Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00450 presentata da LONGO FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921222
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: il Governo ha presentato alle Camere per il previsto parere, in base alla Legge delega n. 421/1992, lo schema di decreto legislativo sul pubblico impiego, di cui all'articolo 2 della citata Legge n. 421; l'articolo 89 dello schema di decreto legislativo, relativo al divieto di cumulo tra indennita' di carica e stipendio per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo e nei Consigli Regionali, in attuazione del comma 11) dell'articolo 2 della Legge Delega n. 421, e' formulato in modo ambiguo e restrittivo rispetto alla Legge Delega, prestandosi a plurime interpretazioni, facilitando il sorgere di lunghi contenziosi, e venendo meno quindi ai caratteri di praticita', chiarezza e applicabilita' che dovrebbero distinguere il decreto legislativo rispetto ai principi affermati nella Legge Delega; risulta infatti non chiarito l'ambito delle "Pubbliche Amministrazioni" per i cui dipendenti si applicherebbe l'articolo 89; l'articolo 89 stesso si limita a ripetere il testo del comma 11) dell'articolo 2 della Legge 421, aggiungendovi un terzo periodo che afferma che "il collocamento in aspettativa (senza assegni) ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti ..."; la citata formulazione aggiuntiva sembra rinviare all'inizio della prossima Legislatura l'applicazione del principio della messa in aspettativa senza assegni, o almeno limitare per l'immediato la validita' dell'articolo 89 del decreto legislativo ai soli Parlamentari nazionali, europei e Consiglieri regionali proclamati eletti dopo l'adozione del decreto perche' subentrati a parlamentari o consiglieri regionali deceduti o dimissionari; se cosi' fosse, ci si troverebbe di fronte ad una singolare applicazione del principio dei "diritti acquisiti", intesi come ferrea traduzione in emolumenti per tutta la durata del mandato di un privilegio di cumulo costruito nel tempo con oscuri meccanismi legislativi che hanno profondamente alterato e distorto la normativa in materia -: se non ritenga che, di fronte ad un atteggiamento generale della politica governativa rivolta a modificare, invocando le difficolta' della spesa pubblica, il rapporto tra i cittadini e lo Stato riducendo le grandi prestazioni dello Stato sociale senza attenersi al vincolo astratto dei diritti acquisiti come applicabili all'intero periodo lavorativo, fare eccezione a tale atteggiamento solo per parlamentari e consiglieri regionali apparirebbe al Paese come un'intollerabile operazione corporativa; quali ragioni abbiano consigliato al Governo, la cui composizione annovera molti parlamentari direttamente interessati alla materia, di rinunciare al risparmio di spesa (si tratta di alcune decine di miliardi l'anno) che sarebbe possibile facendo decorrere il divieto assoluto di cumulo dalla data di applicazione del decreto legislativo. (2-00450)