Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06371 presentata da DEL BASSO DE CARO UMBERTO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19921015
Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, dell'interno e della sanita'. - Per sapere - premesso che: con provvedimento n. 5243 del 13 ottobre 1992, dichiarato e reso immediatamente eseguibile, la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di rimuovere dall'incarico di amministratore straordinario della USL 53 di Salerno il dottor Elio Presutto nominando, contestualmente ed in sua sostituzione, il dottor Raffaele Ferraioli; l'atto deliberativo n. 5243/92 e' stato motivato e giustificato con: a) un procedimento penale a carico del dottor Presutto ed un ipotizzato contrasto d'interessi con la USL 53; b) pretese disfunzioni amministrativo-contabili evidenziate nella relazione al conto consuntivo dell'esercizio 1991 dal Collegio dei Revisori dei Conti; c) la dichiarata compromissione del rapporto fiduciario tra la Regione Campania ed il detto amministratore straordinario in relazione ad un contenzioso apertosi innanzi al TAR Campania ed afferente la parziale approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1991 della USL 53; d) gli inquadramenti di personale a livello superiore, effettuati dalla USL 53, senza la previa verifica della compatibilita' finanziaria, sempre ad avviso della Regione Campania; per contro: a) il procedimento penale a carico del dottor Presutto risale al dicembre 1991, prosegue unicamente per impulso dell'indagato il quale ha richiesto il giudizio immediato ex articolo 444 c.p.p., non puo' in alcun caso realizzare - neppure in via astratta-conflitto di interessi avendo il dottor Presutto restituito all'Erario le somme che si pretendevano indebitamente percepite; b) la relazione dei Revisori al conto consuntivo 1991 e' stata contestata, con estrema puntualita', dal dottor Presutto con nota 17 settembre 1992, protocollo n. 4394 indirizzata al competente Assessore Regionale, rimasta inevasa; c) il giudizio introdotto innanzi al TAR Campania si riferisce ad una attivita' che e' espressione tipica dell'autonomia finanziaria ed organizzativa riconosciuta alle UUSSLL che, nella riforma, sono state considerate alla stregua di aziende speciali dotate di personalita' giuridica, amministrate con criteri imprenditoriali e manageriali e - da ultimo - di autonomia processuale; d) gli inquadramenti di personale sono stati effettuati nel pieno rispetto della normativa statale e regionale, tenuto conto che la legge n. 207 del 1988, ha espressamente disciplinato gli inquadramenti di personale a livello superiore e che il recepimento della contrattazione collettiva fa obbligo alle UUSSLL, in sede di contrattazione decentrata, di applicare la disciplina ivi contenuta; inoltre: 1) le motivazioni dedotte dalla Giunta Regionale della Campania a sostegno della deliberazione n. 5243/92 sono, per quanto innanzi espresso, destituite di fondamento o carenti per genericita'; 2) tutte le organizzazioni sindacali dells USL 53 (CGIL/F.P., UIL/SANITA', CISL/FISOS, CONFBAL, CISAL SICUS) hanno energicamente reagito al provvedimento regionale entrando nel merito delle argomentazioni addotte dalla Regione, contestandole, ritenendo del tutto strumentale ed arbitraria l'iniziativa dell'Assessore Regionale e dell'intera Giunta; 3) il provvedimento di rimozione del dottor Presutto era, da tempo, stato annunciato in via informale tanto che sin dal 15 settembre 1992, lo stesso dottor Presutto aveva scritto, senza ricevere risposta, al Presidente ed all'Assessore competente e, in pari data il Consigliere Regionale dottor Aversano aveva rivolto interrogazione specifica sugli inammissibili comportamenti politico-istituzionali dell'Assessore Regionale alla Sanita' che usa in modo improprio e settario i poteri a lui conferiti; 4) la situazione economico-finanziaria della USL 53, peraltro comune a tutte le UUSSLL, non puo' non costituire precisa responsabilita' della Regione Campania in particolare nei settori della spessa farmaceutica e di quella convenzionata esterna, settori nei quali la USL non e' "ordinatore di spesa"; infine, il provvedimento regionale che si contesta ha finalita' ultronee e ben diverse da quelle enunciate mirando, in realta', ad estromettere dalla gestione della USL 53 un amministratore di grande capacita' ma, evidentemente, non omogeneo sul piano politico e sul piano della "garanzia" all'attuale Giunta Regionale ed in particolare all'Assessore Regionale Avv. Giovanni Clemente, esponente della DC salernitana; l'attivita' strumentale e persecutoria teste' denunciata trova conferma inoppugnabile nella nomina del nuovo amministratore straordinario dottor Raffaele Ferraioli il quale e' esponente di rilievo della DC salernitana gia' candidato alle elezioni regionali del 1990 nella Circoscrizione di Salerno -: quali iniziative immediate intendano porre in essere e quali provvedimenti decidano di adottare al fine di ripristinare la situazione "quo ante" previo annullamento del provvedimento regionale richiamato. (4-06371)
Sulla base degli elementi acquisiti presso le varie amministrazioni risulta che le motivazioni, poste a fondamento del provvedimento di rimozione del dottor Elio Presutto dall'incarico di amministratore straordinario della unita' sanitaria locale n. 53 di Salerno, sono sia di natura gestionale e contabile, sia di natura giudiziaria. In particolare si precisa quanto segue: a) in riferimento a numerose disfunzioni gestionali il collegio dei revisori dei conti sollevo' rilievi in ordine al conto consuntivo per il 1991; b) venne anche censurato l'affidamento al personale di mansioni non inerenti la qualifica funzionale posseduta, nonche' talune promozioni effettuate in deroga alla normativa vigente; c) il comitato dei garanti si e' poi espresso, conformemente a quanto esposto alla lettera a), sulle illegittimita' ed irregolarita' contabili relative al 1991 e sul disavanzo conseguente alla previsione in bilancio della somma di circa 190 miliardi in aggiunta all'assegnazione disposta dalla regione; d) alla data della deliberazione in argomento pendeva un procedimento a carico del predetto dottor Presutto; e) la nomina del nuovo amministratore straordinario e' stata ammessa al visto dei competenti organi di controllo che evidentemente non hanno riscontrato cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'.