriali e dei comitati regionali di controllo; constatato che fra le assunzioni consentite sono da ricomprendersi quelle previste dall'articolo 1, comma terzo, della legge n. 407 del 1990, la quale, pur limitando le assunzioni, salvaguardia l'attivazione dei "servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap," e altri servizi pubblici essenziali (scuola, igiene, sanita', ecc.); valutato che il blocco generalizzato delle assunzioni colpisce in modo particolare i comuni con meno di cinquemila abitanti e soprattutto quelli del Mezzogiorno d'Italia; tenuto conto che qualche anno fa l'Agenzia per gli interventi nel Mezzogiorno stimava in oltre 30 mila unita' il fabbisogno aggiuntivo di personale per coprire le sole piante organiche dei comuni meridionali e che a tale scopo, a seguito di delibera CIPE del gennaio 1991 per un importo di spesa di 412 miliardi, aveva elaborato il cosiddetto "Progetto Ripam", finalizzato alla formazione e all'assunzione di 10 mila unita' ripartite per regione in base ad un'apposita tabella; viste le proteste di numerosi Comuni, Province e Regioni; ritenuto necessario e urgente evitare la paralisi dei servizi alla persona e la discriminazione tra aree diverse del Paese; esprimendo l'avviso che tra le deroghe consentite debbano essere ricomprese quelle previste dalla legge surrichiamata (n. 407 del 29 dicembre 1990), per cui, anche al fine di evitare contratti anomali e piu' costosi da parte degli enti locali, debba essere concessa la possibilita': di assumere in quei profili professionali il cui organico sia costituito da una sola unita'; di assumere a tempo indeterminato (cosiddetti "sessantisti") a fronte di posti d'organico vacanti; di assumere gli invalidi civili, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 482 e delle altre norme sul collocamento obbligatorio, impegna il Ministro dell'interno a raggiungere una intesa con gli altri membri del Governo interessati al fine di emanare rapidamente un'apposita circolare in sintonia con quanto sopra specificato. (7-00024)