Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00381 presentata da ASQUINI ROBERTO (LEGA NORD) in data 19921010

Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: l'articolo 4 della legge 154 del 17 febbraio 1992 (norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) obbliga le banche a indicare chiaramente il tasso di interesse alla clientela e l'eventuale possibilita' di variarlo in senso sfavorevole; l'articolo 6 della stessa legge, commi 1 e 5, prevede l'obbligo della variazione nella modifica dei tassi, e la possibilita' di recesso dal contratto senza penale; e' noto il proliferare di contratti a tasso variabile, indicato in relazione al T.S.U. o al prime rate piu' un margine percentuale aggiuntivo determinato; e' frequente l'esposizione nei contratti di un tasso secco, aggiuntivo al parametro di base, utilizzato quale calcolo del tasso effettivo applicato al cliente, che si presenta all'utente quale garanzia di restare sempre adeguato al mercato; e' frequente l'inesistenza dell'obbligo contrattuale (con possibilita' solo a discrezione della banca, a richiesta dell'interessato, o addirittura non previste) per la banca di variare il tasso effettivamente applicato al cliente anche in diminuzione, in seguito a diminuzione del parametro preso a base (TUS o PR), rendendo possibile quindi la significativa modifica del tasso secco aggiuntivo, e anche lo stravolgimento del costo degli interessi anche in rapporto alla reale situazione del mercato ed a quanto applicato inizialmente; esiste una scarsa tutela del cliente specialmente in un momento di tassi elevati (come l'attuale) che potrebbe trovarsi a sottoscrivere un contratto a tasso variabile indicizzato a discrezione della banca, e che potrebbe rivelarsi estremamente elevato dopo qualche anno; lo spirito della norma intende proporre un rapporto contrattuale chiaro -: quali provvedimenti intenda adottare il Ministro a tutela dei contraenti dei sunnominati contratti; se intenda effettuare un'ispezione negli istituti di credito, a controllo dei moduli contrattuali di base in essere, ed adottare sanzioni contro le aziende eventualmente non in regola; se intenda chiarire che in presenza di tassi indicati in relazione a paramentri esterni ed a un margine aggiuntivo secco, quest'ultimo sia da considerarsi determinante e non variabile, salvo condizioni particolari, rientrando pertanto in pieno nello spirito e nell'articolato della legge; se intenda chiarire la possibilita' di disdetta senza penale (ai ss. articolo 6, comma 5) in caso di variazione del margine aggiuntivo al parametro di base; se intenda chiarire l'obbligo della comunicazione di variazione del margine aggiuntivo al parametro di base; se intenda considerare nulla una clausola in non reciprocita' di variazione dei tassi indicati tramite un parametro di base piu' un margine secco. (5-00381)





 
Cronologia
venerdì 9 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con distinte votazioni, approva i quattro articoli del disegno di legge A.C. 1568, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

lunedì 12 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Mino Martinazzoli è eletto segretario politico della DC al posto di Arnaldo Forlani.