Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05744 presentata da DEL BASSO DE CARO UMBERTO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19921002
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nei giorni 29 e 30 settembre u.s. sono stati tratti in arresto, rispettivamente, il Presidente ed i componenti della Giunta Regionale dell'Abruzzo nonche' il Sindaco ed i componenti della Giunta Municipale di Vercelli, "azzerando" di fatto l'intera amministrazione di una Regione e l'Esecutivo di una citta capoluogo -: 1) se nelle fattispecie in esame siano state correttamente applicate le norme di cui agli articoli 273, 274 e 275 cpp, ed in particolare a) quanto alle condizioni generali di applicabilita' delle misure cautelari personali, se sussistano gravi indizi di colpevolezza; b) se sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' delle prove; c) se, nel disporre le misure cautelari, si sia proceduto alla comparazione tra entita' del fatto, sanzione che si ritiene possa essere irrogata ed inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere; 2) se risulti violata la norma costituzionale di cui all'articolo 27 Cost. in forza della quale "la responsabilita' penale e' personale" atteso che sia e' proceduto a contestare, come aggravante, il concorso di persona nel medesimo reato in cio' presupponendo un accordo criminoso ed una particolare intensita' di dolo; 3) se vi sia stata fuga di notizie atteso che la stampa nazionale, con inquietante anticipo, e' riuscita ad annunciare l'adozione dei provvedimenti restrittivi di che trattasi. (4-05744)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica anzitutto che con ordinanza in data 29.9.1992 il giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L'Aquila, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del Presidente e degli Assessori della giunta regionale d'Abruzzo, per i reati di falso ideologico, tentata truffa e abuso di atti d'ufficio, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 274, lettera a) C.P.P. Tale provvedimento e' stato trasmesso alla Procura della Repubblica per l'esecuzione, come prescritto dall'articolo 92 Disp. att. C.P.P. Va, peraltro, rilevato che il giorno precedente, il 28 settembre, il P.M. aveva delegato la P.G. a richiedere ed acquisire con immediatezza presso gli uffici della regione Abruzzo, gli atti ed i documenti relativi al Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) - Annualita' 1991. L'esecuzione di attivita' del genere inevitabilmente determina l'effetto di portare a conoscenza di un vasto numero di persone la notizia di un'inchiesta in corso da parte dell'Autorita' Giudiziaria; cio' a maggior ragione nel caso di specie, per la pluralita' degli uffici in cui intervenire. Ove poi si tratti, come nel caso concreto, di inchiesta presuntivamente riferibile da coloro che ne prendono notizia, alla condotta di pubblici amministratori, e' inevitabile che ne consegua un clima di attesa per eventuali ulteriori iniziative dell'A.G., con incontrollabile diffondersi di voci ed ipotesi al riguardo. E' necessario, altresi', considerare che la vicenda amministrativa del P.O.P. 1991 aveva gia' determinato, di per se', un vivissimo interesse, il che ovviamente ha amplificato gli effetti della notizia di un'inchiesta penale. I provvedimenti restrittivi di cui si e' detto hanno trovato successivamente conferma, in sede di gravame, sia presso il competente Tribunale della Liberta', che ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da cinque assessori, sia presso la Corte di Cassazione, che non ha accolto il ricorso proposto da altro indagato, ai sensi dell'articolo 811, comma 2^, C.P.P. In merito alla corretta applicazione delle norme di cui agli articoli 273, 274, 275 c.p.p. bastera' rilevare che il Tribunale della Liberta' ha rigettato le impugnazioni presentate avverso le ordinanze di custodia cautelare, riconoscendo che "lo stato di liberta' degli indagati poteva rappresentare un ostacolo al corretto svolgersi del processo formativo della prova". Anche la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi proposti da due imputati avverso le ordinanze del GIP e del Tribunale ex articolo 311 c.p.p., il che consente di escludere che siano stati emessi provvedimenti in contrasto con la normativa vigente. In ordine ai fatti di cui si e' detto il P.M., il 20.9.93 ha richiesto al G.I.P. l'emissione del decreto di rinvio a giudizio per i reati previsti dagli articoli 110, 81 cpv., 323 commi 1 e 2, 479, 56, 640 bis c.p. Dagli accertamenti successivamente espletati, in sede di indagine ispettiva, e' poi emerso che gli uffici interessati hanno svolto con il dovuto riserbo le attivita' di esecuzione. Cio' nonostante, come pure riscontrato dal magistrato ispettore, in relazione all'esecuzione di quegli arresti, si era verificata, pare sin dal giorno precedente, una "fuga di notizie". In merito alla stessa l'ufficio del P.M. ha avviato le necessarie investigazioni, per verificare esistenza e rilevanza penale dei presunti casi di violazione del segreto. Gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari non hanno per ora consentito di far luce sugli autori dell'ipotizzato reato di rivelazione di segreti di ufficio. Per quanto riguarda l'indagine di Vercelli, si comunica che il 25.8.1992 la locale Procura della Repubblica ha inviato informazioni di garanzia al sindaco, al vice sindaco, a cinque assessori del detto comune, a quattro funzionari comunali e ad altri indagati, per reati di cui agli articoli 110, 323, 640 co. 1^ e 2^, 490, 476, 479 C.P. Il successivo 24.9 il P.M. ha richiesto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del sindaco, del vice sindaco e dei cinque assessori comunali in ordine agli ipotizzati reati, aggravati da violazione dei doveri di ufficio, la connessione teleologica, e il danno patrimoniale di rilevante gravita'; tale richiesta e' stata accolta dal G.I.P. che il 30 settembre ha emesso il provvedimento restrittivo per durata non superiore a 40 giorni, ravvisando inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per la genuina acquisizione delle prove. Ha anche riferito l'autorita' inquirente che l'acquisizione probatoria in ordine ai fatti di cui alle imputazioni, non era di natura esclusivamente documentale ma anche testimoniale e che la restrizione in carcere ha impedito agli indagati una comune intesa nel rendere le dichiarazioni difensive, consentendo, altresi', a seguito di un decisivo confronto, un ulteriore sviluppo investigativo. Ne' l'ufficio di Procura ne' quello del G.I.P., hanno consentito fughe di notizie circa l'adozione dei provvedimenti cautelari o di qualsiasi altro provvedimento e sono rimaste ignote le circostanze per le quali alcuni organi di stampa hanno potuto preannunciare gli arresti, sia pure in forma dubitativa. In proposito va precisato che il bisettimanale locale "La Sesia" gia' il 4 settembre era uscito col titolo in prima pagina "Manette in arrivo?" e che il Procuratore della Repubblica a fronte delle voci diffuse aveva smentito, nell'occasione, di aver inoltrato al G.I.P. richieste di provvedimenti cautelari. Non sono neppure emerse violazioni del principio costituzionale della responsabilita' personale, giacche', secondo l'ipotesi accusatoria, i reati contestati risultavano commessi dal sindaco e dagli assessori in concorso tra loro, in virtu' di accordi perfezionati sia in riunioni di giunta sia altrove, con addebito peraltro, a ciascun indagato di un proprio ruolo e contributo personale nella commissione dell'illecito. Si aggiunge che, secondo gli inquirenti, la gravita' dei fatti risultava, al momento, obiettivamente incontestabile tenuto conto del valore dell'impianto di incenerimento (28 miliardi), degli intuibili notevoli profitti di gestione, nonche' dell'eccezionale durata - ventennale - della gestione stessa. Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.