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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07245 presentata da SARTORIS RICCARDO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19921105

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la legge 25 agosto 1991, n. 257, concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi, prevede al suo articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione della medesima, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in argomento; tale regolamento e' fondamentale anche al fine di consentire alle regioni e ai comuni per le incombenze di competenza stabilite dall'articolo 3 della legge n. 287 del 1991 concernenti l'individuazione dei criteri per stabilire il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate nonche' le condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni stesse; il termine dei 6 mesi e' ampiamente scaduto; nel Paese sono innumerevoli i cittadini che attendono il provvedimento senza il quale e' bloccata ogni iniziativa di apertura, trasferimento, voltura delle autorizzazioni di pubblici esercizi con danni rilevanti agli esercenti e all'economia nazionale -: 1) quali siano i motivi del grave ritardo; 2) se non si ritenga procedere con estrema urgenza nell'assunzione del provvedimento. (4-07245)

La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno. Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si e' attenuto ai seguenti criteri: 1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il piu' possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi; 2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il piu' possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare quaisiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, piu' come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attivita' disciplinata; 3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella piu' favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attivita' economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della liberta' economica garantita dalla Costituzione. Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione e' stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed e' stato discusso con il Ministero dell'interno. Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento e' sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non puo' piu' ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, ne' applicabile la relativa disciplina. Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinche' anch'esso possa presentare le proprie osservazioni. Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si e' sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia e' stata fatta nonostante l'importanza che l'attivita' di somministrazione riveste per la funzionalita' dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi). Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si e' comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro. Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche. Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in cio' avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria. Tale ultimo testo e' stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge. Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 e' stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre e' previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Guarino.



 
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