Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00516 presentata da GALASSO ALFREDO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19921201
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il 19 maggio 1990 sono scaduti i contratti di affitto di azienda tra il comune di Fiuggi e l'Ente Fiuggi SpA, relativi allo sfruttamento termale ed industriale dell'acqua Fiuggi; l'Ente Fiuggi ha preteso di rimanere in possesso dell'intero complesso idrotermale, nonostante nel contratto non fosse prevista alcuna possibilita' di proroga invocando un "diritto di ritenzione attiva" non riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico e pretestuosamente collegato a crediti vantati per effetto del lodo arbitrale tra comune di Fiuggi ed Ente Fiuggi, emesso dal Collegio Arbitrale presiedulo dal dr. F. Verde, nel novembre 1989; con l'ordinanza del 27 agosto 1990 del G.I. feriale T. Figliuzzi e' stato disposto il sequestro giudiziale del complesso idrotermale, bene indisponibile della regione; e' stato nominato custode giudiziale Giuseppe Ciarrapico, Amministratore delegato dell'Ente Fiuggi SpA; il comune di Fiuggi ha impugnato presso la Code di Appello di Roma, I Sezione Civile, il lodo arbitrale sin dall'ottobre 1990; con sentenza depositata il 12 novembre 1992 la Corte di Appello di Roma ha statuito in fase rescidente l'annullamento del lodo; ha qualificato il rapporto intercorrente tra il comune di Fiuggi e l'Ente Fiuggi SpA come affitto di azienda escludendo, quindi, che l'Ente Fiuggi potesse chiedere un indennizzo a titolo di avviamento; ha ritenuto, invece, ammissibile la domanda diretta ad ottenere una somma di danaro a titolo di incremento di redditivita' dell'azienda e, con separata ordinanza, ha disposto una CTU volta ad accertare l'entita' dell'incremento; ha confermato il sequestro giudiziario; la permanenza del Ciarrapico quale custode giudiziario, nonostante le rilevanti ed evidenti incompatibilita', appare contraria ad una gestione imparziale dell'impresa e pericolosa per l'interesse collettivo rappresentato dal comune di Fiuggi; Ciarrapico e' il principale azionista ed amministratore delegato dell'Italfin 80, proprietaria di acque minerali in diretta concorrenza con l'acqua Fiuggi; Ciarrapico non ha assolto in modo puntuale ai doveri previsti dalla legge per il custode, in quanto ha effettuato, nell'ottobre 1990, lavori edilizi abusivi di notevolissima entita' e qualita' all'interno della Fonte Anticolana trattandosi di zona in concessione mineraria inedificabile, senza le necessarie autorizzazioni e concessioni edilizie e in assenza della preventiva autorizzazione da parte del giudice della custodia dr. Paolini della Corte di Appello di Roma; Ciarrapico ritarda volutamente ed in maniera sistematica fitte le ordinanze di pagamento che il G.I. dr. Metta emette; Ciarrapico e' stato coinvolto in numerose inchieste e processi, nel corso dei quali ha anche subito condanne per reati di grave allarme sociale; Ciarrapico, sebbene piu' volte sollecitato dal comune di Fiuggi, si e' sempre rifiutato di presentare il bilancio della gestione custodiale adducendo motivi del tutto pretestuosi; Ciarrapico ha sottratto somme rilevanti al canone dovuto al comune di Fiuggi, sostenendo di averle utilizzate per pagare i creditori; Ciarrapico, in realta', non ha mai soddistatto tali creditori; ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 19 novembre 1992 n. 440 (ex decreto-legge n. 11 del 20 gennaio 1992) non e' ammessa l'esecuzione forzata presso terzi nel caso in cui debitore sia il comune, la provincia o la comunita' montana; il comune di Fiuggi sulla base di tale normativa ha piu' volte diffidato, tramite il G.I. dr Metta, il custode giudiziario e quindi l'Ente Fiuggi di non soddisfare le richieste di pignoramento dei propri creditori; Ciarrapico nella doppia veste di custode giudiziario e amministratore dell'Ente Fiuggi SpA ha impiegato alcuni dipendenti dell'Ente Fiuggi, a tempo pieno o determinato, in altre attivita' di societa' a lui riconducibili (Bar del Tennis, Stadio Olimpico - Roma; Casina Valadier - Roma; Villa Steward - Roma; Quisisana - Roma; Santa Elisabetta - Fiuggi; Hotel Valle Ombrosa - Fiuggi; Club House - Fiuggi); l'Ente Fiuggi, nel maggio 1990, in prossimita' delle elezioni comunali, ha assunto con corsi di formazione e lavoro 180 ragazzi, licenziati nel maggio 1992; molti di questi ragazzi hanno presentato ricorso alla Pretura di Frosinone sezione distaccata di Alatri lamentando di non avere mai svolto tali corsi e di essere stati, invece, utilizzati in altre attivita' del gruppo Italfin 80; il Pretore di Frosinone ha emesso in questi giorni alcune sentenze con le quali ha dichiarato la nullita' del contratto di formazione lavoro e la illegittimita' del licenziamento intimato, ha ordinato la reintegra nel posto di lavoro e nella qualifica posseduta al momento della cessazione del rapporto, ha condannato l'Ente Fiuggi SpA al risarcimento del danno; il comune di Fiuggi subira' un grave pregiudizio economico quando rilevera' l'azienda poiche' si ritrovera' con un organico macroscopicamente maggiorato se, come sembra dalle prime sentenze, tutti i ricorrenti otterranno in provvedimento di reintegra nel posto di lavoro -: se siano a conoscenza di questi fatti e se intendano accertarli; se non ritengano opportuno, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dell'ordine giudiziario, attivarsi affinche' Giuseppe Ciarrapico sia rimosso dall'incarico di custode giudiziario del complesso idrotermale di Fiuggi. (3-00516)