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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00452 presentata da PELLICANI GIOVANNI (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19921222

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali, per sapere - premesso che: il Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1986 ha tenuto una sua riunione in data 19 dicembre 1992 nel corso della quale e alla sua conclusione sono stati assunti impegni e rese dichiarazioni significative dal Presidente del Consiglio sui temi della salvaguardia di Venezia, ed e' stato stabilito di riconvocare la riunione del Comitato nella giornata del 26 gennaio 1993; la legge speciale 29 novembre 1984, n. 798 ha indicato all'articolo 4, lettera a), gli interventi di competenza dello Stato riguardante le opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'attenuazione dei livelli delle maree, alla difesa delle insulae dei centri storici e degli insediamenti urbani lagunari dalle acque alte, da conseguirsi anche con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree; la successiva legge 5 febbraio 1992, n. 139 prevede all'articolo 3 che gli interventi di competenza del Ministro dei lavori pubblici, affidati in regime di concessione, siano eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984, nell'ordinanza del 19 giugno 1991; piano generale predisposto anche in base al voto dello stesso Comitato espresso nella seduta del 20 settembre 1990 con il quale e' stata affermata la necessita' di "passare alle successive fasi della progettazione di massima delle configurazioni delle bocche di porto sulla base di indicazioni contenute nel progetto preliminare approvato all'unanimita'"; di eseguire inoltre la "verifica di fattibilita' del progetto insulae", di redigere "il progetto per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna e il progetto operativo per l'apertura alle maree delle valli da pesca". Lo stesso articolo 3 della legge 139 afferma inoltre che l'utilizzo dei fondi e' subordinato alla verifica da parte del Comitato di un "adeguato avanzamento degli interventi" sopra indicati con "le opere di regolazione delle maree" e che una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi deve essere destinata agli interventi relativi al "ripristino della morfologia lagunare" e all'"arresto del processo di degrado della laguna"; la stessa legge n. 139 del 1992, ribadendo la norma gia' contenuta nella legge 360 del 1991 "interventi urgenti per Venezia e Chioggia" afferma che gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dall'inquinamento sono eseguiti, "in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato"; l'affidamento in regime di concessione al Consorzio di Societa' e imprese "Venezia nuova" dell'incarico di risolvere i problemi della difesa fisica di Venezia e del riequilibrio morfologico della laguna, ha comportato che lo stesso Consorzio predisponesse - come ha predisposto - studi, sperimentazioni e progetti nonche' l'organizzazione del Servizio informativo sulla laguna, facendo anche ricorso a ricerche e consulenze esterne; l'VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nella seduta del 18 luglio 1990 ha deliberato all'unanimita', ai fini e per gli effetti dell'articolo 144 del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia; tale indagine, svolta in modo approfondito, non ha potuto tuttavia concludersi sotto il profilo formale pur avendo acquisito molti e significativi elementi utili per la legislazione sopravveniente; il Gruppo del PDS al quale gli interpellanti appartengono, ha presentato alla Commissione Ambiente della Camera un documento conclusivo sulla indagine conoscitiva, nel quale, muovendo dalla contestazione che a venticinque anni dall'acqua alta del 1966, l'obiettivo della salvaguardia di Venezia, definito in modo appropriato di "Interesse nazionale" non e' stato ancora raggiunto, vengono indicate le cause per cui "il complesso" delle disposizioni legislative (fin qui assunte e contenute nelle leggi speciali) si e' rivelato comunque inadeguato e superato anche rispetto alla sopravvenuta legislazione ordinaria e viene sottolineata la necessita' di dar luogo ad una nuova normativa per Venezia "consentendo cosi' di despecializzare quella attuale, e pur mantenendo il carattere di preminente interesse nazionale dei problemi di Venezia", e introducendo innovazioni importanti su altri aspetti che ancora caratterizzano la specificita', la "specialita'" della citta' lagunare; nel predetto documento (anche prendendo in considerazione l'attivita' del Consorzio Venezia Nuova), tra l'altro si afferma: a) la necessita' di adeguare le disposizioni relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dei lavori alla Direttiva comunitaria 89/440/CEE, secondo la quale (articolo 1, lettera a) qualsiasi contratto riguardante la costruzione di opere deve essere considerato contratto d'appalto e affidato mediante procedure concorsuali; b) l'opportunita', per quanto riguarda il Consorzio Venezia Nuova, di non utilizzare, rispetto all'istituto della concessione, deroghe alla norma ordinaria, comunque prevista dalla stessa normativa CEE; c) l'esigenza che il complesso degli studi, sperimentazioni e dei progetti per la salvaguardia fisica di Venezia predisposti dal Consorzio Venezia Nuova, costituenti un patrimonio interamente di proprieta' dello Stato, venga tenuto separato dalla esecuzione delle opere, esecuzione da affidare alle imprese specializzate allo scopo; d) la rappresentazione del quadro dei finanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, costituito da somme finanziate pari a 1683,59 miliardi, somme impegnate pari a 1523,76 miliardi pari al 90,7 per cento del totale, somme spese pari a 800,74 miliardi equivalenti al 53 per cento di quelle impegnate; in tale quadro l'Amministrazione statale ha speso per interventi di competenza dello Stato il 40 per cento delle somme impegnate con il 61,5 per cento per quanto riguarda le opere di competenza del Magistrato delle Acque di Venezia; e) l'indicazione dell'ammontare dei nuovi prevedibili finanziamenti in "16.553 miliardi dal 1991 al 2000 per consentire allo Stato, alla regione Veneto, ai comuni di Venezia e di Chioggia di realizzare tutti gli interventi di loro competenza", come risulta dal documento predisposto dal Magistrato delle Acque per il governo in data 10 ottobre 1991 -: se i Ministri competenti ravvisino la necessita' e l'opportunita' di: a) riferire al Parlamento sui risultati e sugli impegni presi dal Comitato ex articolo 4 nella riunione del 19 dicembre 1992 citata in premessa; b) portare a conoscenza del Parlamento e della opinione pubblica tutti gli elementi utili sullo stato di attuazione e di avanzamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di competenza dello Stato; c) indicare se del caso l'ammontare delle spese che risultino fin qui effettivamente sostenute, anche con la valutazione dell'efficienza degli interventi, che e' condizione per l'efficacia dei risultati e del rapporto costi-benefici; d) comunicare la previsione di quelli da sostenere secondo la stima predisposta dal Magistrato delle Acque di Venezia; e) informare sulle iniziative adottate per la "realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale e al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante", come e' prescritto dall'articolo 2 della legge n. 360 del 1991; f) far conoscere le forme, le modalita', le intese e il concorso di quali ministri ed enti, con cui si e' dato luogo negli anni 1983/1984, alla istituzione e formazione del consorzio di imprese "Venezia Nuova"; g) rendere pubblici gli studi e le risultanze delle varie consulenze relative ai compiti demandati al Consorzio Venezia Nuova che il Consorzio medesimo ha affidato ad enti e a privati, e procedere, anche ai fini della piu' ampia e utile informazione tecnico-scientifica, alla divulgazione dei contenuti e dei risultati degli studi, delle sperimentazioni e dei progetti dallo stesso Consorzio predisposti; h) esprimere gli orientamenti del Governo sul rapporto concessorio intercorso con il Consorzio Venezia Nuova, per valutare in qual misura rimangano valide le motivazioni che hanno indotto lo Stato a far ricorso all'istituto della concessione, a suo tempo concepita come atto eccezionale, limitato nel tempo. Anche con riguardo alle considerazioni espresse dal gruppo dei deputati del PDS, a conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legislazione speciale per Venezia, con le quali si e' affermata l'esigenza che, in base alla necessita' di garantire un efficace controllo pubblico di qualita' sugli studi, le sperimentazioni, i progetti, possa essere utile distinguere e separare la fondamentale attivita' tecnico-scientifica e progettuale, dalla realizzazione delle opere, da affidare alle imprese specializzate allo scopo, garantendo, in ogni caso, il coordinamento e l'unitarieta' tra progettazione, attuazione e controlli; i) promuovere, di intesa con il comune di Venezia e con la regione Veneto tutte le iniziative che consentano di accelerare l'attuazione degli interventi di salvaguardia e di quelli volti alla rivitalizzazione socio-economica e culturale di Venezia. (2-00452)

 
Cronologia
mercoledì 16 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 309 voti a favore e 256 contro, l'articolo unico del disegno di legge A.C. 1984 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

mercoledì 30 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Viene emanato il decreto legislativo che istituisce l'ICI (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).