Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09238 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19930111
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il cordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: il consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato in data 5 dicembre 1992 la legge regionale recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta"; la citata legge regionale contiene una serie di norme nei confronti delle forze politiche di minoranza insopportabilmente discriminatorie ed incompatibili con la Costituzione e le leggi dello Stato e quindi in violazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta; la legge regionale, in particolare con gli articoli 3 e 63, relativi all'eleggibilita' a consigliere regionale ed all'abrogazione di norme di legge dello Stato (!), viola la Costituzione, l'ordinamento statale e lo stesso Statuto speciale della Valle d'Aosta -: 1) se non ritengano di dover valutare l'opportunita' di intervenire per rinviare al Consiglio regionale della Valle d'Aosta la legge regionale in oggetto; 2) se non ritengano di dover valutare anche l'ipotesi di promuovere la questione di legittimita' davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito davanti alle Camere. (4-09238)
In relazione all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue: 1) con legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, la regione Valle d'Aosta, in applicazione di quanto sancito dalla legge costituzionale n. 3 del 12 aprile 1989, che ha attribuito al consiglio regionale della Valle d'Aosta la potesta' legislativa in ordine all'elezione del consiglio stesso, ha approvato le norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta. La legge suddetta e' stata restituita, munita di visto, dal presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta. Contestualmente il presidente della commissione di coordinamento ha segnalato una serie di osservazioni, eminentemente di natura tecnica, che sono state raccolte in un testo legislativo recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale di cui trattasi, gia' approvato dal consiglio regionale della Valle d'Aosta nella seduta del 25 e 26 febbraio scorso. In relazione a quanto sopra si ritiene opportuno evidenziare che in materia di controlli sulle leggi regionali della Valle d'Aosta si applica l'articolo 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che cosi' recita: "ogni legge approvata dal consiglio della Valle e' comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo 45, che, salvo in caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (omissis)". "Ove il consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza". Appare pertanto evidente che una volta che una legge regionale e' entrata in vigore, l'unico organo competente a modificare la legge stessa e' il Consiglio regionale. 2) Per quanto concerne i citati articoli 3 e 63 del provvedimento in esame si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni: a) con l'articolo 3 e' stata data applicazione a quanto previsto dall'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, il quale, in materia di elettorato passivo, prevede che possa essere stabilito il requisito della nascita o quello della residenza per un periodo non superiore a tre anni; b) in merito alla questione sollevata dagli interpellanti, secondo i quali la regione non ha il potere di abrogare norme legislative e regolamentari dello Stato, si ritiene semplicemente far rilevare che la legge in esame, dopo aver disciplinato diversamente la materia di cui trattasi, ha previsto l'abrogazione espressa di analoghe disposizioni gia' contenute in una legge statale, e questo in linea con i principi fondamentali del nostro ordinamento e con quanto fino ad oggi e' stato acquisito da dottrina e giurisprudenza. Tale orientamento e' stato peraltro confermato dall'organo di controllo che ha vistato la legge. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.