Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09533 presentata da CARLI LUCA (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930113
Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che: la legge della provincia autonoma di Trento n. 39 del 1976 istituisce un servizio di assistenza tecnica pubblica in agricoltura gestita dall'ente di sviluppo. Ente che riveste personalita' giuridica di diritto pubblico. Il personale addetto all'assistenza tecnica, quale compito d'ufficio, nella visita alle aziende agricole sparse su tutto il territorio provinciale, deve compiere dei prelievi di terreni, di mangimi zootecnici, e prelevare campioni di prodotti agricoli per sottoporli ad analisi chimica in laboratorio onde determinarne le correzioni e le indicazioni utili all'ottimizzazione delle produzioni agricole. Tutte le suddette operazioni sono svolte gratuitamente secondo le finalita' previste dalla citata legge provinciale. Per il trasporto al laboratorio dei campioni di terreni e prodotti sopracitati i tecnici si avvalgono del proprio automezzo privato. In base a quanto disposto dalla legge n. 298 del 6 giugno 1974 il tipo di trasporto sopramenzionato non rientra in nessuna delle fattispecie previste nella normativa, essendo trasporto per conto terzi pero' gratuito e per servizio pubblico -: se intenda pronunciarsi con chiarezza e urgenza al fine di classificare il rapporto sopra descritto, svolto per un servizio pubblico e in modo gratuito, con automezzi privati, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 298 e pertanto non soggetto alla normativa prevista per il trasporto per conto terzi; classificando di conseguenza i suddetti trasporti come possibili e non abusivi, ovvero se intenda indicare in modo chiaro gli adempimenti da adottare per svolgere correttamente il servizio di assistenza tecnica pubblica in agricoltura sopra descritta. (4-09533)
Da un'indagine condotta per le vie brevi presso l'Ufficio provinciale di Trento non risulta presentata, presso quella sede, alcuna istanza di rilascio di titolo abilitante all'autotrasporto di merci da parte dell'Ente citato nell'interrogazione. Da quanto e' dato di evincere dagli elementi forniti nell'interrogazione, la tipologia di autotrasporto descritta non appare configurabile come mera attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi in quanto viene evidenziata l'accessorieta' di tale tipo di trasporto ad una attivita' istituzionale dell'Ente di sviluppo per l'agricoltura della provincia di Trento. Sulla base di quanto premesso e degli elementi risultanti nell'interrogazione, apparirebbe pertanto percorribile l'ipotesi di un eventuale rilascio di licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, previa presentazione in tal senso di idonea domanda al competente Ufficio provinciale della M.C.T.C. che, sentito il parere della Commissione Consultiva per il rilascio di licenza in conto proprio, provvedera', ove nulla osti, al rilascio del richiesto titolo. Si fa infine presente che quanto sopra detto e' stato configurato nell'ipotesi che si tratti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 60 quintali, in quanto dal 1^ di ottobre u.s. le nuove disposizioni previste dagli articoli 83 e 88 del codice della strada stabiliscono l'esenzione dalla disciplina sull'autotrasporto prevista dalla legge n. 298/1974 per tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a sei tonnellate. Il Ministro dei trasporti: Costa.