Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05950 presentata da BERTOLI DANILO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19921007
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la legge 20 maggio 1985 n. 206, in attuazione del nuovo Concordato fra Stato e Chiesa Cattolica ha ratificato il protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina degli enti e beni ecclesiastici; la legge 20 maggio 1985 n. 222 ha in particolare tradotto in disposizioni legislative il contenuto del titolo secondo del protocollo citato, firmato a Roma il 15 novembre 1984; gli articoli 29 e 30 della legge 222 del 1985 stabiliscono il riconoscimento giuridico di diocesi e parrocchie e conseguentemente, secondo l'articolo 5 e 6 della stessa legge, l'iscrizione al registro delle persone giuridiche; l'articolo 17 della legge 222 del 1985 stabilisce che agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche e cioe', fra l'altro, inefficacia di acquisti e accettazioni di donazioni, eredita' o legati senza autorizzazione governativa; sulla base dell'articolo 2 della legge n. 13 del 12 gennaio 1991 e del decreto ministeriale 29 luglio 1991 il citato decreto di autorizzazione e' emanato dal ministro dell'interno previo parere del Consiglio di Stato e che la sua perfezione e' ulteriormente subordinata alla finale registrazione della Corte dei conti -: se non si reputi la disciplina dell'autorizzazione governativa di cui all'articolo 17 del codice civile una misura legata alla eredita' storica del vecchio e superato rapporto fra Stato e Chiesa e percio' sia inattuale, dato lo spirito cooperativo che anima il nuovo Concordato; se non si ritengano in ogni caso eccessivi (piu' di tre anni) i tempi di perfezionamento dei citati negozi giuridici, tempi che si determinano a causa dell'iter delle autorizzazioni all'acquisto o all'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli Enti ecclesiastici; se non sia opportuno valutare la possibilita' di esonerare da simili controlli gli Enti ecclesiastici o almeno, in subordine, di limitare ai negozi di elevato contenuto economico l'autorizzazione centrale del ministro dell'interno, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti, restituendo per il resto tali incombenze alle prefetture. (4-05950)
La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante norme sugli enti e beni ecclesiastici, rinvia espressamente ai princi'pi dettati dal codice civile per quanto riguarda l'autorizzazione governativa agli acquisti e all'accettazione di donazioni, eredita' e legati degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ne consegue, quindi, che a questi ultimi si applica la disciplina generale delle persone giuridiche prevista dall'articolo 17 del codice civile. Lo spirito della disposizione, come tra l'altro ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del 21 aprile 1988, e' quello di evitare la formazione della cosiddetta "manomorta" e, quindi, la sottrazione di beni alla circolazione ed agli investimenti destinati ad attivita' produttive. Per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti autorizzatori, dimostratisi effettivamente lunghi, come lamentato dall'interrogante per l'elevato numero degli stessi, e' stata conferita ai prefetti, con decreto del 16 luglio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 28 luglio 1992, la delega, a decorrere dal 1^ settembre 1992, per la concessione delle autorizzazioni all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredita' e legati, il cui valore non superi i 500 milioni di lire, da parte degli enti ecclesiastici dotati di personalita' giuridica che svolgano la propria attivita' nell'ambito di una provincia. Con circolare del successivo 14 agosto, infine, sono state impartite dettagliate istruzioni ai prefetti in merito ai procedimenti di loro competenza. La riduzione dei tempi occorrenti per la definizione dei procedimenti, auspicata dall'interrogante, che dovrebbe conseguire dall'applicazione della disposta delega, e' peraltro evidente, ove si consideri che nel 1991 le autorizzazioni ad enti ecclesiastici, eccedenti i 500 milioni di lire, sono state pari al 4,21 del totale delle autorizzazioni concesse, ammontanti a circa 1300. Il Ministro dell'interno: Mancino.