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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09507 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930113

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per conoscere - premesso che la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, dal titolo "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" vorrebbe porre ordine nei termini entro i quali la Pubblica amministrazione deve "concludere un procedimento conseguente ad una istanza". La norma precisata dalla legge e' perentoria - quali provvedimenti sanzionatori e di quale natura dovranno essere applicati nei confronti dei pubblici amministratori o dei pubblici dirigenti, funzionari e subordinati che non applichino il dettato della legge, ed a quale organo tutorio superiore il cittadino, che non veda applicati i termini perentoriamente indicati dalla legge n. 241, dovra' rivolgersi, e con quali garanzie di applicazione della legge stessa e di soddisfazione delle proprie istanze. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-21563 del 26 settembre 1990. (4-09507)

In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, presentata dalla S.V. onorevole, si comunica che il mancato rispetto dei termini di conclusione dei vari tipi di procedimento amministrativo, fissati in base alla legge n. 241 del 1990, puo' configurare - ove non giustificato - una responsabilita' di tipo amministrativo-disciplinare per violazione del dovere di ufficio; responsabilita' questa alla quale puo' far seguito una responsabilita' di tipo civilistico quando l'inerzia ad agire si traduce anche in una lesione delle situazioni giuridiche soggettive dei privati, regolate da attivita' vincolata della Pubblica amministrazione. Si tratta in ogni caso di responsabilita' che non puo' essere assolutamente confusa con quella penale, ad esempio per omissione di atti di ufficio, la quale insorge nel funzionario pubblico soltanto ove ricorrano le specifiche condizioni previste dall'articolo 328 del codice penale. Quanto infine all'"organo tutorio" cui il cittadino puo' rivolgersi per ottenere il rispetto della legge n. 241 innanzi citata, si ritiene che esso non possa che essere il giudice amministrativo. L'interessato, infatti, dovra' denunciare l'inadempimento, da parte dell'amministrazione precedente, del dovere di provvedere nei termini allo scopo definiti, mediante ricorso da presentarsi al tribunale amministrativo regionale competente. Il Ministro per la funzione pubblica: Cassese.



 
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