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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00398 presentata da CRIPPA FEDERICO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19921202

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e della difesa, per sapere - premesso che: esiste molta confusione circa le norme che regolano l'apposizione del segreto sui documenti della pubblica amministrazione, in particolare circa le attribuzioni in merito al Presidente del Consiglio e all'Autorita' nazionale di sicurezza (ANS); ai fini dell'applicazione della legge penale gli atti e documenti sono suddivisi in due categorie: "atti segreti" e di "vietata divulgazione". Per gli atti segreti, previsti e puniti dall'articolo 261 del codice penale, si intendono quelli coperti da segreto di Stato e definiti dagli articoli 1, 12 e 18 della legge n. 801 del 24 ottobre 1977. Le notizie di vietata divulgazione, previste e punite dall'articolo 262 del codice penale, sono quelle individuate nel regio decreto-legge n. 1161 dell'11 luglio 1941: "Norme relative al segreto militare" e nel relativo allegato; per quanto attiene alla tutela amministrativa della segretezza, gli atti o documenti sono protetti da "classifiche" di segretezza a loro attribuite dall'autorita' competente in base alla importanza "oggettiva" delle notizie contenute e del danno derivante allo Stato, in caso di rivelazione non autorizzata. Proprio in base a tale danno sono adottate le seguenti classifiche: Segretissimo: danno eccezionalmente grave; Segreto: danno molto grave; Riservatissimo: danno grave; Riservato: danno lieve. Nel caso in cui la divulgazione degli atti e documenti sia limitata al solo ambito dell'ente, gli stessi debbono recare la dicitura: "per uso esclusivo d'ufficio - decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; tali norme amministrative sono contenute nella pubblicazione PCM ANS 1/R del 1986 a firma dell'Ammiraglio Martini (capo del Sismi) e, per delega, Autorita' nazionale per la sicurezza - ANS. Le stesse altro non sono che la pedissequa riedizione delle "Norme unificate per la tutela del Segreto" del 1973 a firma del capo del SID e ANS - Generale Vito Miceli, con la precisazione che in tale originaria edizione era contemplata una quinta classifica di segretezza: Vietata divulgazione: danno pregiudizievole; tali norme costituiscono una palese violazione della legge 801/77: a) in ordine alla introduzione del concetto di segreto di Stato che accorpa quello politico-militare ed industriale; b) al fatto che lo spirito e la lettera della legge abbiano inteso sottrarre al Capo dei Servizi l'esercizio del segreto militare, e che, ex articolo 1, il Capo dell'esecutivo e' il solo responsabile dell'esercizio del segreto di Stato per delega del Parlamento; c) al fatto che, dal 1978 ad oggi i Presidenti del Consiglio abbiano raggirato lo stesso Parlamento sub-delegando tale funzione al capo del Sismi sino al 1991; secondo le norme suddette i documenti pur protetti amministrativamente da ben cinque classifiche, senza contare il ricorso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973 con l'adozione della dicitura "per uso esclusivo d'ufficio" e delle diciture: "esclusivo per il titolare" ed "esclusivo per..." pur concernendo questioni che possono produrre danni ed effetti diversi alla sicurezza dello Stato, rientrando nelle due categorie previste dalla legge penale. Premesso inoltre che: le "norme sulla tutela del segreto" sono sempre quelle emanate dal capo del Sid nel 1973 e che tali norme, per gli effetti della legge 801/77 dovevano essere riviste alla luce della legge di riforma che introduce il concetto di Segreto di Stato, rinviando tuttavia l'emanazione di una legge organica sulla materia del segreto (ex articolo 18); pur esistendo una vacatio legis, non per questo si possono continuare a ritenere valide le norme emanate da un servizio segreto militare e riconoscere alle stesse una validita' giuridica, in aperto contrasto con quanto previsto dal nuovo codice di procedura penale articolo 352 che prende in considerazione una disciplina esclusivamente riferita al segreto; le ulteriori esigenze di segretezza possono venir soddisfatte nel quadro di fattispecie comuni (articolo 326 del codice penale) e che se cosi' non fosse, il solo fatto che un documento rechi un timbro "riservato" e che il capo di un Servizio dica che lo stesso rientri "nelle notizie di vietata divulgazione", e' sufficiente a creare per lo stesso una norma penale in bianco spianando la strada all'arbitrio; anche se il codice, per tali notizie fa riferimento agli articoli 256 e 262 al regio decreto 1161 del 1941 ed al suo allegato; in tale documento non appare la tipologia del riservato e le notizie da proteggere sono di carattere esclusivamente militare; in forza dell'articolo 1 del medesimo decreto, si fa riferimento anche a quelle notizie per cui il divieto sia "specificamente esteso con separati provvedimenti della pubblica amministrazione". Premesso inoltre che: dovrebbe ritenersi fondata l'eliminazione dell'articolo 262 a seguito della legge 801/77; non possa accettarsi che sia l'Autorita' nazionale di sicurezza, con una semplice affermazione, a determinare la natura dell'illecito; ne' che non possa ammettersi che l'ANS possa determinare la tipologia delle classifiche e che possa far rientrare le medesime nell'alveo del codice penale. Premesso inoltre che: alcun dispositivo di legge, alcun decreto del capo dell'esecutivo esiste al riguardo del "riservato" ed anche per gli atti non allegati al regio decreto n. 1161 (ex articolo 1) e' previsto un apposito specifico decreto; l'ANS, che agisce in virtu' di una sub-delega di dubbia costituzionalita' da parte di alcuni Presidenti del Consiglio, quale organo esecutivo in materia di tutela del segreto non puo' intervenire in merito alla tipologia delle classifiche, ergo al contenuto dei documenti, della cui classifica si rende responsabile l'originatore. Tale concetto si enuclea dalla stessa normativa Miceli, oggi PCM-ANS 1/R, pagina 6, para B: "L'attribuzione ai documenti della classifica di segretezza e/o della qualifica (nazionale o Nato) di sicurezza e' di competenza e responsabilita' esclusiva dell'autorita' di origine e nessun altro ha la facolta' di modificarle, mentre tutti hanno l'obbligo di tutelare tali documenti, applicando le norme stabilite". Premesso che esistono delle deleghe prodotte in vari giudizi del tribunale da parte dell'Avvocatura dello Stato a firma dei Presidenti Andreotti, Cossiga e Craxi; e che esse circoscrivono tale delega, meglio evidenziata nella circolare Cossiga del 23 novembre 1979 ai soli poteri di esercizio della tutela del segreto di Stato, ovvero, compiti esecutivi di controllo sull'applicazione delle norme di disciplina del segreto di cui e' responsabile il capo dell'esecutivo. Premesso inoltre che: 1) la stessa legge sulla "trasparenza amministrativa" (legge n. 241 del 7 agosto 1990) ha inteso porre rimedio all'uso indiscriminato del "riservato" proprio in ambito pubblica amministrazione ove in molti casi si sconfinava nell'arbitrio di una classifica per occultare illeciti o ritardi della stessa amministrazione; 2) per esplicita ammissione di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con tale legge e' addirittura venuto meno, almeno sostanzialmente, il segreto di ufficio -: se non ritengano assolutamente arbitraria la pretesa di riconoscere validita' giuridica alle norme amministrative che regolano l'apposizione del segreto, determinando in tal modo per via amministrativa la determinazione del contenuto di un eventuale illecito; se non ritengano manifestamente infondato il fatto che i documenti, cui viene apposto il timbro di "riservato", non solo non rientrano negli atti di cui "l'autorita' competente ne ha vietata la divulgazione" ma che gli stessi non rientrano in una categoria che trovi cittadinanza nell'ordinamento penale; se non ritengano che, in assenza di una legge organica sul segreto di Stato (ex articolo 18, legge n. 801) ed in virtu' dell'articolo 1 della medesima legge, l'unica autorita' responsabile, verso il Parlamento, sia il Presidente del Consiglio, l'unico che possa emanare delle norme, sia pure in maniera transitoria, sulla specifica materia; se non ritengano che le valutazioni espresse dall'ANS, circa l'attualita' e la validita' delle classifiche dei documenti che non siano quelli originati dalla stessa ANS, siano da ritenersi arbitrarie; se non ritengano che solo il Presidente del Consiglio possa apporre il segreto di Stato, potesta' quest'ultima neppure illimitata come si desume dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. Quanto sopra tenuto anche conto del fatto che la stessa Corte costituzionale ha attenuato i rapporti tra potere esecutivo e A.G., precisando che il Presidente del Consiglio debba fornire al magistrato una risposta "entro un tempo ragionevole" indicando tra l'altro le ragioni essenziali che stanno a fondamento del segreto; se non ritengano che non si possa attribuire ad una autorita' sub-delegata poteri e discrezionalita' maggiori di quelli detenuti dalla stessa autorita' delegante. Infatti, se cosi' non fosse, qualsivoglia documento che rechi il timbro "riservato", apposto da chiunque sia appartenente alla pubblica amministrazione o meno, puo' costituire un illecito indicato nelle norme amministrative come "danno lieve", ma punito di misura poco inferiore a quei documenti che produrrebbero, nel caso, danni gravissimi alla sicurezza dello Stato; se non ritengano che lo stesso atto con il quale si impone un divieto di divulgazione di una notizia debba poter essere sottoposto al sindacato di legittimita' dell'autorita' giudiziaria sotto il triplice profilo dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere; se non ritengano che il potere-dovere di accertare la legittimita' di un atto amministrativo debba essere demandato al giudice penale e non possa consistere in una mera presa d'atto di quanto dichiarato da una qualsivoglia autorita' amministrativa; a controprova della differenza di poteri tra Autorita' nazionale di sicurezza e Presidenza del Consiglio se risponda al vero che la normativa PCM-ANS 1/R/A "Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica di dati (EAD)", edizione 28 gennaio 1986, in vigore in tutta la pubblica amministrazione, enti, industrie e privati, reca un atto di approvazione dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, e non dell'Autorita' nazionale di sicurezza; in conclusione se non ritengano urgente emanare od elaborare proposte che chiariscano i punti controversi sopracitati. (2-00398)

 
Cronologia
sabato 21 novembre
  • Politica, cultura e società
    Siegfrid Burger è eletto presidente della SVP.

giovedì 3 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Prende inizio la missione ONU conosciuta come “Restore hope, avente lo scopo di stabilizzare la situazione in Somalia a fronte di un crescente stato di anarchia e di grave carestia. Alla missione prende parte anche l'Italia.