Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09537 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930113
Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, del commercio con l'estero e delle finanze. - Per conoscere - premesso che: nei confronti di ambigui e discussi aspetti gestionali della MARIO VALENTINO sia nei confronti del personale che per aspetti produttivi relativi all'affidamento di lavorazioni all'esterno, con conseguenze gravissime nei confronti di illegittime procedure di applicazione della legge n. 223 del 1991 l'interrogante ha prodotto nella X legislatura e riprodotto in mancanza di risposta nella XI, informando anche il nucleo tributario regionale della Guardia di finanza, e tutto cio' anche per altri aspetti, vari atti ispettivi al n. 4-01409 del 25 maggio 1992, riproducento l'atto ispettivo col n. 4-30352 del 7 gennaio 1992, al n. 4-00088 del 23 aprile 1992, riproducendo l'atto col n. 4-31306 del 12 febbraio 1992, al n. 4-00090 del 23 aprile 1992, riproducendo l'atto col n. 4-31331 del 12 febbraio 1992 e tutto cio' anche in relazione agli interventi realizzati dalla GEPI e merce' le pubbliche risorse di cui all'intervento straordinario nel Mezzogiorno; il silenzio del Governo appare inquientante alla luce dei vari episodi successivamente intercorsi tra i quali meritano attenzione, nella denunciata carenza di puntuale adempimento della M. VALENTINO agli obblighi di legge, i seguenti: 1) il successo di mercato, descritto a partire dall'ottobre 1992, registrato dalle collezioni moda della M. VALENTINO come riportato ripetutamente da organi di informazione che dalla stampa specializzata; 2) il gruppo possiede il 75 per cento della EUROPE SPA che controlla la HELENE CURTIS; 3) il gruppo possiede azioni della SUVAL; 4) il gruppo possiede anche azioni della BIANCAMANNE e della BIANCAMANNE JAPAN (che si occupa di arredamenti e design di lusso); 5) la M. VALENTINO inoltre in Giappone ha ben 500 punti di vendita dei propri prodotti, 20 ne ha in Germania, sessanta negli Stati Uniti con suoi negozi per la vendita diretta a Napoli, Firenze, Roma, Venezia, Milano, Capri, Cortina; 6) la M. VALENTINO che opera soprattutto per la esportazione (70 per cento della produzione), si e' avvantaggiata dell'andamento della lira sui mercati valutari; 7) il gruppo M. VALENTINO inoltre possiede la partecipazione azionaria, titoli di controllo o di minoranza, anche nelle seguenti altre societa' oltre quelle gia' citate: SERON, SIPORT, AMEDEO I, LA FINANZIARIA e la FINANZIARIA SALERNO, PARTENOPARK, POLIS 2000, INNOVARE TECNOLOGIE, INNOVARE INVESTIMENT, SPED, GUIDA EDITORI, BORISINDUSTRIA, ITER 2000, FOX FRAGRANCES, FOX EUROPE, e varie societa' di distribuzione denominate anche esse M. VALENTINO, sicche' le scelte decise in danno dei dipendenti, a fronte dell'avvenuta diversificazione degli investimenti e dei rischi imprenditoriali e' davvero inconcepibile e maschera evidentemente intenti censurabili; prova di cio' sta la sentenza resa il 10 luglio 1992 del pretore di Napoli in funzione di giudice di lavoro su ricorso prodotto nei confronti della M. VALENTINO nella quale il pretore constatava che sulla questione del lavoro affidato all'esterno dalla M. VALENTINO (probabilmente in nero ed oggetto di pregressi atti ispettive e denunce dell'interrogante relativamente al fatto che attraverso di esso si intendeva sostanzialmente acquisire una produzione, modificare il ruolo della azienda da produzione di beni a quella di gestione del marchio, eliminando il personale dipendente) la M. VALENTINO in violazione della legge n. 223 del 1991, non aveva mai fornito, benche' richiesto e sollecitato, informazioni sul lavoro esterno addirittura dichiarando poi di non voler affatto fornire dati sui volumi di produzione del lavoro esterno ed i nominativi delle ditte che lavorano per la stessa M. VALENTINO (e da qui gli atti ispettivi dell'interrogante anche al Ministro delle finanze e di lettera alla Guardia di finanza) e tutto cio' in violazione anche dell'articolo 11, punto 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, inficiando lo stesso ricorso alla cassa integrazione guadagni ed il possibile utilizzo delle procedure di mobilita', poi sospese, a seguito dell'intervento del Ministero del lavoro per riprenderle eventualmente nel marzo 1993; concludendosi con la condanna della M. VALENTINO a fornire i dati relativi al massiccio ricorso al lavoro esterno con riferimento alla quantita' ed al tipo di lavorazione, nonche' sui volumi di produzione relativi alle ditte esterne; in data 16 novembre 1992 visto che la M. VALENTINO cominciava a tenere celati dati tanto significativi ai fini della verifica di legittimita' di quanto a suo tempo ottenuto (CIG) e di quanto eventualmente programmato per il marzo del 1993 (mobilita') prevedendo la ripresa delle relative procedure sospese, non ottemperando all'ordine del magistrato del lavoro e mancando (come l'interrogante aveva denunciato in piu' atti ispettivi ed il magistrato sancito, e cioe' la documentata effettiva prova della crisi ed il programma della stessa M. VALENTINO circa la organizzazione del lavoro futuro, venne prodotta denuncia alla Procura circondariale di Napoli contro il signor Vincenzo Valentino quale amministratore delegato della M. VALENTINO per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale e quanti altri venissero individuati; il 23 novembre 1992 per tutta risposta, a seguito di convocazione del prefetto di Napoli, l'azienda, i sindacati, il consiglio di fabbrica venivano ascoltati in relazione al futuro della occupazione ed in quella sede la M. VALENTINO, senza dimostrare alcunche' di quanto a suo carico, affermo' tramite l'amministratore delegato, di voler anticipare il ricorso alla mobilita' riducendo l'organico, pari a 320 unita', di 87 persone; risulta inoltre dal verbale quanto segue: "Il sindacato ricorda che la CGIL-CISL-UIL regionali, non in ultimo con la riunione degli esecutivi dell'11 novembre nonche' con le varie iniziative delle categorie industriali, hanno posto al Governo centrale la necessita' politica e sociale di una proroga fino al 31 dicembre 1993 per tutti i trattamenti previsti dalla legge n. 223 del 1991. Anche sulla scorta di tale proposta chiede alla Valentino - ove il Governo dovesse decidere per la sua accettazione - di farla propria e richiederla per i lavoratori dichiarati in esubero. In ogni caso, prosegue il sindacato, l'accordo cui si richiama l'azienda raggiunto con la mediazione del sottosegretario del Ministero del lavoro, onorevole Ugo Grippo, deve essere gestito ed applicato in tutte le sue parti, non escluso, quindi, il capitolo relativo ai dipendenti che - posta la loro disponibilita' - possano godere dei benefici di cui all'articolo 7, commi 6 e 7 della legge n. 223 del 1991. Ravvisa, pertanto, la necessita' di venire a conoscenza dei criteri che l'azienda vorra' adottare per questo specifico punto nonche' dei criteri e del numero di quanti la stessa ritiene - pur avendone i requisiti - essere indispensabili al ciclo produttivo. Il sindacato richiede, altresi', un formale impegno a che ove vi siano riduzioni dell'organico per fatti fisiologici (pensionamento di anzianita' o vecchiaia, dimissioni volontarie) la societa' Mario Valentino mantenga inalterato l'organico. In relazione alle prospettive aziendali il sindacato riconferma l'esigenza di un confronto con il consiglio di amministrazione della Valentino. Ritiene che le assicurazioni e le dichiarazioni esternate nel corso dell'incontro abbiano bisogno di atti concreti, scelte funzionali e deliberati formali, in particolare per quanto attiene alla occupazione ed al mantenimento e rilancio di tutti i settori produttivi. Sollecita una comunicazione formale sui compiti, sugli obiettivi nonche' sulla portata del mandato affidato ad un consulente esterno per un'analisi gestionale che l'azienda ha asserito essere in corso, richiedendo che ogni piano che da tale analisi scaturira' sia non solo portato a conoscenza del sindacato ma sia anche funzionale ad un rilancio della societa' senza influenza negativa sulle produzioni e sull'organico. In effetti la necessita' di un piano di riorganizzazione aziendale, di rilancio delle produzioni e dei marchi, di conquista di maggiori fette di mercato impongono una scelta di politica industriale nonche' la volonta' di non procedere - in sua assenza - all'apertura della procedura di mobilita', ferma restando la disponibilita' sindacale ad affrontare tale tematica ed entrarne nel merito in presenza del piano sopra richiesto. Cio' assume ancora piu' rilevanza se si considera che da tempo l'azienda affida a terzi consistenti produzioni di fasi di lavorazione anche complete sulla cui quantificazione mancano alle organizzazioni sindacali dati certi ed esaurienti, per quanto richiesti piu' volte, in diverse forme, anche legali. Infine il sindacato invita l'azienda ad ottemperare ai dettami contrattuali e normativi in atto per quanto riguarda l'attivita' informativa, ravvisando la necessita' di acquisire elementi piu' precisi, ad intervalli di tempo piu' ravvicinati, in ordine a: 1) lavoro esterno in quantita' e qualita'; 2) andamento produttivo; 3) portafoglio d'ordine; tutto cio' tramite anche la nomina di un apposito comitato paritetico permanente di verifica. L'azienda, preso atto delle dichiarazioni di parte sindacale, conferma la volonta' di continuare la propria attivita' produttiva nei settori dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria. Precisa, altresi', che ha gia' fornito ampia documentazione relativa alle lavorazioni interne ed esterne e che entro i prossimi giorni fornira' quella relativa alla prossima stagione primavera-estate. Ribadisce che mandera' avanti il piano di mobilita', cosi' come previsto dall'accordo dell'11 marzo 1992 intercorso tra le parti in sede di Ministero del lavoro. Per quanto riguarda gli altri aspetti evidenziati nelle affermazioni sindacali, l'azienda si riserva di esaminarli ed eventualmente aprire un confronto con gli stessi. Del che e' verbale. Letto, confermato e sottoscritto."; il giorno successivo - 24 novembre 1992 - la M. VALENTINO ebbe ad inviare ai sindacati ivi compresa la CISNAL TESSILI, alle RSA, all'UPLMO, all'Unione degli industriali, la lettera di notifica della propria decisione di ricorrere alla mobilita' di cui agli articoli 4 e 14 della legge n. 223 del 1991 per 94 dipendenti (64 del calzaturificio e 30 per l'abbigliamento) e, con una successiva lettera continuava ostinatamente ad omettere i dati e documentazione relativi alla effettiva portata della asserita crisi in atto in relazione alla asserita, pretesa ed indimostrata esuberanza; inoltre proprio sul rapporto tra programmi produttivi, lavorazioni all'esterno, pesanti esuberi all'esterno non spendeva una sola parola, fingendo di dimenticare, oltre ad una serie di altri suoi obblighi, che solo dalla legittimita' del ricorso a lavorazioni esterne, dalla costituzione della commissione paritetica industriali-sindacati e dalle conclusioni conformi della stessa, sarebbe possibile valutare, in presenza sia chiaro - di tutta una serie di elementi non forniti - l'esistenza e la dimensione reale dell'asserito esubero -: se risulti a che punto si trovi presso la Procura circondariale di Napoli il provvedimento di cui in premessa; quali accertamenti durante tutto l'anno 1992, a seguito degli atti ispettivi e delle denunce dell'interrogante, siano stati esperiti dai dicasteri di cui alle citate interrogazioni e dalla Guardia di finanza e come le conclusioni di tali accertamenti si collochino rispetto ai contenuti del verbale 23 novembre 1992 della prefettura e in particolare la legalita' del ricorso alla mobilita' di cui alle procedure che la M. VALENTINO - con arroganza - intenda imporre a dispetto dell'intervento - a suo tempo svolto - del ministro del lavoro, dei benefici tratti dalle risorse pubbliche dello Stato, degli atti ispettivi, del ricorso selvaggio da parte sua alle lavorazioni esterne in danno dei propri dipendenti; se sulla base di tutto quanto precede per la parte di sua competenza il Governo voglia, tramite i competenti uffici, dichiarare come mancanti del tutto allo stato i presupposti di legge per il ricorso da parte della M. VALENTINO ai benefici della mobilita' prevista dalla legge n. 223 del 1991 che lo stesso ministro del lavoro ha recentemente annunciato essere impropriamente inutilizzata da troppe imprese a non altro fine che per liberarsi, illegittimamente, dei propri dipendenti i quali, fa notare l'interrogante, sono stati parte significativa ed imprescindibile del successo del marchio M. VALENTINO. (4-09537)