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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09253 presentata da PAISSAN MAURO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19930111

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: dal 1989, il dottor Cerreto Aniello ricopre l'incarico di magistrato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in forza alla Sezione III ter; nel periodo dal 26 giugno 1968 al 2 novembre 1981, il dottor Cerreto e' stato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in qualita' di funzionario direttivo assegnato alla Direzione Generale degli Affari amministrativi e della gestione del personale - servizio assunzioni, assunzioni ed addestramento del personale; risulta all'interrogante che i ricorsi presentati da dipendenti dell'ISTAT per questioni attinenti rapporti di lavoro vengono tutti assegnati in trattazione alla III Sezione ter del T.A.R. del Lazio alla quale, come gia' detto, il dottor Cerreto risulta in forza con la qualifica di consigliere; nonostante una istanza di ricusazione presentata nei confronti del citato dottor Cerreto in data 29 marzo 1990, protocollo sezionale 3128, lo stesso ha continuato e continua a far parte del collegio giudicante i ricorsi conto l'ISTAT, numerose volte in qualita' di relatore; di recente, in occasione della discussione del ricorso n. 1713/92, avente per oggetto un presunto comportamento antisindacale tenuto dall'ISTAT nei confronti dell'Unione Sindacale Italiana concretatosi con la stipula di un protocollo d'intesa con alcune organizzazioni sindacali operanti all'interno dello stesso ISTAT, il dottor Cerreto, in qualita' di relatore, ha motivato la decisione di respingere lo stesso ricorso sostenendo, contrariamente a quanto affermato dall'Ente con la delibera n. 104/P del 17 marzo 1992, che non si era trattato di un protocollo di intesa bensi' di un semplice parere richiesto dallo stesso Ente a tutte le organizzazioni sindacali; la sistematica assegnazione delle controversie aventi l'ISTAT come parte resistente alla ITI Sezione ter del T.A.R. del Lazio ha suscitato e continua suscitare non poche perplessita' nei ricorrenti, stante anche l'enorme mole del contenzioso in atto tra l'Ente ed i dipendenti, conseguenza della errata applicazione (secondo i ricorrenti) dei contratti di lavoro recepiti con decreti del Presidente della Repubblica nn. 568 del 1987 e 171 del 1991 -: le ragioni per le quali tutti i ricorsi dinanzi al T.A.R. del Lazio, aventi come parte resistente l'ISTAT, vengono sistematicamente assegnati in trattazione alla III Sezione ter; se risulti che il dottor Cerreto Aniello di cui consta all'interrogante la sua solida amicizia con il dirigente del personale dell'ISTAT, dottor Paolo Palladino, abbia mai chiesto al Presidente della III sezione ter di astenersi nelle controversie riguardanti l'ente di statistica; quali provvedimenti si intendano sollecitare affinche' i ricorsi presentati dai dipendenti dell'ISTAT vengano assegnati in trattazione anche a sezioni diverse dalla III ter. (4-09253)

In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite dal Consiglio di Stato, si fa presente quanto segue. Il dottor Cerreto dal giorno in cui si e' dimesso dall'ISTAT non ha avuto piu' alcun rapporto con dirigenti di tale ente; quelli intrattenuti con il dottor Palladino riguardano solo rapporti di ufficio del tutto sporadici. In ordine ai ricorsi ISTAT assegnati alla Sez. 3 ter del TAR Lazio, si fa presente che al dottor Cerreto non e' stato mai assegnato alcun ricorso relativo a dipendenti ISTAT che avesse in qualche modo frequentato durante il suo servizio presso tale istituto o anche successivamente. Egli, inoltre, non ha mai fatto parte del collegio giudicante in relazione a controversie con l'ISTAT, allorche' i relativi ricorsi sono stati assegnati ad altri magistrati della sezione, poiche' in tal caso il collegio e' stato costituito, oltre che dal presidente e dal relatore, dal consigliere anziano. L'istanza di ricusazione menzionata nell'interrogazione ha riguardato unicamente uno specifico ricorso (n. 958/90), proposto da due dipendenti ISTAT e giustificato con un preteso rapporto di inimicizia con loro, risalente al periodo di servizio del dottor Cerreto presso l'ISTAT, quindi per lo meno a nove anni prima. Su tale istanza di ricusazione la III Sezione ter del T.A.R. Lazio non ha avuto modo di pronunciarsi in quanto qualche giorno prima dell'udienza di discussione i ricorrenti ebbero a rinunciarvi, cosi' come risulta dalla decisione n. 958/90, che ha altresi' dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l'ISTAT soddisfatto le loro pretese. Non risulta che il dottor Cerreto abbia mai intrattenuto alcun rapporto con l'Unione sindacale italiana dell'ISTAT. Egli e' stato relatore di due ricorsi presentati da tale associazione, entrambi decisi solo in sede cautelare, e quindi non in modo definitivo. Il primo e' il n. 4956/91, la cui decisione collegiale e' stata di integrale accoglimento (Ordinanza n. 75/92), l'altro e' quello menzionato nell'atto di sindacato ispettivo, che e' stato definito con decreto collegiale n. 3/92, con pronuncia di inammissibilita'. In particolare, quest'ultimo decreto e' stato oggetto di opposizione (ai sensi dell'articolo 6 legge 12 giugno 1980 n. 146) e sulla relativa controversia la III Sezione ter del T.A.R. Lazio ha deciso in data 29 luglio 1992, dando atto della rinuncia espressamente presentata dall'Unione sindacale italiana (sentenza n. 1035 del 31 luglio 1992). A tale udienza il dottor Cerreto non ha partecipato, essendo assente per ferie. Infine, quanto alla assegnazione dei ricorsi riguardanti i dipendenti ISTAT, va precisato che alla ripartizione dei ricorsi alle sezioni provvedono annualmente, con appositi decreti, il presidente del T.A.R. Lazio per quanto riguarda la ripartizione fra le tre sezioni e il presidente di ciascuna sezione per quanto riguarda la ripartizione fra sezione e sezioni interne, secondo criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (articolo 13 c. 1 n. 6 della legge 27 aprile 1982 n. 186). Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Maccanico.



 
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