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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09582 presentata da GALASSO ALFREDO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19930113

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per gli affari sociali. - Per sapere - premesso che: con delibera n. 421/P dell'11 novembre 1992 il presidente dell'ISTAT, professor Guido Mario Rey, ha sospeso cautelarmente dal servizio il dottor Giuseppe Laterza, funzionario con la qualifica di "tecnologo"; tale grave provvedimento sarebbe stato adottato a seguito di un alterco scoppiato, in data 9 novembre 1992, tra il funzionario ed il suo superiore gerarchico nel corso del quale il Laterza avrebbe (secondo l'ISTAT) pronunciato parole minacciose; tale diverbio sarebbe sorto, per ammissione dello stesso ISTAT, a causa della lettera n. 5843 del 5 novembre 1992 (notificata al Laterza il 9 novembre 1992) con la quale il direttore centrale dell'ISTAT, dottor Giuseppe Perrone, contestava al funzionario di essersi rifiutato, il 12 maggio 1992 (cioe' sei mesi prima), di adempiere alle nuove funzioni affidategli e di avere interrotto bruscamente, il 15 settembre 1992, un colloquio telefonico con il suo superiore; tali contestazioni, tardive e non suffragate da alcuna documentazione probatoria, inducevano il Laterza a chiedere delucidazioni al superiore dottor Paterna, il quale foniva risposte non esaurienti e tali da determinare un violento alterco tra i due funzionari; il conseguente, immediato provvedimento di sospensione cautelare disposto nei confronti del Laterza non giustificato dai fatti suddescritti, si inquadrerebbe in una manovra persecutoria e di discredito che da anni verrebbe condotta da alcuni dirigenti ISTAT nei confronti del Laterza il quale, in passato, in occasione della effettuazione di alcune indagini statistiche avrebbe evidenziato non poche manchevolezze e negligenze dei suoi predecessori e dei loro dirigenti, guadagnandosi, per questo, la fama di "funzionario scomodo"; tra le diverse centinaia di funzionari direttivi, il dottor Laterza e' stato l'unico ad essere fatto oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione: nel 1980, per alcuni ritardi di entrata, gli veniva inflitto un richiamo scritto; nel 1986, gli veniva contestato il rifiuto a svolgere mansioni mai comunicate per iscritto, con la riduzione dello stipendio per un mese; nel 1988, per assenza alla visita medico-fiscale, nonostante il funzionario avesse esibito certificazione medica giustificativa, gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura; per alcuni anni, i superiori del dottor Laterza si sarebbero sistematicamente rifiutati di affidargli per iscritto le mansioni ed i compiti da svolgere; particolarmente ostile sarebbe stato il comportamento del direttore centrale delle statistiche economiche, dottor Gaetano Esposito, il quale si sarebbe addirittura rifiutato di tradurre in ordine di servizio la proposta del dirigente del servizio delle Statistiche Agrarie, dottor Agostino Monselesan, fatta con nota n. 240 del 19 novembre 1991, di assegnare al dottor Laterza la direzione di una struttura del Servizio stesso, impedendogli cosi' l'esercizio delle sue funzioni -: se i Ministri interrogati, ciascuno per le rispettive competenze, non ritengano opportuno sollecitare una inchiesta amministrativa che faccia piena luce sul caso del dottor Laterza anche al fine di accertare eventuali responsabilita' dei dirigenti ISTAT; se risulti, infine, che il presidente dell'ISTAT, che ha deliberato la sospensione cautelare del Laterza per le "ragioni" suesposte, a tutt'oggi, non solo non ha adottato analogo provvedimento di sospensione nei confronti del dottor Enrico Pauzano - gia' dirigente del servizio amministrativo e del servizio ragioneria - condannato il 9 giugno 1992 dalla XI Sezione penale del Tribunale di Roma a 8 mesi di reclusione, con il beneficio della condizionale, per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici commesso, unitamente all'ex direttore generale dottor Vincenzo Siesto, nell'esercizio delle sue funzioni, ma, addirittura, ha conferito allo stesso dottor Puzano, con delibera n. 94/ACG del 19 ottobre 1992, un nuovo e piu' prestigioso incarico in qualita' di responsabile dell'unita' "coordinamento amministrativo della direzione generale". (4-09582)

In riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto ed in base agli elementi forniti dall'ISTAT, si comunica quanto segue. L'ISTAT, con delibera n. 421P dell'11 novembre 1992, ha inflitto al dottor Giuseppe Laterza il provvedimento di temporanea esclusione dal servizio, a seguito di ripetuti comportamenti che si sono sostanziati in gravi inosservanze dei doveri d'ufficio, in quanto in violazione delle norme contenute nel regolamento per il personale, si e' sistematicamente rifiutato di collaborare con il superiore gerarchico nell'assolvimento delle mansioni a lui affidate. Tale comportamento e' stato oggetto delle dovute contestazioni da parte dell'amministrazione alle quali l'interessato ha reagito in modo violento, profferendo minacce al dirigente l'unita' operativa di appartenenza. In seguito a tali episodi, l'amministrazione ha provveduto a sospendere in via cautelativa e temporaneamente fino alla definizione del procedimento disciplinare in corso, il suddetto funzionario. Le stesse dichiarazioni dei testimoni hanno confermato i fatti posti a fondamento della delibera di sospensione cautelare dal servizio, determinata dalla constatazione dell'oggettiva gravita' dei fatti sottoposti all'accertamento da parte del competente ufficio. L'istituto, interpretando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la sospensione cautelare non si configura come un provvedimento punitivo, poiche' si risolve nell'immediato allontanamento del dipendente quando esista il pericolo che la sua permanenza venga a ledere il superiore interesse pubblico istituzionalmente curato dall'ente. Nel caso di specie, l'ISTAT ha ritenuto che la permanenza del dottor Laterza nel posto occupato, in pendenza della definizione della sua posizione sotto il profilo disciplinare, avrebbe recato un grave pregiudizio sia all'esercizio dell'attivita' dell'ufficio, sia alla posizione morale del dirigente venuta meno nei confronti di tutti i suoi dipendenti venuti a conoscenza, in maniera diretta o indiretta, del comportamento aggressivo del dottor Laterza; inoltre si sarebbe paralizzata di fatto l'attivita' dell'ufficio, in quanto sarebbe continuata la situazione di conflittualita' esistente, impedendo lo svolgimento, da parte di altro personale, degli incarichi che il dottor Laterza rifiutava di svolgere. In merito alla mancanza di un provvedimento scritto per l'attribuzione di un nuovo incarico al dottor Laterza, l'ISTAT ha sostenuto che l'incarico, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'istituto, viene conferito con provvedimento formale solo in caso della attribuzione della direzione di un servizio o di una unita' operativa. Pertanto, il personale direttivo che non ha incarichi di tale tipo viene assegnato ad una struttura e, nell'ambito della stessa, deve svolgere i compiti affidatigli dal dirigente sovraindicato. Il dottor Laterza, una prima volta nel maggio 1992 e successivamente al rientro del dirigente dalle ferie estive, si e' rifiutato di collaborare con quest'ultimo nell'ambito degli incarichi assegnatigli. A cio' si aggiungono le continue assenze dal servizio ed i precedenti disciplinari, che sono testimonianza di un comportamento recidivante, tanto piu' grave ove si consideri la qualifica rivestita dal dipendente. L'ISTAT, inoltre, ha rappresentato che la legittimita' del provvedimento risulta confortata sia dalla decisione del TAR Lazio che, a seguito di ricorso del dipendente, ha respinto la richiesta di sospensione del provedimento cautelare, sia dal parere espresso dalla commissione di disciplina dell'istituto che, esaminato il caso nella seduta del 19 febbraio 1993, ha proposto l'adozione del provvedimento di sospensione dalla qualifica per quattro mesi. L'Istituto ha altresi' fatto conoscere che l'amministrazione ha vagliato l'ipotesi di deliberare la sospensione cautelare dal servizio nei confronti del dottor Enrico Pauzano, ma considerato che il reato ascrittogli non comportava la sospensione obbligatoria e che il fatto penalmente addebitato al funzionario, pur presentando un indubbio disvalore, non rivestiva i caratteri di quella particolare gravita' che sola puo' giustificare la sospensione, l'amministrazione ha ritenuto di non adottare tale provvedimento. Peraltro, il dottor Pauzano da tempo risulta destinato ad incarico diverso da quello che rivestiva al momento dei fatti contestatigli e la sua permanenza in ufficio non e' ritenuta pregiudizievole all'andamento del servizio. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Maccanico.



 
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    Si insedia la nuova Commissione europea, presieduta nuovamente da Jacques Delors. L'Italia è rappresentata da Antonio Ruberti e Raniero Vanni d'Archirafi.

venerdì 15 gennaio
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    Dopo una latitanza di 24 anni, viene arrestato a Palermo Totò Riina, considerato capo di Cosa nostra.