Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09437 presentata da D'ANDREAMATTEO PIERGIUSEPPE (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19930112
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la preside professoressa Cocchini Tullia nell'anno scolastico 1992-1993 ha ottenuto il trasferimento dalla scuola media di Tornareccio (CH) alla scuola media di Miglianico (CH). Avverso il relativo decreto ministeriale ed ai decreti ministeriali nn. 282/90 e 349/91 e relative ordinanze ministeriali che disciplinano i trasferimenti, ha promosso ricorso al TAR del Lazio la preside di Catignano (PE) professoressa Saraceni Giuseppina. Il ricorso e' incentrato sull'affermazione che il sistema di graduatoria delle precedenze di cui all'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale (priorita' dei trasferimenti a domanda in altro comune della provincia di appartenenza rispetto ai trasferimenti a domanda in altro comune di altra provincia) sarebbe in contrasto con le norme di legge attualmente vigenti. Il TAR del Lazio con ordinanza n. 792/92 ha accolto l'istanza di sospensione del trasferimento e, naturalmente, di tutti gli atti impugnati con il ricorso. Il Consiglio di Stato nella seduta dell'11 dicembre 1992 ha respinto il ricorso presentato dal Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento dell'ordinanza del TAR, nonostante fosse ampiamente illustrata l'infondatezza del ricorso della Saraceni. Infatti la medesima preside, sia con la vigente normativa che prevede la precedenza nell'ambito della provincia che in assenza di tale precedenza, comunque non avrebbe diritto al trasferimento nella sede di Miglianico in quanto la preside gia' titolare in detta scuola ha lasciato vacante tale sede per aver ottenuto il trasferimento in altra sede della provincia di Chieti proprio per effetto di tale precedenza; in assenza della ripetuta precedenza la medesima sarebbe rimasta a Miglianico con la conseguenza che ne' la preside Cocchini ne' la preside Saraceni vi avrebbero potuto avere il trasferimento. Inoltre non sembra superfluo far presente che: a) la preside professoressa Cocchini nello scorso anno scolastico 1991-1992 ha avuto il trasferimento d'ufficio, in quanto perdente posto, dal comune di Pescara a Tornareccio (CH) distante circa 80 chilometri, anziche' nel vicino comune di Francavilla (S.M. Michetti) proprio per effetto di tale precedenza che ha permesso di occupare la sede di Francavilla distante da Pescara soltanto chilometri 10, ad altro preside gia' titolare in provincia di Chieti, con conseguente danno economico di non trascurabile rilevanza per la preside Cocchini; b) che una eventuale sospensiva del trasferimento della preside Cocchini a Miglianico significherebbe, oltre un ulteriore danno economico, anche una macroscopica beffa in quanto sarebbe stata danneggiata una prima volta per l'applicazione della norma in favore di altro soggetto (anno scolastico 1991-1992) e questa seconda volta per la non applicazione nei suoi confronti della stessa norma che la favorirebbe, in piu' si consentirebbe un trasferimento (quello della Saraceni) vistosamente illegittimo; c) si creerebbe una disparita' di trattamento fra il personale direttivo, tenuto conto che la precedenza che si negherebbe soltanto alla preside Cocchini resterebbe invece usufruita da parte del restante personale che ha avuto il trasferimento con lo stesso provvedimento impugnato per l'anno 1992-1993 nonche' per il passato anno scolastico 1991-1992 e per il prossimo 1993-1994 tenuto conto che tale precedenza e' stata riprevista anche nell'ordinanza ministeriale 12 novembre 1992, n. 331, che disciplinera' la mobilita' per l'anno 1993-1994 -: quale iniziativa intenda assumere per: a) garantire alla preside Cocchini il giusto riconoscimento di un diritto riconosciuto a tutto il restante personale direttivo al fine di non creare palesi disparita' fra il personale stesso ed ulteriori danni economici e morali per la stessa preside professoressa Cocchini Tullia; b) dare concreto riconoscimento e non vanificare il contenuto della legge quadro sul pubblico impiego (articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93) che delegifica in materia di mobilita' del personale e dell'accordo per il personale della scuola (articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399) dai quali discende il vigente accordo per la disciplina della mobilita' del personale direttivo della scuola e contenuta nei decreti ministeriali e ordinanze impugnati dalla ricorrente nonche' nella successiva ordinanza ministeriale 12 novembre 1992, n. 331, che disciplinera' la mobilita' del prossimo anno scolastico 1993-1994. (4-09437)
In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente quanto segue. La preside Tullia Cocchini, gia' titolare presso la scuola media di Tornareccio (CH), ha chiesto ed ottenuto, per l'anno scolastico 1992/93, il trasferimento presso la scuola media di Miglianico (CH), ai sensi dell'articolo 13 dell'O.M. 2.3.1984 e successive modifiche ed integrazioni. Avverso tale trasferimento la professoressa Giuseppina Saraceni, preside della scuola media di Catignano (PE), ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, il quale, con ordinanza n. 792/1992, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1081/1992, ha sospeso il suddetto provvedimento di trasferimento. In attesa della decisione di merito questo Ministero ha disposto l'assegnazione, in via provvisoria, della preside Cocchini alla scuola media di Catignano e della ricorrente professoressa Giuseppina Saraceni alla scuola media di Miglianico. Detto provvedimento, emanato nell'ambito della fase incidentale di sospensione, non pregiudica la definizione della questione di diritto dedotta in giudizio. L'eventuale esito favorevole del ricorso proposto dalla preside Saraceni, infatti, non obbliga l'amministrazione a rivedere l'intero movimento dei trasferimenti disposti in applicazione della vigente normativa, attesa l'efficacia limitata alle parti della pronuncia giurisdizionale. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 93/1983 e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, non si ritiene necessario assumere al riguardo ulteriori iniziative atteso che la vigente ordinanza ministeriale emanata sulla base dei prescritti protocolli d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria gia' prevedono, al fine di realizzare l'omogeneizzazione delle procedure dei trasferimenti del personale comparto scuola, la precedenza nei trasferimenti dei presidi titolari nei comuni della stessa provincia rispetto a quelli titolari nei comuni di province diverse. Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.