Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00044 presentata da MELILLA GENEROSO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920924
La VIII Commissione, premesso che: in base all'articolo 18 della legge 203 del 1991 riguardante il finanziamento di alloggi destinati ai dipendenti dello stato impiegati nella lotta alla criminalita' organizzata, il Comitato esecutivo del CER ha emesso un Bando in base ad una delibera del CIPE che stabisce i criteri per la realizzazione di tali alloggi e la concessione dei finanziamenti; in base a tali provvedimenti si intendono finanziare, 17.400 alloggi ripartiti in: 9.000 di edilizia sovvenzionata, 8.400 di edilizia agevolata; si attiveranno 7.000 miliardi di investimenti per un numero di alloggi che puo' arrivare a 54.000 ed una volumetria non residenziale di 4.860.000 m.c; tali criteri prevedono tra l'altro un utilizzo delle procedure urbanistiche straordinarie in base al comma 5 dell'articolo 18 che di fatto rappresentano uno scardinamento degli strumenti urbanistici vigenti consentendo interventi con forti possibilita' speculative; i criteri di valutazione dei progetti riservano inoltre ampi margini di discrezionalita' al Ministero dei lavori pubblici nell'attribuzione dei punteggi ed e' inoltre rilevabile un difetto di pluralismo nella scelta degli operatori, per altro esplicitamente previsti dalla legge, impegna il Governo: a riferire in ordine alle indicazioni che sono state fino ad oggi fornite dai Prefetti circa i reali bisogni; ad intraprendere ogni opportuna iniziativa: per valutare la disponibilita' dei comuni interessati a concedere le varianti necessarie agli strumenti urbanistici vigenti, che possono riguardare anche le aree agricole, prima di dichiarare la finanziabilita' del progetto; per dare attuazione alla delibera Cipe che indicava nell'ordine le seguenti priorita' Campania, Puglia, Calabria, Sicilia ed aree ad alta tensione abitativa con popolazione superiore ai 300.000 abitanti con priorita' per Roma e Milano nonche' altri comuni ove sussistono le condizioni del citato articolo 18, considerato che di tali criteri non vi e' traccia nelle norme per la qualificazione dei progetti; per garantire una presenza pluralistica degli operatori cosi' come previsto dalla legge. (7-00044)