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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09415 presentata da BERTEZZOLO PAOLO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19930112

Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. - Per sapere - premesso che: secondo il quotidiano Il Manifesto del 6 novembre 1992 l'Agusta avrebbe venduto alle Filippine 8 aerei S-211 e 18 SF-260 utilizzabili in operazioni antiguerriglia; sempre secondo il citato giornale l'ambasciatore italiano a Manila si sarebbe dato molto da fare per questo contratto e lo considererebbe un trionfo personale -: se la notizia sia veritiera - visto che le Filippine sono in guerra e sono nel libro nero di Amnesty International per le violazioni dei diritti umani - se non ritiene incompatibile il contratto con l'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 che vieta l'esportazione di armi a paesi belligeranti o che non rispettino i diritti umani e pertanto di non concedere le prescritte autorizzazioni per la vendita dei predetti aerei; se non ritengano di prendere provvedimenti nei confronti del diplomatico trasformatosi in piazzista di armi. (4-09415)

1. Secondo l'onorevole interrogante, la presunta illegalita' della esportazione verso le Filippine di velivoli da addestramento IF260 e S211 si baserebbe essenzialmente su due presupposti: il paese sarebbe "in stato di guerra"; le Filippine sarebbero sul "libro nero" di Amnesty International in considerazione delle violazioni di diritti umani commesse. In tali circostanze, secondo l'onorevole interrogante, si applicherebbero le norme di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d) della legge n. 185 del 1990, che vietano le esportazioni verso i paesi in stato di conflitto armato e rispettivamente verso i paesi i cui governi siano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo. Non si ritiene di poter trarre le conclusioni di cui sopra e cio' poiche': per quel che attiene all'asserito "stato di guerra", il Governo, con delibera CISD del 3 agosto 1990 (par. 1.3.a), ha precisato che il divieto di esportazione deve essere applicato verso "gli Stati che siano coinvolti in situazioni di conflitto armato in atto". Tale non puo' essere evidentemente il caso degli episodi di guerriglia nelle Filippine, che hanno carattere sporadico, comunque certamente non di aperto conflitto armato; quanto alla questione delle asserite violazioni di diritti umani, si rileva che, se e' vero che la legge n. 185/90 prevede (articolo 1, comma 6, lettera d) un divieto di esportazione e di transito dei materiali di armamento "verso i paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo", la portata di tale divieto e' stata purtuttavia precisata, delimitata e circoscritta dal Governo che, con Delibera CISD del 3 agosto 1990, ha statuito che "il divieto di esportazione e di transito di materiale d'armamento dovra' applicarsi verso.....gli Stati a carico dei quali gli organi competenti delle Nazioni unite (Commissione dei diritti dell'uomo, Consiglio economico e sociale, III Commissione dell'Assemblea Generale) abbiano emesso, per il periodo preso in considerazione, una pronuncia di accertata violazione dei diritti umani sulla quale l'Italia abbia espresso voto favorevole o, se partecipante in veste di osservatore, non abbia presentato dichiarazione contraria o riserva". Peraltro, con successiva Delibera del 12 dicembre 1991 (par. 1, lettera B), il CISD ha equiparato, ai formali accertamenti da parte dei competenti organi delle Nazioni Unite, quelli riconducibili alle appropriate, istanze della Cooperazione Politica Europea. Pur gravi violazioni dei diritti umani, sia pure accertare da autorevoli organismi quali "Amnesty International", saranno quindi irrilevanti (ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 1. comma 6, della legge n. 185/90) sino a quando i relativi accertamenti non saranno stati recepiti e fatti propri dalle competenti istanze delle Nazioni Unite e/o della Cooperazione Europea. In relazione a quanto sopra, ed avuto riguardo al caso specifico, e' noto che nessun accertamento in questo campo, a carico delle Filippine, e' stato deliberato in sede ONU e/o di CPE. 2. Tutto cio' premesso, si precisa che l'istanza di autorizzazione all'esportazione in questione e' stata attentamente e debitamente vagliata sotto il profilo politico e giuridico, sia dal Comitato Consultivo Interministeriale previsto dall'articolo 7 della legge n. 185/90, che dal Comitato di Coordinamento Interdirezionale istituito, in seno a questo Ministero, con decreto ministeriale del 28 agosto 1992. Ambedue i comitati hanno espresso parere favorevole. Per quanto concerne in particolare il Comitato di Coordinamento Interdirezionale, dal verbale della seduta tenuta da tale comitato il 23 novembre 1992 - nel quale vengono precisati gli elementi in considerazione dei quali il comitato ha ritenuto che nel caso in esame non sussistesse alcun motivo ostativo alla concessione dell'esportazione - appare che il comitato ha valutato la situazione politica interna delle Filippine e ha accertato la non applicabilita' nel caso in specie, per difetto di presupposti, del disposto della Delibera CISD del 3.8.1990 par. 1.3.a (ultimo capoverso). Il comitato ha infatti constatato che si e' in presenza di materiale (velivoli da addestramento) non strategico, non destabilizzante ne' suscettibile di modificare gli equilibri militari dell'area, tanto e' vero che esso non rientra in alcuna notifica alle Nazioni Unite a fini di iscrizione nel relativo Registro degli Armamenti Convenzionali. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacovazzo.



 
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    Dopo una latitanza di 24 anni, viene arrestato a Palermo Totò Riina, considerato capo di Cosa nostra.