Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00083 presentata da FERRI ENRICO (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO) in data 19921023
La Camera, premesso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 28 febbraio 1992 introduce una imposta del 5 per cento sulle concessioni e locazioni, anche temporanee e discontinue, di beni demaniali; che sono assoggettati all'imposta anche coloro che utilizzano tali beni senza titolo formale, coloro che li utilizzano a canone simbolico e i circoli ricreativi, le associazioni, le societa' e le cooperative; che per le locazioni o utilizzazioni a canone simbolico, ottenute a far data dal 1980 e tuttora in corso, la stima dell'imposta deve essere fatta dalla pubblica amministrazione, anche locale, calcolando il prezzo di mercato, con un impensabile impiego di risorse soprattutto per i comuni; che, tranne i soggetti che cessano la locazione nel 1993 e che in tale anno dovranno pagare l'imposta, tutti gli altri dovranno pagarla a decorrere dal 1^ gennaio 1995 e cio' contraddice il principio di urgenza che caratterizza l'istituto della decretazione; che si impone sia ai soggetti all'imposta sia ai non soggetti di presentare denuncia al proprietario del bene su apposita scheda in triplice esemplare, ai fini dei dati di supporto magnetico, entro il 4 novembre 1992; che un successivo decreto del Ministro delle finanze col modello di denuncia e di scheda e' stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale solo il 4 agosto 1992; che l'ipotetico introito dell'imposta, peraltro differito al 1995, dedotte le spese degli uffici competenti, e' cifra risibile nel complesso delle manovre di risanamento economico; che una completa informazione ai locatari, oltre a essere impossibile in tempi cosi' limitati, sarebbe enormemente dispendiosa; che lo scopo del decreto sembra essere in realta' quello di far compiere al cittadino, altrimenti sottoposto a sanzione, quel censimento dei beni demaniali che dovrebbe essere fatto dalla pubblica amministrazione; impegna il Governo a ritirare il decreto ministeriale del 4 agosto 1992 o, perlomeno, a spostare di un anno i termini della presentazione della denuncia. (1-00083)