Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09203 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930111
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'interrogante colloca la data d'inizio e di "fondazione" di Tangentopoli al 28 aprile 1945 in Dongo (CO) allorche' i partigiani comunisti si impadronirono del tesoro dello Stato della Repubblica Sociale Italiana, che non consegnarono mai allo Stato Italiano, tant'e' che per potersi garantire l'impunita' assassinarono il partigiano comunista capitano Neri e la sua amica Sissa, che cercava notizie sulla fine del suo predetto compagno -: se non ritengano che le "coperture" di ... Stato ai metodi e sistemi di Tangentopoli, iniziate sin da allora, siano continuate poi anche in sede giudiziaria, visto che il processo cosiddetto per l'"oro di Dongo" iniziato alle assise di Padova (proprio per quegli omicidi) non fu mai terminato per il "suicidio" di un giudice popolare e mai piu' ripreso, nonostante la imprescrittibilita' dell'omicidio doloso pluriaggravato come quelli in esame; quali iniziative di competenza ritengano di dover assumere per far riprendere quel processo. (4-09203)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica in base agli elementi forniti dal Procuratore della Repubblica di Padova, che il procedimento c.d. "per l'oro di Dongo", e' stato definito con sentenze n. 12/70 del 26.5.1970, n. 8/72 del 9.11.1972 e n. 1/73 del 23.1.73, con le quali si dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati a ciascuno ascritti estinti per amnistia. In precedenza il dibattimento celebrato avanti la Corte d'Assise di Padova per legittima suspicione, era stato rinviato a nuovo ruolo, il 19 agosto 1957, dopo numerose udienze, a seguito della morte del giudice popolare signor Andrighetti Silvio, e non si era proceduto alla sua rifissazione, avendo la Corte d'Assise ritenuto applicabili per tutti i reati contestati, le amnistie concesse con i decreti presidenziali 11/7/1959, n. 460, e 4/6/1966, n. 332. Si aggiunge che sul registro generale della Procura della Repubblica di Padova risulta, al numero 8429/57, un procedimento relativo al suicidio del predetto Andrighetti; tale procedimento venne successivamente trasmesso al Giudice Istruttore che, in conformita' alla richiesta del P.M., ha dichiarato non doversi promuovere l'azione penale con decreto in data 29 maggio 1958. Alla stregua di quanto sopra il procedimento penale cui fa riferimento l'onorevole Tassi ormai definitivamente esaurito non puo' essere "ripreso" e dunque nessuna iniziativa va assunta in proposito da questo Ministero. Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.