Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00589 presentata da GALASSO ALFREDO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19930112
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere se sia vero che: nel settembre 1992 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma uno stralcio del noto procedimento relativo a fatti di corruzione politica, ipotizzando i reati di ricettazione (articolo 648 del codice penale) e violazione della legge sul finanziamento dei partiti (articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge n. 659 del 1981) a carico dell'onorevole Silvio Lega, nonche' analogo reato di illecito finanziamento a carico di altri parlamentari (Lenoci Claudio, Marzo Biagio, Leccisi Pino, Vizzini Carlo, D'Aimmo Florindo e Covello Francesco Alberto); in data 4 novembre 1992 il sostituto procuratore presso la Pretura circondariale di Roma, dottor Ferri, designato per la trattazione del relativo procedimento, formulava, per tutti i parlamentari suindicati, richiesta di autorizzazione a procedere, che veniva inoltrata al Ministro di grazia e giustizia per l'ulteriore inoltro al Parlamento; il 30 novembre 1992 il Ministero, senza che ve ne fosse alcuna necessita', restituiva gli atti con richiesta di precisare la data di iscrizione dei nomi di alcuni dei parlamentari nel registro notizie di reato; risulta agli interroganti che in data 5 dicembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Roma, dottor Di Mauro, riceveva nel suo ufficio la visita del Ministro per il commercio estero senatore Claudio Vitalone; lo stesso 5 dicembre 1992 il predetto dottor Di Mauro adottava, in dissenso con il sostituto designato dottor Ferri, un provvedimento di revoca della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti degli onorevoli Silvio Lega, Pino Leccisi, Claudio Lenoci e Carlo Vizzini; sempre in data 5 dicembre 1992, lo stesso dottor Di Mauro delegava lo specifico compito di richiedere l'archivizione nei confronti dei suindicati parlamentari, ai sostituti procuratori dottoressa Maria Teresa Covatta e dottoressa Catia Summaria, le quali si vedevano costrette a rifiutare l'anomala designazione. Qualora i fatti suesposti rispondano a verita', i sottoscritti chiedono di conoscere: a) per quali ragioni il Ministro di grazia e giustizia non abbia provveduto a trasmettere con la dovuta tempestivita' al Parlamento la richiesta di autorizzazione a procedere inoltrata dall'Autorita' Giudiziaria; b) chi, nell'ambito del predetto Ministero, si e' assunto la responsabilita' di trattenere per 25 giorni la richiesta di autorizzazione a procedere, restituendola alla Autorita' Giudiziaria per una precisazione del tutto superflua, posto che dalla stessa richiesta, formulata il 4 novembre 1992, risultava senza alcuna incertezza che dalla data di prima iscrizione nel registro notizie di reato (5 ottobre 1992) non era trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 344 del codice di procedura penale; c) se vi sia connessione tra l'incontro del Ministro per il commercio estero con il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma e il coevo provvedimento di revoca della richiesta di autorizzazione a procedere adottato da quest'ultimo; d) se il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma abbia rispettato i vigenti criteri relativi alla assegnazione degli affari penali e ai rapporti con i Sostituti Procuratori designati alla trattazione degli affari stessi; e) se, nel quadro dei criteri di cui sopra, il predetto Procuratore della Repubblica aveva il potere di revocare - nel momento in cui tornava in possesso degli atti per la (superflua) incombenza burocratica sollecitata dal Ministro di grazia e giustizia - la richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Sostituto Procuratore dottor Ferri e di conferire una delega ai Sostituti dottoresse Covatta e Summaria, che l'hanno rifiutata, specificamente diretta a richiedere l'archiviazione del procedimento; f) se e quali iniziative si ritenga necessario intraprendere per accertare i fatti sopra esposti, che configurano precise violazioni di regole istituzionali e di correttezza politica e amministrativa, anche ai fini dell'eventuale promozione del procedimento disciplinare davanti al CSM. (3-00589)