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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00403 presentata da GALASSO ALFREDO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19921021

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 27 gennaio 1992 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 16379/R/90 R.G.P.M. Napoli a carico dell'on. Giulio Di Donato e di Arnese Salvatore per il reato di truffa aggravata ex articoli 640 e 61 n. 7 codice penale, per "probabile" o "presumibile" mancanza di querela e per effetto dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, non avendo gli indagati rinunziato all'applicazione dell'amnistia, ex articolo 5 del decreto; il procedimento penale era stato avviato a seguito di varie segnalazioni di cittadini disoccupati, che avevano dichiarato di essere stati indotti (dietro promesse) a versare ad alcuni parlamentari svariati milioni di lire; in data 12 febbraio 1991 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nonostante il mancato espletamento di tutte le indagini preliminari necessarie, richiedeva al G.I.P. l'archiviazione in favore degli indagati per infondatezza della notizia di reato. La richiesta non venne accolta, e in data 3 maggio 1991 il G.I.P. celebrava l'udienza camerale; in data 3 maggio 1991, all'esito dell'udienza camerale, il G.I.P. ordinava il completamento delle indagini che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva omesso di espletare; in data 16 luglio 1991 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli reiterava la richiesta di archiviazione trasmettendo solo parzialmente gli atti delle indagini preliminari che erano state ordinate dal G.I.P; in data 29 novembre 1991 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli inviava al G.I.P. il fascicolo n. 3328/91 R.G. mod. 45, contenente altre segnalazioni ed atti allegati che venivano ritenuti al G.I.P. "esaustivi delle indicazioni contenute nel provvedimento del 9 giugno 1991"; nel decreto di archiviazione, adottato in difformita' dalle richieste del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il G.I.P., sostiene che "non appare legittimo un procedimento di azzeramento di indizi che, per il loro spessore e quantita' (ben otto persone che hanno fornito informazioni coerenti alle ipotesi di consumazione del reato da parte di Arnese e Di Donato), certamente non consentirebbero, una volta esercitata l'azione penale, soluzioni del tipo di quelle previste dall'articolo 425 c.p.p." e cioe' avrebbero imposto il rinvio a giudizio degli indagati; ad avviso dell'interrogante il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha iscritto nel registro mod. 45 (fatti non costituenti reato) una notizia che - viceversa - integrava fattispecie di reato ascrivibili a carico dell'on. Di Donato e di Arnese Salvatore, cosi' palesandosi l'evidente estrema disinvoltura con la quale e' stato eluso il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale; in presenza di un quadro probatorio che, "per spessore e quantita'", era idoneo - secondo l'assunto del G.I.P. - a provocare il rinvio a giudizio dell'on. Di Donato e di Arnese Salvatore, e' ben grave - ancora ad avviso dell'interrogante - che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli abbia richiesto al G.I.P. l'archiviazione del procedimento penale per "infondatezza della notizia di reato"; tutto cio' e' ancora piu' inquietante, ove si consideri che il reato di truffa aggravata non richiede affatto, quale condizione di procedibilita', la presentazione della querela ed i fatti ascritti all'on. Di Donato ed Arnese Salvatore, se fossero stati diversamente "qualificati" ed "iscritti" (es. corruzione di pubblici ufficiali per aver ricevuto denaro o altra utilita' con promessa di conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o contratti nei quali sia interessata l'amministrazione) non avrebbero potuto ricadere nella previsione del provvedimento di clemenza dell'amnistia e sarebbero stati completamente accertati, nella loro fondatezza mediante un pubblico dibattimento da celebrarsi dinanzi al Tribunale di Napoli; peraltro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non aveva completato le indagini preliminari, nemmeno dopo l'ordinanza del G.I.P., ed, in conseguenza di tale abnorme meccanismo processuale, non richiese nemmeno l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Di Donato; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e' la sola in Italia ad avere l'"ufficio denunzie", organismo irrituale di "filtro", deputato alla "selezione", e soprattutto "qualificazione giuridica" ed "iscrizione" delle notizie di reato, la cui eliminazione e' stata piu' volte auspicata dal Consiglio Superiore della Magistratura, proprio per i sospetti che ingenera nell'opinione pubblica la sua disinvolta gestione; in data 13 gennaio 1993 iniziera' dinanzi alla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Campania - il procedimento per responsabilita' contabile per danno patrimoniale all'erario a carico dell'on. Di Donato Giulio +23, concernente attivita' di amministratori comunali di Napoli, attivita' di pubblici amministratori censurata dal procuratore Generale presso la Corte dei Conti, ma in ordine alla quale non risulta che la Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli abbia promosso l'azione penale; inoltre, da notizie di stampa si e' appreso che il dott. Arcibaldo Miller, sostituto procuratore della Repubblica a Napoli e' stato proposto dalle autorita' locali come responsabile dell'ordine pubblico durante il periodo dei campionati mondiali di calcio; al medesimo dott. Miller sono state affidate in tutto o in misura prevalente le inchieste che riguardano reati contro la pubblica amministrazione -: se siano informati dei fatti sopraesposti ed in caso contrario se non intendano accertarli; se non ritengano di attivarsi, nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie competenze, onde sia effettuata apposita ed urgente ispezione sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in particolare diretta ad accertare se presso l'ufficio denunce risulti che fatti integranti ipotesi di reato siano stati iscritti a mod. 45 ("fatti non costituenti notizia di reato"), e se sia rispettato il principio del Giudice naturale nell'assegnazione delle richieste; se siano a conoscenza dell'esito dei procedimenti penali iscritti a carico del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dott. Vittorio Sbordone, indagato dalla limitrofa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei procedimenti penali n. 3421/90 G.I.P. (falso per soppressione di un fascicolo processuale), n. 2124/92 G.I.P. Trib. SA (abuso d'ufficio ed oltraggio a pubblico ufficiale), n. 4445/90 G.I.P. Trib. SA (diffamazione) e n. 3778/91 G.I.P. Trib. SA (rivelazione di segreto d'ufficio e diffamazione); se non ritengano di richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'avvio di un procedimento ex articolo 2, legge delle guarentigie, nei confronti del dott. Vittorio Sbordone, al vertice di una Procura della Repubblica, gestita di fatto da un ufficio denunzie, il cui disinvolto operato e' stato piu' volte criticato - oltre che dallo stesso C.S.M. - anche da organi di stampa a diffusione locale e nazionale, con il rischio di grave compromissione per il funzionamento della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nonche' per il prestigio dell'ordine giudiziario. (3-00403)

 
Cronologia
sabato 17 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Nasce a Roma Alleanza Democratica, nuova formazione politica con lo scopo di accelerare il cammino delle riforme istituzionali.

mercoledì 21 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Tommaso Buscetta e altri pentiti forniscono rivelazioni sulle connessioni fra mafia e politica.

venerdì 23 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 314 voti a favore e 24 contrari, l'articolo unico del disegno di legge A.C. 1581 di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.