Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00343 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921002
Ai Ministri dell'intero e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 20 dicembre 1991, con delibera n. 64, il Consiglio comunale di Cortale, ha adottato una Variante Generale al P.D.F. con annesso regolamento edilizio; l'attuale P.D.F. era stato adottato nel 1970 e approvato con decreto P.G.R. nel 1977. In questo periodo di sette anni le Amministrazioni comunali hanno proceduto con lo strumento adottato che dal decreto e' stato poi modificato; doveva essere quindi ridisegnata la cartografia delle strade di piano, infatti la' dove dovevano sorgere le strade sono state rilasciate concessioni edilizie; mancano aree destinate all'edilizia economica e popolare; mancano aree destinate agli insediamenti industriali; nessun aumento di volumetria e ampliamento di zone viene realizzato con l'adozione del nuovo strumento urbanistico; avverso tale atto deliberativo viene prodotto al CORECO di Catanzaro ricorso per cui il Comitato chiede di controdedurre; il Consiglio Comunale in data 26 marzo 1992, con atto n. 9, fornisce i chiarimenti richiesti e il Comitato annulla le deliberazioni con la motivazione che "non contengono le tavole di raffronto quali elaborati tecnici che devono far chiaramente comprendere l'oggetto della variante"; in data 5 giugno 1992, con atto n. 15, il Consiglio Comunale riadotta tale e quale la delibera 86/91 sostenendo che le tavole di raffronto, motivo dell'annullamento dell'atto precedente, non sono necessarie e il motivo dell'annullamento va considerato quanto meno errato per incompetenza o superficialita' nello studio dell'atto; anche contro questa deliberazione viene inoltrato ricorso al CORECO, a firma dei Segretari delle locali sezioni di DC - PSI - Rifondazione Comunista e Movimento Meridionale nel quale viene, inoltre, ribadito che tre consiglieri comunali sarebbero impediti dal votare l'atto deliberativo e che mancano le tavole di raffronto; il Comitato di controllo, con ordinanza del 30 giugno 1992, chiede al Consiglio comunale di controdedurre solo ai punti 4 e 5 del su citato ricorso (statuto comunale e tecnico redattore variante) e per quanto riguarda l'astensione cosi' scrive: "si fa rilevare che il Consiglio di Stato - IV, il 21 dicembre 1985 cosi' ha deciso: "sussiste l'obbligo di astensione del consigliere comunale dal partecipare alla delibera di approvazione del P.D.F. nel caso che questo arrechi evidenti vantaggi a terreni di sua proprieta'". A questo punto il Comune ha gia' risposto con delibera 9/92 annullata, garantendo che nessun consigliere o parenti fino al 4^ grado sono proprietari di aree interessate; per quanto riguarda le tavole di raffronto, nella citata ordinanza, il CORECO cosi' scrive: "Le tavole di raffronto, nel caso specifico, trattandosi di variante generale non sono necessarie perche' il raffronto viene fatto tra programma esistente e quello adottato". Come si puo' notare, tutto l'esatto contrario di quanto sostenuto nell'annullare la delibera n. 64/91; a questo punto sorge il dubbio che non di errore o di incompetenza si sia trattato nell'annullare la delibera, ma che il tutto sia stato fatto volutamente; successivamente con fono del 14 agosto 1992, il sindaco del Comune signor Simonetta Domenico, e' convocato dal CORECO per il 19 agosto 1992 alle ore 16, accompagnato dal tecnico comunale, geometra Conte Vincenzo; il Comitato sostiene che la delibera non puo' essere esaminata in quanto manca l'attestazione del segretario comunale dell'avvenuta pubblicazione per 20 giorni all'albo pretorio; all'osservazione che tale attestazione non poteva esserci in quanto il segretario ha l'obbligo di inviare, contemporaneamente alla pubblicazione all'albo, l'atto al CORECO e che quindi lo stesso atto non poteva contenere l'avvenuta pubblicazione; il Comitato decideva di esaminare la delibera invitando il Sindaco ad attendere nella sala adiacente, dove, in una pausa dei lavori il Segretario del Comitato gli comunicava che la sua presenza non era piu' necessaria in quanto l'atto aveva ottenuto il visto di legittimita', come piu' tardi, nella stessa sede, gli veniva confermato, sempre in presenza del tecnico comunale, da un membro del Comitato stesso che lo invitava a ritornare l'indomani per ritirare l'atto brevi manu; in data 20 agosto il Sindaco, signor Simonetta Domenico, si premurava di telefonare al segretario del CORECO per sapere se l'atto era pronto e questi gli rispondeva che sarebbe stato pronto per lunedi' 24 agosto; in data 26 agosto l'assessore comunale dottor Lento Amedeo, nel corso di un incontro con il segretario del comitato apprendeva che la delibera doveva ritornare in seduta il 31 agosto 1992 in quanto un ulteriore ricorso non era stato esaminato dal Comitato perche' non era agli atti della seduta; avuto conferma di cio' si recava presso la procura della Repubblica di Lamezia Terme, accompagnato dall'avvocato Grandinetti del Foro di Lamezia esponeva i fatti al magistrato e consegnava il giorno successivo (17 agosto 1992) memoria scritta; il Comitato annulla la deliberazione con la motivazione che e' stato violato l'articolo 290 del testo unico leggi provinciali e comunali 1915/1948, contravvenendo alla citata sentenza del Consiglio di Stato che prevede l'obbligo dell'astensione nel votare il Programma di Fabbricazione quando questi arrechi evidenti vantaggi a terreni di proprieta'; inoltre il CORECO non poteva entrare nel merito e tale punto era gia' stato superato con la dichiarazione del Consiglio Comunale; appare chiara percio' la forzatura effettuata dal Comitato che prima boccia la delibera con un motivo inesistente (tavole di raffronto), poi la vista (verbale del 19 agosto), quindi la boccia (verbale del 31 agosto) con altro motivo inesistente; tutto cio' danneggia la fisionomia ed il ruolo di un Comitato di controllo che si configura cosi' come organo di parte evidentemente influenzato da condizionamenti politici e partitici -: quali iniziative intendano assumere per accertare: a) perche' il ricorso, se c'era, non era stato esaminato; b) se il Comitato poteva riportare in seduta un atto gia' vistato; c) se il ricorso non dovesse essere notificato al Sindaco; d) se non sussistano gravi responsabilita' del Presidente del CORECO. (5-00343)