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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08436 presentata da NEGRI LUIGI (LEGA NORD) in data 19921202

Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che: attualmente il trasporto nazionale su strada delle merci pericolose e' regolamentato: dalla legge 10 luglio 1970, n. 579; dal testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modifiche ed integrazioni; dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 5 giugno 1971) che ha esteso al trasporto nazionale su strada le prescrizioni - contenute nel regolamento per le verifiche e prove dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, aventi capacita' rispettivamente fino a 1000 litri e superiori a 1000 litri - gia' approvate con i decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 12 luglio 1930 e successive serie di norme integrative; dai decreti ministeriali 8 e 9 agosto 1980 (pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980) e successive modificazioni, riguardanti le norme di sicurezza per il trasporto nazionale su strada, in cisterne, delle merci pericolose appartenenti alle classi 3, 4. 1, 4. 2, 4. 3, 5. 1, 5. 2, 6. 1 e 8. nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 2178 (presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 3 gennaio 1970, V legislatura) che ha originato la legge 10 luglio 1970, n. 579, e' stata messa in evidenza "... una discordanza tra le disposizioni che disciplinano il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e quelle che disciplinano il medesimo trasporto all'interno del Paese. La disciplina prevista in sede internazionale si presenta, peraltro, piu' completa e tecnicamente piu' avanzata di quella nazionale. Si rende, pertanto, necessario adeguare la disciplina interna a quella internazionale in materia"; la legge 10 luglio 1970, n. 579, ove opportunamente applicata, per soddisfare l'esigenza di adeguamento della disciplina nazionale a quella internazionale, avrebbe dovuto dar luogo a decine, se non a centinaia di decreti ministeriali, o, al limite, a uno solo, al decreto ministeriale 22 febbraio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 23 marzo 1990), invece dei circa ottanta finora emanati, molti dei quali si riferiscono a legislazione preesistente (gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione) o al solo trasporto in cisterna; il predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1990, emanato appunto nell'ambito della legge 10 luglio 1970, n. 579, considera che "... l'estensione dell'attivita' di trasporto internazionale e' tale da non giustificare una differenziazione della normativa nazionale da quella internazionele, sia per motivi di sicurezza, sia per motivi economici" e ritiene (vent'anni dopo l'emanazione della legge 10 luglio 1970, n. 579!) "... pertanto urgente la necessita' di coordinare, riordinare ed integrare la normativa di sicurezza relativa al trasporto nazionale su strada delle merci pericolose attualmente in vigore allineandola contemporaneamente a quella internazionele stabilita dall'accordo europeo ADR"; l'allineamento e' stato realizzato mediante il ricorso a ben tre (divenuti, per effetto dell'articolo 1 del gia' richiamato decreto ministeriale 22 febbraio 1990, quattro, se si tiene conto del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1990) supplementi ordinari alla Gazzetta ufficiale, cosa che rende macchinosa la consultazione, e l'acquisizione, di una normativa resa, peraltro, con una traduzione italiana non ufficiale; dal 1^ gennaio 1990 e' entrato in vigore un nuovo testo degli allegati "A" e "B" all'ADR e di cui, a distanza di quasi tre anni, non e' stata ancora data la necessaria pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; sempre per effetto del gia' richiamato decreto ministeriale 22 febbraio 1990, articolo 8, non solo si lasciano in vigore le norme di cui al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modifiche ed integrazioni, articoli dal 352 al 461,e cioe' norme gia' ritenute superate vent'anni prima, ma anche si richiamavano in vigore, tra gli articoli ora ricordati, alcuni articoli dichiarati non applicabili dai decreti ministeriali 8 agosto 1980 (articolo 12) e 9 agosto 1980 (articolo 3); le perplessita', di cui sopra, forse sarebbero potute essere rimosse qualora fossero state emanate le "... necessarie disposizioni interpretative, integrative ed applicative" di cui agli articoli 1 e 8 del piu' volte richiamato decreto ministeriale 22 febbraio 1990; salvo eventuali ripensamenti dell'ultima ora, il 1^ gennaio 1993 entrera' in vigore il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 305, recante il nuovo codice della strada, che, se da una parte (articolo 231) abroga, tra gli altri, sia il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sia il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sia, infine, la legge 10 luglio 1970, n. 579, dall'altra fa sopravvivere quasi integralmente, usando sovente lo stesso testo e seguendo la stessa successione degli articoli, ora diventati commi, la legge 10 luglio 1970, n. 579, nell'articolo 168 (a parte alcune variazioni ed innovazioni -: quale sorte tocchera' ai circa ottanta decreti ministeriali, ricordati in premessa, che sono stati emanati in virtu' di normative destinate ad essere abrogate: se, cioe', debbono essere in tutto o in parte riscritti, anche alla luce di quanto stabilito all'articolo 232 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 305; se, venendo meno la legge 10 luglio 1970, n. 579, verranno meno anche i suoi criteri informatori, cosi' efficacemente esposti nella relazione al disegno di legge gia' ricordato ed altrettanto poco tempestivamente messi in atto, essendo l'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 305, privo, per quanto mi risulta, di un supporto similare; se, piuttosto, non voglia cogliere l'occasione offerta dal predetto articolo 232, attuando, cioe', nel termine (perentorio, e non ordinatorio, come sovente finisce per essere) dei sei mesi che esso concede, cio' che non e' stato fatto, o e' stato fatto solo in parte, nel giro di oltre vent'anni; se non ritenga opportuno, al di la' di qualsiasi delle ipotesi formulate piu' sopra, sollecitare il Ministero degli esteri a pubblicare la ricordata edizione 1^ gennaio 1990 degli allegati "A" e "B" all'ADR, sperando che, almeno stavolta, si possa disporre di una traduzione ufficiale in lingua italiana; se, nell'ambito del comma 6 del predetto articolo 168, debba rientrare l'attuazione della "Direttiva n. 684/89/CEE del 21 dicembre 1989 relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada". (4-08436)

La legge del 10 luglio 1970, n. 579 - trasporto su strada di merci pericolose -, oltre a considerare, ai fini del trasporto su strada, merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati A e B dell'ADR (accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose), prevedeva l'emanazione, da parte del Ministero dei trasporti, di decreti contenenti le prescrizioni di sicurezza ai fini del trasporto. Il ricorso ai decreti ministeriali costituisce uno strumento particolarmente agile e flessibile per questo delicato settore in cui l'evoluzione tecnologica si manifesta con andamento esponenziale e richiede quindi rapidi adeguamenti normativi per garantire la sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente. Il gran numero di decreti indicati orientativamente in 80, nell'interrogazione, sta, pertanto, a sottolineare la costante attenzione di questa amministrazione nell'emanare con tempestivita' tutte le norme ritenute urgenti e necessarie. Si fa altresi' presente che con i provvedimenti indicati nei commi dell'interrogazione - emanati ai sensi della citata legge n. 579 del 1970 - la normativa nazionale e', sostanzialmente, allineata a quella ADR. In vista dell'entrata in vigore del "mercato unico europeo" a far data dal 1^ gennaio 1993 ed al fine di coordinare e riordinare tutta la normativa esistente al riguardo, questo ministero ha ritenuto (l'Italia prima in Europa insieme alla Spagna) di proporre come base normativa nazionale il testo degli allegati all'accordo ADR prevedendo la trasposizione del testo medesimo in norma nazionale mediante l'emanazione del decreto ministeriale 22 febbraio 1990. Peraltro, in occasione delle varie riunioni internazionali, tenutesi a Ginevra (ONU - Segretariato generale) i rappresentanti della comunita' europea, in vista del "mercato unico europeo", hanno invitato tutti gli Stati della comunita' ad adottare un atteggiamento analogo a quello di Italia e Spagna per creare una prima base comune di intesa tra i vari Stati anche in campo nazionale. Essendosi tuttavia riscontrato che le norme ADR non coprono tutti gli aspetti normativi del settore, ma ne lasciano numerosi, anche di notevole importanza, alla discrezione delle autorita' competenti dei singoli Stati, in ambito comunitario, sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro presso il CEN (comitato europeo di normalizzazione) per superare tali vuoti normativi. Poiche' successivamente all'emanazione del succitato decreto ministeriale del 22 febbraio 1990 il Governo italiano ha previsto l'entrata in vigore del nuovo codice della strada dal 1^ gennaio 1993 e poiche' si era contemporaneamente a conoscenza che, sempre con decorrenza dalla medesima data sarebbero entrati in vigore emendamenti agli allegati all'ADR - contenuti in un testo di oltre trecento pagine -, al fine di non incorrere in possibili interferenze di ordine giuridico e normativo, l'allineamento di cui al suddetto decreto ministeriale e' stato rinviato all'emanazione dei decreti previsti sull'argomento dal nuovo codice della strada. Sara', quindi, cura dell'amministrazione, come preconizzato in passato, realizzare testi normativi armonizzati e coordinati con le norme internazionali ADR. Per quanto concerne i testi degli allegati A e B dell'ADR, si riferisce che a cura del segretariato dell'ONU Ginevra, con periodicita' biennale, in occasione dell'entrata in vigore di nuovi emendamenti, vengono editi testi aggiornati degli allegati stessi nelle lingue ufficiali prescritte (inglese, francese, russo). Entro i primi mesi del corrente anno saranno resi disponibili i testi ufficiali, come sopra specificato, aggiornati con gli emendamenti entrati in vigore con il 1^ gennaio 1993. Competente alla pubblicazione in lingua italiana dei testi integrali ed aggiornati degli allegati sopra citati e' il Poligrafico dello Stato che dovrebbe provvedere alla medesima con periodicita' biennale. Per quanto riguarda, infine, l'ultimo comma dell'interrogazione, si informa che non e' necessario ricorrere alla facolta' sancita dal comma 6^ dell'articolo 168 del nuovo codice della strada per l'emanazione del regolamento di attuazione della direttiva n. 684/89/CEE del 21 dicembre 1989 - relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada - in quanto la direttiva stessa e' stata gia' recepita ai sensi dell'articolo 11 della legge comunitaria 1991, n. 142. Il Ministro dei trasporti: Tesini.



 
Cronologia
sabato 21 novembre
  • Politica, cultura e società
    Siegfrid Burger è eletto presidente della SVP.

giovedì 3 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Prende inizio la missione ONU conosciuta come “Restore hope, avente lo scopo di stabilizzare la situazione in Somalia a fronte di un crescente stato di anarchia e di grave carestia. Alla missione prende parte anche l'Italia.