Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06062 presentata da ZAMBON BRUNO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19921008
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Per sapere - premesso: che nel settore vitivinicolo molte sono le piccole realta' aziendali impegnate a coltivare, raccogliere e trasformare l'uva in vino per poi venderlo presso le loro aziende e che questa attivita' e' fonte di reddito; che queste aziende, ricadenti o meno in territori a cui si riferiscono nomi o qualifiche geografiche di origine, rappresentano motivo di promozione economica e sociale delle zone di produzione; che per la professionalita' e l'esperienza ormai acquisite, per la serieta' del singolo produttore, per le tecniche di lavorazione e per le modalita' di conservazione i consumatori hanno la garanzia di acquistare vini provenienti da vitigni tipici della zona di sicura qualita'; che stiamo pero' assistendo all'eccessivo granitico sovraccarico burocratico che presiede tutte le fasi di attivita' dell'azienda vitivinicola costituendo una aprioristica limitazione di una attivita' che si inserisce nel normale ciclo produttivo aziendale; che proprio per questo ogni produttore per poter produrre e vendere vino e' obbligato: a munirsi di autorizzazione sanitaria per la manipolazione, l'imbottigliamento e la vendita di vino, di tessera sanitaria, di autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli rilasciata dal sindaco, di una planimetria della cantina che indichi dove sono situati i diversi recipienti; a conservare appositi registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, di lavorazione, di imbottigliamento, di arricchimento, di dolcificazione, di acidificazione, di produzione vini frizzanti, di produzione vini spumanti; ad emettere documenti commerciali e/o documenti commerciali omologati; a dichiarare le seguenti operazioni: di raccolta delle uve e produzione vitivinicola, di giacenza vino, di produzione vini frizzanti, di produzione di vini spumanti, di arricchimento, di acidificazione; che assistiamo alla applicazione di regolamenti comunitari e leggi nazionali non al passo con i tempi che provocano disagio ai produttori vitivinicoli; che tutto cio' va quindi a mortificare le aspettative dei produttori vitivinicoli all'espletamento di una appropriata procedura intesa ad impedire eventuali frodi e facilitare il controllo degli organi di vigilanza e li assoggetta ad ingiustificate ipotesi contravvenzionali; che, infine, si riscontra una grande confusione burocratico-amministrativa ed obblighi vessatori soprattutto per le piccole e medie aziende -: quali interventi e provvedimenti intenda adottare al fine di attuare, per ragioni di razionalita' e di chiarezza, un coordinamento della disciplina vitivinicola, modificata ripetutamente ed in modo sostanziale, con l'obiettivo di semplificare gli oneri formali che gravano sui produttori agricoli eliminando inutili appesantimenti burocratici e rimuovendo ostacoli di natura amministrativa; se il Ministro non intenda assumere iniziative per proporre la variazione del Regolamento CEE n. 2202/1989, del Regolamento CEE n. 986/1989, del decreto ministeriale 20 aprile 1990 n. 184, attraverso le seguenti modifiche: modifica del 2^ comma dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 2202/1989 per cui per imbottigliamento si intenda il riempimento ai fini commerciali, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capacita' uguale o inferiore a 5 litri; ed aggiunta del seguente terzo comma: "Il riempimento di recipienti di volume nominale tra i 5 ed i 60 litri e' da considerarsi condizionamento nel caso venga eseguito su ordine dell'acquirente al momento della vendita"; modifica dell'articolo 16 del Regolamento CEE n. 986/1989 aggiungendo il seguente 5^ comma: "Non e' da considerarsi imbottigliato il vino condizionato in recipienti di volume nominale compreso i 5 ed i 60 litri eseguito su ordine dell'acquirente al momento della vendita e quindi non sara' soggetto alla registrazione in alcun registro speciale delle manipolazioni di cui al comma 1"; modifica del primo paragrafo del 1^ comma dell'articolo 18 del Regolamento CEE n. 986/1989 nel seguente modo: "Le iscrizioni nei registri e nei conti speciali di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo della spedizione, oppure tali iscrizioni si possono effettuare entro 60 giorni dalla operazione di uscita se il numero di documenti da registrare e' inferiore a 20"; modifica dell'articolo 11 del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, tenendo presente che non vi sono solo perdite e cali, ma che possono esserci anche superi per cui la seconda frase del 1^ comma di tale articolo puo' essere cosi' variata: "Le perdite, i cali ed i superi che siano superiori in una campagna vitivinicola all'1,5 per cento ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantita' detenute, ancorche' cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati all'Ufficio repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al Regolamento CEE n. 3929/87; modifica dell'articolo 13 del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, per cui ogni anno, alla data di chiusura della campagna vitivinicola, di cui al Regolamento CEE n. 3929/87, i registri devono essere chiusi con i saldi di tutti i conti. (4-06062)