Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09250 presentata da FOLENA PIETRO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930111
Al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: come da Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1981 articolo 3, vengono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneita' a professore associato i tecnici laureati, gli astronomi e i ricercatori degli Osservatori astronomici e vesuviani, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei; con la legge n. 341 del 19 novembre 1990, viene concessa la possibilita' di ottenere affidamenti e/o supplenze per una serie di figure fra cui i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (nel quale erano comprese anche le figure richiamate nel comma precedente); nel dicembre 1990 il dottor Vincenzo Burgio, Conservatore del Museo Geologico di Palermo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, fa istanza al Preside per ottenere l'affidamento di un insegnamento; il 24 gennaio 1991 il Consiglio di Facolta' di Scienze decide di rinviare la decisione del conferimento della supplenza per accertare la legittimita' della qualifica di Conservatore dei Musei ai fini di detto conferimento; l'Universita' di Palermo pone il quesito al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica; dopo 18 mesi, il 16 giugno 1992, il Ministero ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge n. 341 del 19 novembre 1990 debbano trovare applicazione limitatamente ai casi ivi indicati, e cioe' solo nei confronti degli assistenti del ruolo ad esaurimento e dei "tecnici laureati" in possesso dei requisiti previsti dall'articolo n. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla data di entrata in vigore del predetto decreto; si fa presente che sia i dirigenti dell'Ateneo palermitano che l'ufficio giuridico e degli affari legislativi del Ministero dell'universita' ritengono le figure di "tecnico laureato" e di "conservatore di musei" assolutamente assimilabili, ma, essendo menzionata nell'articolo 16 della legge n. 341 del 19 novembre 1990 la sola figura dei "tecnici laureati", viene esclusa la possibilita' di estendere analogicamente l'applicazione della normativa ad altre figure -: se non intenda emanare con circolare disposizioni interpretative delle norme citate. (4-09250)
Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, che ad ogni buon conto si allega in copia, si comunica quanto segue. La riforma degli ordinamenti didattici universitari, attuata con legge n. 341 del 1990, ha previsto la possibilita' di conferire supplenze o affidamenti di corsi a professori di ruolo e a ricercatori. Nello stabilire i limiti e le modalita' di attribuzione, si e' sottolineata la necessita' di dare la preferenza ai professori di ruolo rispetto ai ricercatori e si e' altresi' ribadita la priorita' che ambedue le categorie devono dare agli impegni derivanti dal proprio stato giuridico. Tra le norme finali, all'articolo 16, si e' inoltre precisato: "Nelle dizioni ricercatore o ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto". L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica e' richiamato - come risulta con chiarezza dalla lettura dell'articolo 16 - relativamente alla indicazione dei requisiti che gli assistenti e i tecnici laureati devono possedere. Risulta con altrettanta chiarezza che il richiamo non riguarda gli altri contenuti dell'articolo 50 citato, ne' consente di stabilire una equiparazione in via analogica tra gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati, da un lato, e le altre categorie di soggetti elencate nel medesimo articolo esclusivamente ai fini della partecipazione ai giudizi di idoneita' per professore associato. Ne' si puo' ipotizzare che l'amministrazione possa disporre un'equiparazione in tal senso in assenza di una specifica previsione normativa. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Colombo.