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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00429 presentata da ROSSI LUIGI (LEGA NORD) in data 19921214

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: l'interpellante ritiene che gli incresciosi episodi provocati dalla diffusione attraverso i mass-media di notizie riservate, non possono costituire materia di condanna nei confronti del giornalista, a patto che egli abbia controllato attentamente e secondo la piu' severa deontologia professionale l'assoluta verita' delle notizie che egli rende di pubblica ragione; il segreto professionale del giornalista quindi - a parere dell'interpellante - non puo' in nessun caso essere violato, a meno che non si tratti di eventi pericolosi per la sicurezza dello Stato o lesivi - senza prove certe - dell'onorabilita' delle persone anche giuridiche pubblicamente citate durante servizi giornalistici; in tutti gli altri casi l'autorita' giudiziaria dovra' invece perseguire chi, obbligato al segreto professionale, ha trasmesso al giornalista le notizie per diffonderle; parallelamente pero' il giornalista deve usare la liberta' di informazione, con la massima scrupolosita' e senza lasciarsi influenzare dalle tentazioni dello scoop; e' necessario invece che le persone che si ritengono comunque lese dalla diffusione di determinate informazioni o da determinati giudizi espressi dai giornalisti, giudizi considerati destituiti di fondamento se non addirittura diffamanti, possano legalmente reagire entro termini processuali ridottissimi; le querele per diffamazione od altro nei confronti di un giornalista, o comunque di una pubblicazione (anche per salvaguardare l'onorabilita' professionale del giornalista che ha diffuso la notizia) dovrebbero a parere dell'interpellante concludersi entro termini brevissimi e con rito direttissimo. Infatti questa procedura del tutto disattesa finora dalla magistratura italiana e' stabilita dalla legge e in modo particolare dal decreto legge 3 marzo 1947 n. 56 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1947 n. 78 e ratificato con legge 10 febbraio 1953 n. 73. In precedenza dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948 n. 43 articolo 21 commi 3 e 4; finora nessun giudizio per diffamazione a mezzo stampa - nonostante le leggi indicate dall'interpellante - e' stato condotto con rito direttissimo. Al contrario processi del genere durano molti anni con inammissibili lungaggini procedurali, che nuocciono ad ambedue i contendenti. Si determina cosi', sia per il querelante che per il querelato, una profonda lesione costituzionale in netto contrasto col disposto dell'articolo 24 della Costituzione. L'interpellante sottolinea questo vulnus costituzionale che va eliminato, e ricordando che proprio su tale argomento ha presentato il 3 agosto 1992 un'interrogazione con risposta scritta che finora non ha ottenuto nessun riscontro -: quali siano gli eventuali criteri che il Governo intende seguire nell'adozione di provvedimenti relativi alla liberta' di stampa e di opinione garantita dell'articolo 21 della Costituzione. (2-00429)

 
Cronologia
venerdì 4 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Giorgio La Malfa è confermato segretario del PRI.

martedì 15 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Le elezioni amministrative, che interessano circa 1 milione di elettori, registrano un nuovo trionfo della Lega Nord, un crollo del PSI e una flessione di DC e PDS. Successi della Rete, di Rifondazione comunista e del MSI.