Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09431 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930112
Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. - Per sapere - premesso: che per i porta lettere e' stato previsto un particolare tipo di concorso per accedere al quale era richiesto, fra l'altro, di saper guidare una moto ed una bicicletta; che con decreto ministeriale 25 giugno 1983, n. 4884 fu bandito un concorso per personale precario (unica prova prevista) una sola "prova orale"; che vincitori di quest'ultimo concorso sono stati adibiti da alcune direzioni provinciali a portalettere, sicche' svolgono tale compito anche persone che non sanno guidare ne' una bicicletta, ne' una moto -: se non intenda dare disposizioni acche' detto personale sia adibito alle mansioni previste dal concorso riservato e dallo spirito della legge n. 355 del 1989 articolo 1. (4-09431)
Al riguardo si fa presente che il decreto ministeriale n. 4833 del 20 aprile 1983, che disciplina la materia dei concorsi di accesso alla qualifica di operatore di esercizio (portalettere) prevede, come programma d'esame, solo un colloquio su determinate materie, senza alcun altro obbligo. Nei profili professionali della predetta qualifica e' stabilito che il personale in possesso di patente puo' essere incaricato della conduzione di automezzi delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ai servizi esterni. Per i concorsi riservati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, al personale precario era prevista, oltre al colloquio, la valutazione del servizio prestato in qualita' di agente straordinario. Pertanto, nei concorsi provinciali banditi con decreto ministeriale del 25 giugno 1983, n. 4884, riservati a tale personale, e' stata svolta la sola prova orale. Parte del personale, risultato idoneo ai predetti concorsi per gli uffici principali, e' stata assunta negli uffici locali per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio U.L. come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 ottobre 1989, n. 355, ed e' stato applicato alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza (IV categoria), ossia al servizio di recapito. Per l'espletamento di tale servizio di dipendente puo' avvalersi dell'uso del mezzo proprio (bicicletta, moto, auto) avanzandone apposita richiesta alla competente direzione provinciale che, valutate le esigenze di servizio ed accertata l'esistenza dei requisiti prescritti (patente, assicurazione) concede l'autorizzazione ed una indennita' giornaliera correlata alla lunghezza del percorso. Negli altri casi il recapito viene effettuato a piedi o con l'uso di mezzi pubblici. Si rammenta, infine, che le assunzioni di personale di IV categoria avvengono non piu' tramite concorsi, ma attraverso richieste avanzate agli uffici circoscrizionali del lavoro e della massima occupazione come previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.