Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00037 presentata da MARIANETTI AGOSTINO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19920923
La X Commissione, premesso che con decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM) e' stato soppresso e posto in liquidazione, ed i suoi organi statutari sono stati sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 provvedendo alla nomina di un Commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri; visto che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 362 del 1992 prevede che il Commissario liquidatore possa, o con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, alienare, dismettere o trasferire aziende, o rami di queste ultime, appartenenti all'EFIM, o alle societa' da esso controllate, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto; preso atto che l'incerta linea di demarcazione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che l'articolo 2, comma 4, attribuisce distintamente agli amministratori delle suddette societa' o al Commissario liquidatore, produce di fatto una crisi gestionale delle aziende, con irreparabile nocumento al loro valore e percio', con notevole pregiudizio anche per i creditori; considerato che gli istituti di credito stanno attuando inasprimenti per la concessione di finanziamenti non solo alle aziende controllate EFIM ma anche a tutte quelle imprese che intrattengono rapporti di fornitura con queste, determinando un forte ridimensionamento delle attivita' e dell'occupazione; considerato che il perdurare di tale situazione pregiudica il valore patrimoniale di quelle aziende sane o potenzialmente risanabili del gruppo, con notevole pregiudizio anche per i creditori; considerato che il decreto di cui sopra prevede la possibilita' da parte del Commissario liquidatore di conferire in gestione fiduciaria le aziende del gruppo, favorendo la possibilita' di una loro successiva acquisizione da parte di potenziali acquirenti; ritenuto, comunque, che l'affidamento fiduciario avvenga considerando l'opportunita' strategica di affidare all'ENI e all'IRI la gestione delle aziende che operano negli stessi settori di attivita'; considerato che il Governo ha dichiarato che intende garantire i debiti finanziari del soppresso EFIM e quelli degli Enti a partecipazione statale antecedenti alla loro trasformazione in SpA, impegna il Governo: ad affidare in gestione fiduciaria le aziende del gruppo EFIM a soggetti imprenditoriali, considerando l'opportunita' di trasferire in particolare la gestione dell'attivita' dei comparti aeronautico, ferroviario e dell'industria degli armamenti e dei sistemi all'IRI, quelle dei comparti dell'alluminio, del vetro e dei nuovi materiali all'ENI; a definire provvedimenti a tutela dei livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, con riguardo anche al personale dell'indotto produttivo delle societa' dell'EFIM, tramite gli strumenti di cui all'articolo 2-bis; ad adottare le misure piu' opportune per evitare interruzione delle forniture alle aziende e di conseguenza l'interruzione dell'attivita' produttiva. (7-00037)