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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00102 presentata da AGOSTINACCHIO PAOLO ANTONIO MARIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19921216

La XIII Commissione, premesso che: a) l'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, recita: "1) A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento tirennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate e' differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989. 2) Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui e' estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. 3) I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilita' finanziarie riconosciute alle regioni"; b) gli istituti bancari, per i mutui concessi e da concedere nel rispetto della normativa vigente, a fronte dei ritardi della regione Puglia negli adempimenti connessi alla concessione dei mutui decennali e quinquennali anche per le calamita' del 1990, hanno richiesto e richiedono tassi ordinari oltre al pagamento delle somme di cui alle debitorie agrarie, sia pure confermando la futura possibilita' di rimborso; c) in virtu' delle disposizioni di cui sopra e nei limiti delle stesse, alle regioni dovrebbero essere state corrisposte le somme stanziate "su presentazione di apposita rendicontazione" al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; d) appaiono necessari interventi finalizzati al superamento della situazione denunciata al fine di consentire il contenimento della crisi, quale premessa necessaria per ristrutturazioni aziendali che, con riconversioni colturali collegate ad un piano di sviluppo ben coordinato e comunque radicato nell'interesse dell'intera comunita', possano determinare iniziative in linea, tra l'altro, con la sia pure contestata politica agraria comune, impegna il Governo: 1) a consentire, con i necessari provvedimenti, il completamento, nella regione Puglia, delle istruttorie in corso relative alle pratiche riguardanti gli eventi calamitosi degli scorsi anni, ai fini della concessione dei mutui di cui alle lettere a) e b), e comunque delle provvidenze di legge con rateizzazioni fino a 5 o 10 anni e, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa per le calamita' naturali fino al termine del 1990, con effetto ex tunc anche per i prestiti estinti alla data degli emanandi provvedimenti finanziati dalle previsioni normative non rispettate; 2) ad intervenire sugli istituti bancari chiarendo l'interpretazione della normativa di cui sopra, con particolare agli interessi a carico degli operatori agricoli, ai quali in ogni caso competano le agevolazioni previste, indipendentemente da ritardi ad essi non imputabili; 3) infine allo sviluppo complessivo della politica agricola nella regione, oggi anche in relazione al comparto olivicolo, nonche' al varo in tempi brevi del piano agricolo nazionale. (7-00102)

 
Cronologia
martedì 15 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Bettino Craxi è destinatario di un avviso di garanzia per corruzione, ricettazione e violazione della legge sul finanziamento.

mercoledì 16 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 309 voti a favore e 256 contro, l'articolo unico del disegno di legge A.C. 1984 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

mercoledì 30 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Viene emanato il decreto legislativo che istituisce l'ICI (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).