Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09462 presentata da POLIZIO FRANCESCO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930113
Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanita'. - Per sapere - premesso che: sulla stampa, con continuita', vengono riportate notizie relative alla commercializzazione di sostanze alimentari nocive tra cui l'acqua minerale. Di norma viene colpito il commerciante ma chi subisce effetti deleteri e' il consumatore che usa l'acqua minerale come bevanda giornaliera, mentre chi produce ed estrae non paga le conseguenze del pericolo per la salute pubblica -: se intendano rivolgere ulteriori ed approfonditi accertamenti sui concessionari e sui produttori di acqua minerale nella regione Campania attivando continue ispezioni attraverso i NAS con pubblicazione dei risultati; se siano stati assunti provvedimenti per chiudere gli stabilimenti che hanno commerciato acque minerali nocive. (4-09462)
La materia dell'utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali, per effetto del recepimento della specifica direttiva 80/777/CEE del 15 luglio 1980, e' stata di recente oggetto di completo aggiornamento normativo con il relativo decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39). I compiti di vigilanza operativa sull'utilizzazione, sull'imbottigliamento e sul commercio di tali acque sono demandate agli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ed ai comuni o loro consorzi, che li esercitano attraverso le unita' sanitarie locali ed i presidi multizonali di prevenzione. Ancor prima dell'emanazione della nuova normativa anzidetta questo ministero, con circolare 13 settembre 1991, ha inteso fornire alle regioni opportune indicazioni tecnico-sanitarie sulle modalita' da seguire nell'esercizio della vigilanza, precisando in particolare i punti degli impianti in cui effettuare i controlli, i tipi di controllo da effettuare e la relativa frequenza, sottolineando che quest'ultima negli impianti di grande potenzialita' deve essere almeno settimanale. Con la stessa circolare e con altre anteriori sono state, del pari, diramate alle regioni utili indicazioni per un piu' efficace esercizio delle funzioni di vigilanza sulle varie fasi del commercio (depositi e punti di vendita) delle acque minerali, dettagliando, in particolare, gli opportuni criteri differenziati da seguire in presenza di acque prodotte nella stessa regione ovvero provenienti da altre regioni, diverse da quella in cui vengono effettuati i controlli di laboratorio che conseguono ai prelevamenti di campioni. L'articolo 14 di detto decreto legislativo consente, in particolare, al personale incaricato della vigilanza di procedere in ogni momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, prevedendo che ogni qual volta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti - fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti urgenti a salvaguardia della salute pubblica - ne informino i competenti organi regionali, cui spetta l'invio di formale diffida al titolare dell'autorizzazione per l'eliminazione delle cause di irregolarita' entro un termine prefissato. Trascoro invano tale termine perentorio, l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata. L'articolo 15 dello stesso decreto legislativo prevede espressamente che ai fini della relativa vigilanza e per le modalita' inerenti alle denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, eccetera si osservino, in quanto compatibili, le norme vigenti per i paralleli controlli sugli alimenti e le bevande, di cui alla legge-quadro 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni. Cio' significa che nei confronti dei rivenditori di acque minerali, che siano state riconosciute contaminate o comunque irregolari, dovrebbe, logicamente, trovare applicazione la scriminante di cui all'articolo 19 della stessa legge n. 283 del 1962. Recita, infatti, tale norma che le sanzioni previste ... non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la difformita' dai requisiti di legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni dei contenitori, sempreche' il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione. Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Azzolini.