Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00264 presentata da TURCI LANFRANCO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920916
Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso: che l'articolo 1, comma 2-bis, della legge antiriciclaggio 5 luglio 1991, n. 197 prescrive che "il saldo dei libretti di risparmio al portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni"; che con lo strumento, assolutamente irrituale, della "comunicazione" effettuata in data 12 luglio 1991, dall'ufficio legislativo del Ministero del Tesoro all'Associazione bancaria italiana sono state fornite al sistema creditizio indicazioni circa il trattamento dei libretti al portatore gia' emessi alla data dell'entrata in vigore della legge e recanti un saldo superiore a lire venti milioni, nel senso di nulla fare fino alla prima presentazione del libretto, mantenendo pertanto la nuova normativa "senza effetti per l'intero periodo della pura e semplice detenzione da parte dei titolari"; che le conseguenze di tale lassismo, contrario forse alla lettera ma sicuramente allo spirito della legge n. 197, si stanno appieno rivelando nel corso dei recenti e diffusi casi giudiziari relativi a corruzione e concussione, con la scoperta di numerosi libretti al portatore recanti tangenti di importo ovviamente superiore a lire venti milioni -: quale sia l'orientamento del ministro del tesoro in ordine alla materia dei libretti di risparmio al portatore ed all'ammissibilita' del comportamento del suo predecessore, sollecitando il ritiro della comunicazione del 12 luglio 1991, dell'ufficio legislativo e l'eventuale ricorso, nel rispetto della legge, allo strumento del decreto applicativo previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c) della legge n. 197, di cui deve venire data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. (5-00264)