Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00402 presentata da STRADA RENATO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921015
Ai Ministri dell'ambiente e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: il Consiglio delle Comunita' europee il 23 marzo 1992 ha approvato un regolamento (il n. 880/92) che disciplina il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica; il marchio di qualita' ecologica, previsto dal regolamento, ha come finalita' la promozione, la produzione e la commercializzazione e l'uso di prodotti aventi un minor impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi, nonche' fornire ai consumatori una migliore informazione sull'impatto ambientale dei prodotti; il marchio di qualita' ecologica puo' essere assegnato ai prodotti che rispondono agli obiettivi di minor impatto ambientale, definiti nel regolamento e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanita', sicurezza ed ambiente; il regolamento stabilisce (articolo 9) che ogni Stato membro della Comunita' designa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, uno o piu' organismi cui spetta il compito di valutare ed istruire le richieste nonche' disporre l'assegnazione del marchio di qualita' ecologica; detto termine e' scaduto il 23 settembre scorso; i fabbricanti e gli importatori della Comunita' europea possono chiedere l'assegnazione del marchio soltanto all'organismo o agli organismi competenti dello Stato nel quale il prodotto e' fabbricato o immesso in commercio per la prima volta o e' importato da un paese terzo; non risulta che l'Italia abbia designato nessun organismo che provveda ai compiti definiti nel regolamento; tale inadempienza di fatto penalizza, oltre i consumatori, anche quelle imprese italiane che vorrebbero veder assegnato il marchio di qualita' ecologica ai loro prodotti -: quali siano le cause di tale ritardo; quali siano gli atti fino ad oggi predisposti per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del regolamento; se non ritenga di dover immediatamente emanare tutti i provvedimenti necessari a rendere effettivamente operante anche nel nostro Paese il regolamento comunitario. (5-00402)