Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00309 presentata da PINZA ROBERTO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19920923
Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste. - Per sapere - premesso che: l'articolo 13 della legge regionale Emilia-Romagna 28 aprile 1987, n. 10 autorizza la Giunta regionale a concedere alla "Parmasole Soc., Coop. a r.l." un contributo in conto capitale ed interessi su un mutuo integrativo finalizzato all'acquisto e ristrutturazione dell'azienda "Arrigoni S.p.A" di Cesena. Con deliberazione di Giunta n. 2854 del 24 giugno 1986 veniva approvato il piano presentato dalla "Parmasole Soc. Coop. a r.l." per la ristrutturazione dell'azienda "Arrigoni S.p.A." di Cesena. Con decreto n. 13 del 25 settembre 1986 l'Assessore all'Agricoltura approvava il progetto esecutivo per l'acquisto e ristrutturazione dello stabilimento e stabiliva, fra l'altro, gli obblighi ai quali la cooperativa beneficiaria doveva attenersi ed in particolare il vincolo di destinazione degli impianti da provare mediante "estratto notarile della delibera del Consiglio di amministrazione in cui viene assunto l'obbligo di non mutare la destinazione degli impianti per un periodo di almeno cinque anni dalla data degli accertamenti finali, pena la restituzione dei benefici concessi" (deliberazione assunta l'1 febbraio 1989 di cui al certificato di conformita' rilasciato dal dott. Alberto Fornari - notaio - in data 25 febbraio 1989). In data 13 giugno 1989 il competente "Servizio Investimenti per le Strutture Aziendali ed Internazionali" della regione rilasciava il "Verbale di accertamento di avvenuta assunzione delle opere e degli acquisti". Con deliberazione di Giunta n. 5960 del 14 novembre 1989 e n. 3168 del 20 giugno 1990 si approvava rispettivamente il pagamento del contributo in c/capitale e la liquidazione del concorso regionale sugli interessi per il mutuo integrativo di lire 9 miliardi. In prosieguo di tempo la Parmasole informava la regione Emilia-Romagna che il ramo di azienda comprendente lo stabilimento ex-Arrigoni era stato conferito nella Srl. INTERCOMPANY di Cesena e chiedeva che venisse confermato il contributo in conto interessi precedentemente deliberato. Tale richiesta veniva accolta dalla Giunta Regionale con deliberazione 21 luglio 1992 n. 3615, che suscitava ampie reazioni stante la sua palese illegittimita'. Reagiva infatti in primo luogo la Federazione dell'Industria Emilia-Romagna evidenziando in un esposto alla Commissione di Controllo come la deliberazione fosse illegittima per aver previsto la concessione di un contributo, normativamente riservato alle cooperative agricole, ad una societa' di capitali di natura non agricola con una palese violazione di legge e nel contempo, circostanza codesta di ancor maggiore rilievo, per essere venuti meno i presupposti per la concessione del contributo in quanto l'intervento dell'Amministrazione Regionale era finalizzato al rilancio dell'attivita' aziendale mentre, per converso, era in atto un processo di disgregazione dell'attivita' aziendale. Tali argomentazioni venivano svolte in molteplici altre sedi in quanto era sotto gli occhi di tutti la palese contraddizione fra la iterazione di un finanziamento, tra l'altro assai rilevante, a favore di un soggetto diverso da quello originario di fronte ad un fallimento oggettivo della iniziativa che, lungi dal rilanciare la attivita' aziendale (come previsto dell'articolo 13 della legge regionale n. 10, 1989), l'aveva in pratica distrutta. Basti infatti considerare che gli impianti erano stati in pratica smantellati e che in data 20 luglio 1992 la Srl. Intercompany, titolare dell'azienda, aveva dato corso alle procedure di mobilita' dei lavoratori, evidentemente finalizzate al loro licenziamento. In tale situazione e' evidente che, non solo non va trasferito il residuo contributo alla Srl. Intercompany (tant'e' che la Commissione Regionale di Controllo in data 11 settembre 1992 ha rinviata la deliberazione della Giunta Regionale), ma vanno immediatamente revocati i contributi gia' concessi in conto capitale ed in conto interessi, essendo ormai palese la impossibilita' da parte della destinataria PARMASOLE di raggiungere gli scopi ai quali erano finalizzati -: se e quali interventi intendano svolgere al fine di: evitare il trasferimento del contributo residualmente dovuto alla Srl. Intercompany, sede in Cesena, difettandone i presupposti; disporre la resa dei contributi gia' concessi in conto capitale ed in conto interessi alla Soc. Coop. a resp. PARMASOLE, essendo palese il mancato raggiungimento degli scopi dell'intervento agevolante e non essendo consentito un inutile depauperamento delle disponibilita' finanziarie pubbliche. (3-00309)