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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09209 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930111

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, per la funzione pubblica, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere: se sia noto al Governo e ai ministri interrogati che pur nell'Italia del nord avvengono fatti come quello qui di seguito descritto: in data 12 maggio 1992 il TAR dell'Emilia-Romagna accoglieva la richiesta di Rocca Maria in Senarigo annullando il decreto col quale il Provveditore di Parma l'aveva assegnata, per l'anno scolastico 1991-1992, presso la scuola media "Ferrari" (corso per lavoratori e detenuti) della citta', anziche' presso la scuola media di Salsomaggiore, come richiesto in base alla legge n. 100 articolo 1/5^ comma. Si riteneva percio' che per il corrente anno scolastico 1992-1993 non ci sarebbero stati ostacoli all'assegnazione presso la scuola media di Salsomaggiore, ma il Viceprovveditore interpellato in data 30 settembre 1992 rispondeva che, essendo la sentenza del TAR relativa ad una assegnazione provvisoria (della durata di un anno scolastico al termine del quale il docente ritorna alla sede di titolarita'), per il corrente anno scolastico 1992-1993, non avrebbe avuto alcun diritto, nonostante sia stata prodotta entro i termini stabiliti (30 giugno 1992), la domanda di assegnazione provvisoria. In questi giorni il provveditore di Parma, in ottemperanza alla sentenza del TAR e dopo un ricorso per l'esecuzione del giudicato, ha emanato il decreto di annullamento del provvedimento col quale lo scorso anno la predetta Rocca Maria era stata assegnata alla scuola media "Ferrari" di Parma, conferendole altresi' l'incarico, a disposizione, presso la scuola media di Salsomaggiore. Se tale decreto e' stato promulgato per lo scorso anno, dato che l'interessato e' ancora nelle condizioni previste dalla legge n. 100 articolo 1/5^ comma, non dovrebbe essere rinnovato anche per il corrente anno scolastico; che cosa intenda fare, con l'urgenza che il caso richiede il Governo anche a mezzo degli uffici periferici dei ministri interrogati e se i fatti siano oggetto di inchieste o ispezioni amministrative, e non siano tali da imporre provvedimenti da autotutela della stessa pubblica amministrazione e se siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti per il doveroso controllo delle evidenti responsabilita' contabili. (4-09209)

In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il competente Provveditore agli Studi di Parma ha fatto presente che per l'anno scolastico 1992/93 non e' stato possibile accogliere la domanda di trasferimento presentata dalla docente Rocco Maria, titolare di materie letterarie presso la scuola media di Codogno (MI) in quanto la medesima aveva richiesto solo alcune sedi della provincia, non disponibili, omettendo di richiedere la totalita' dei posti esistenti (es. dotazione organica aggiuntiva). Peraltro, non verificandosi a livello provinciale il presupposto dell'indisponibilita' di posti, che in base alla norma contenuta nell'Ordinanza Ministeriale n. 351 del 20.12.91 che disciplina i trasferimenti del personale docente, l'interessata non poteva essere collocata in soprannumero presso le scuole medie funzionanti nei comuni richiesti. E' da tenere presente, infatti, che l'articolo 6-bis dell'O.M. precitata, dispone che al docente che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 10.3.87 n. 100, e' riconosciuta la precedenza nella fase dei trasferimenti interprovinciali rispetto alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. In ordine al mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria il medesimo Provveditore ha precisato che l'O.M. n. 93 del 30.3.92 all'articolo 8, prevede che la domanda di assegnazione provvisoria con diritto di precedenza, possa essere accolta solo "all'atto del trasferimento del coniuge" e non "sine die" e comunque nell'ambito della fase di assegnazione provvisoria da una provincia all'altra. Tenuto conto pertanto che per l'a.s. 1992/93 non si e' dato corso alle operazioni di assegnazione provvisoria, in provincia di Parma, per mancanza di disponibilita' organiche per la classe di concorso per la quale la docente risulta titolare, ed accertato che il coniuge militare era stato trasferito nella nuova sede dal giugno 1989, ben tre anni prima del periodo di incidenza dell'assegnazione provvisoria, l'Ufficio Scolastico provinciale non poteva disporre il provvedimento richiesto, in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 8 della citata Ordinanza Ministeriale. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.



 
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