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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00283 presentata da BOATO MARCO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19921015

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitari e gli affari regionali, per sapere - premesso che: l'articolo 102 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol fa riferimento nel primo comma a "le popolazioni ladine" e al "diritto alla valorizzazione" della loro cultura, senza differenziazione fra le due province di Bolzano/Bozen e di Trento; il secondo comma del medesimo articolo cosi' recita: "Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina"; tale norma risulta ancora inattuata nella sostanza; salvaguardia della cultura e insegnamento della lingua sono condizioni minime necessarie, e pur tuttavia insufficienti, alla tutela di una minoranza etnico-linguistica: se sulla prima nel Trentino vi sono indubbie recenti acquisizioni, sulla seconda rimane irrisolto il problema fondamentale della dotazione di personale docente con conoscenza della lingua e della cultura ladine; l'articolo 14 della norma d'attuazione statutaria "in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento" (decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405) cosi' recita ai commi 2 e 3: "2. Il personale direttivo e docente in servizio di ruolo nelle scuole della Provincia, che documenti la provenienza dai suddetti comuni e dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione nominata dal sovrintendente scolastico e' assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole elementari e secondarie di cui al presente articolo. 3. Nelle assunzioni del personale docente non di ruolo delle scuole elementari e secondarie (...) hanno diritto alla nomina con precedenza assoluta gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti (vedere comma precedente)"; in un'intervista all'Alto Adige del 24 settembre 1992, il sovrintendente scolastico Gianni Mengon spiega come la "precedenza assoluta" riguardi nel primo caso (comma 2) "unicamente la scelta della sede tra quelle a disposizione dei vincitori" nei comuni interessati, non essendo contemplata una "riserva di posti a favore degli insegnanti ladini"; mentre nei confronti del personale non di ruolo tale precedenza "esprime la validita' della stessa assunzione"; il presidente della Union d'i Ladins, Antone Pollam rievocando una vertenza decennale con la Provincia autonoma sulla interpretazione della "precedenza assoluta" considera arbitraria la interpretazione del sovrintendente e, nell'Alto Adige del 27 settembre 1992, afferma: "in questo modo la norma varrebbe esclusivamente per i trasferimenti di personale gia' in ruolo e per l'assegnazione di incarichi e supplenze; non invece nel caso dell'immissione in ruolo, che rappresenta il piu' importante strumento per il reclutamento del personale docente, mirante a dotare la scuola in Val di Fassa di personale qualificato anche nel campo della lingua e della cultura ladina, al fine di attuare una didattica adeguata ai bisogni formativi di una minoranza linguistica"; il direttore dell'istituto culturale ladino, Fabio Chiocchetti, riguardo alla lettura della norma, ritenuta ambigua e contraddittoria, nell'Alto Adige del 30 settembre 1992 afferma: "Riguardo la volonta' legislativa nel redigere la norma, le risposte possono essere soltanto due: o gli estensori della norma intendevano effettivamente limitare il meccanismo della "precedenza assoluta ai trasferimenti di docenti di ruolo e agli incarichi a tempo determinato (come vorrebbe la sovrintendenza), oppure ritenevano in buona fede che il dettato doveva essere applicato anche alle graduatorie per l'inserimento in ruolo degli insegnanti (come sostiene l'Union d'i Ladins)"; si condivide lo spirito della rivendicazione e la ragione della insofferenza della Union d'i Ladins; appare inammissibile il ritardo storico con cui si trascina la vertenza sull'attuazione dell'articolo 102 dello Statuto d'autonomia; occorre dare un segnale di sensibilita' politico-culturale verso i ladini di Fassa e indirettamente alle altre minoranze linguistiche non tutelate statutariamente nel Trentino (mo'cheni della Valfersina e cimbri di Lucerna) -: se non si ritenga necessario emanare tempestivamente una nuova norma di attuazione dello Statuto di autonomia che interpreti in maniera univoca l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in modo che tale interpretazione vada nel senso di una piena attuazione del dettato statutario (articolo 102), come auspicato dalle istituzioni ladine della Val di Fassa/Fasha. (2-00283)

 
Cronologia
mercoledì 14 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si discutono le mozioni Tatarella n. 1-00073, De Benetti n. 1-00074 e D'Alema n. 1-00080 di sfiducia nei confronti del Ministro delle finanze Giovanni Goria. Le mozioni vengono respinte con 304 voti contrari, 256 favorevoli e 2 astenuti.

sabato 17 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Nasce a Roma Alleanza Democratica, nuova formazione politica con lo scopo di accelerare il cammino delle riforme istituzionali.