Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00257 presentata da LATRONICO FEDE (LEGA NORD) in data 19920925
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: sono urgenti nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dalla legge costituzionale 16 gennaio, n. 1 e dalla legge 5 giugno 1989, n. 219; in base alla riforma introdotta dalle leggi indicate, procedimenti penali nei confronti dei ministri sono sottoposti alle regole di giurisdizione e procedura proprie del procedimento promosso nei confronti di qualsivoglia cittadino. Tutte le attivita', quindi, vengono ora svolte dalla magistratura ordinaria, rimanendo al Parlamento la possibilita' di intervenire per il diniego o la concessione dell'autorizzazione a procedere solo dopo il compimento delle indagini preliminari. Le attivita' istruttorie relative ai procedimenti in questione sono affidate ad un particolare collegio, organo speciale della magistratura ordinaria i cui membri vengono designati mediante il criterio dell'estrazione a sorte. Entro novanta giorni tale collegio deve disporre l'archiviazione o trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica per la rimessione al Parlamento. Il rifiuto della autorizzazione a procedere puo' essere dato qualora il Ministro abbia agito a tutela di un interesse dello Stato oppure per il perseguimento di un preminente interesse pubblico (il quale puo' non emergere "solamente" dalle norme costituzionali). Tale valutazione politica, come alcuni studiosi hanno sottolineato, non incide su elementi di competenza della autorita' giudiziaria, evitando cosi' il conflitto fra i poteri, tuttavia l'intervento del Parlamento in una fase processuale in cui la formazione delle prove e' ancora in itinere (fase delle indagini preliminari) puo' far pervenire piu' facilmente alla negazione dell'autorizzazione a procedere essendo il materiale probatorio incompleto. La riforma attuata non ha dato degli ottimi risultati: la realizzazione pratica e' disastrosa; manca una coordinazione con le norme processuali comuni e l'interpretazione delle norme contenute nella legge e' stata finora assai discutibile. Un primo intervento della Cassazione Penale sul problema della impugnabilita' del provvedimento di archiviazione della procedura allontana la piena realizzazione dell'intento della legge costituzionale di raggiungere una "giustizia giusta" per gli uomini politici come per i cittadini comuni. Infatti la cassazione penale a sezioni unite con sentenza del 26 aprile 1989 ha affermato la non impugnabilita' del decreto di archiviazione emesso dallo speciale collegio. Solo in caso di nuove prove potra' essere revocato; al contrario ai sensi del nuovo codice di procedura penale di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e' suscettibile di opposizione da parte della persona offesa dal reato; inoltre la situazione dal punto di vista operativo e' disastrosa. Il Tribunale ha carenza di mezzi operativi e di personale. Da una recente indagine risulta che gran parte delle inchieste sono state archiviate (non sono state, quindi, neppure sottoposte al vaglio del Parlamento): 100 su 154 denunce pervenute nel periodo compreso tra gennaio 1989 e giugno 1992. Come spiegato, tali inchieste non potranno piu' essere riaperte non essendo possibile opporsi alla decisione del collegio; manca autonomia organizzativa e amministrativa degli uffici; i magistrati componenti il collegio svolgono tutti un doppio lavoro poiche' mantengono le cariche precedentemente ricoperte, con il risultato di riuscire a dedicare solo poco tempo ad indagini di cosi' grande delicatezza ed importanza (vi sono infatti anche collegamenti con i "maxiprocessi"); tra i casi piu' rilevanti erano in corso, alla fine di giugno scorso, le procedure contro il Ministro Prandini (caso appalti Anas, caso Castalia societa' gruppo IRI specializzata in drenaggio fondali marini), i Ministri Ruffolo e Goria (vicenda Enichem - Agricoltura), il Ministro Altissimo (per la svendita della flotta Lauro) e del Ministro Remo Gaspari (per l'utilizzo di elicotteri dei vigili del fuoco per scopi non istituzionali) -: se intendano fornire delucidazioni in merito alla carenza di mezzi operativi messi a disposizione del collegio e necessari per lo svolgimento delle indagini; perche' i magistrati componenti il collegio continuino a ricoprire gli incarichi precedenti trovandosi cosi' nell'impossibilita' di lavorare a tempo pieno a questa delicata materia. (2-00257)