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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09256 presentata da RENZULLI GABRIELE (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19930111

Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: 1) l'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, concernente "norme contro il riciclaggio", prevede al primo comma che "l'esercizio in via prevalente di una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2 (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) e' riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano cambi"; 2) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, che svolgono attivita' di prestazione di fidejussione, non hanno pero' mai ottenuto dall'Ufficio italiano cambi l'iscrizione in tale elenco, in quanto, anche su parere dei piu' autorevoli commentatori italiani di economia, e' sempre valso il principio che l'attivita' dei Confidi non e' equiparabile a quella degli organismi preposti alla vera e propria attivita' di concessione di finanziamenti; 3) la circolare del Ministero del tesoro 26 giugno 1992, n. 1, recante "disposizioni in ordine all'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario" di cui al capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ha invece modificato tale diffusa interpretazione, specificando al punto 7 che "con l'espressione concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, si intende la concessione di crediti di cassa e di firma (avalli, fidejussioni ecc.), obbligando cosi' anche consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ad essere espressamente iscritte nell'elenco di cui alla legge 197"; 4) tale iscrizione comporta pero' una serie di pesi burocratici e sostanziali, come la trasformazione da consorzi o cooperative in societa' di capitali, il capitale sociale minimo di un miliardo, la tenuta di particolari archivi informatici, difficilmente sopportabili da organismi per lo piu' formati da piccole imprese artigiane che, senza fine di lucro, si associano mutualisticamente, con severe e rigorose istruttorie di ammissione alla qualita' di socio, per accedere, con maggiore forza negoziale, a favorevoli formule di finanziamento appositamente elaborate con istituti di credito convenzionati e a cui l'organismo cooperativo presta in forma collettiva idonee garanzie; 5) gli obblighi di cui alla legge n. 197/1991 e alla recente circolare ministeriale n. 1 del 26 giugno 1992 porterebbero inevitabilmente allo scioglimento di molti degli organismi di garanzia collettiva attualmente operanti, impossibilitati ad adeguare la propria struttura alla normativa, ma capaci pero', come il Con.Ga.Fi. - Consorzio garanzia fidi fra le imprese artigiane - di Udine di riunire 3.190 soci, con fidi attivi per 60 miliardi e fidejussioni gia' concesse per circa 300 miliardi, consentendo a migliaia di imprese artigiane l'accesso al credito a condizioni particolarmente vantaggiose -: quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per: 1) valutare la possibilita' di escludere definitivamente dai gravosi obblighi previsti dalla normativa in questione i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, evitando in tal modo che la cessazione di molta della loro importante attivita' a favore della piccola impresa che, nel particolare momento di recessione economica, non puo' essere sostenuta e agevolata con interventi di diversa natura; 2) provvedere intanto con la massima urgenza alla rettifica del punto 7 della circolare ministeriale n. 1 del 26 giugno 1992, ristabilendo cosi' la prassi consolidatasi nel tempo di non obbligo per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi all'iscrizione nell'elenco di cui alla legge n. 197. (4-09256)

Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 5 luglio 1991, n. 197, ai consorzi ed alle cooperative di garanzia collettiva fidi. Al riguardo, si fa presente che la questione sollevata ha trovato soluzione nella recente legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, commi 8-bis ed 8-ter, della citata legge n. 237 del 1993, gli obblighi dei consorzi di garanzia collettiva fidi, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, sono stati circoscritti all'eventuale iscrizione, su domanda, in un'apposita sezione dell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario previsto dal decreto-legge n. 143 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991. L'iscrizione nella predetta sezione non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro: Barucci.



 
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