Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09557 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930113
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: il precedente Governo, a seguito dell'approvazione degli Ordini del giorno del 7 marzo 1985 al Senato e del 4 ottobre 1988 alla Camera dei deputati, si impegnava a ricondurre nell'ambito della riserva di legge, sottraendo alla contrattazione generale le categorie dipendenti che esplicano l'esercizio di attivita' professionali per le pubbliche amministrazioni; con il disegno di legge n. 3464 sul "riordino della dirigenza" il Governo provvedeva pertanto, ad istituire con gli articoli 13 e 20, il "Ruolo Unico Professionale" in tutte le Pubbliche amministrazioni, perche' piu' confacente allo status ed al contenuto delle funzioni assolte da dette categorie professionali, secondo i princi'pi sanciti dal legislatore della legge 20 marzo 1975, n. 70 negli articoli 15, comma 5 e 16, comma 3; tale disegno di legge veniva approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera in sede legislativa, ma non ebbe seguito al Senato per la prematura fine della legislatura; la legge del 23 ottobre 1992, n. 421, inspiegabilmente non riprendeva tale impegno, ma solo garantiva alla lettera g), comma 5 dell'articolo 2 relativo alla delega sul pubblico impiego di assicurare un "adeguato riconoscimento alle tipologie professionali", mentre viceversa disponeva misure di garanzia e di autonomia contrattuale per i dirigenti ed i medici con i quali le categorie degli ingegneri, architetti, avvocati, ecc., dipendenti assumono identiche responsabilita' di natura professionale nell'esercizio delle rispettive attivita' professionali; dette figure professionali, d'altra parte, per grado di indipendenza e di autonomia, capacita' decisionale e responsabilita', si pongono a livelli non inferiori a quelli della dirigenza amministrativa, nella quale in precedenza erano inserite le qualifiche laureate professionali del parastato, trasferite nella prima qualifica professionale con la legge del 20 marzo 1975, n. 70 -: se non ritenga corretto mantenere l'impegno assunto con il Parlamento dal precedente Governo, garantendo alle sopradette elevate professionalita' dipendenti l'adeguato riconoscimento cosi' come previsto dalla lettera g), comma 5), dell'articolo 2 della legge n. 421/92 con il riproporre mediante il decreto delegato per il pubblico impiego in fase di elaborazione, la istituzione del Ruolo unico professionale in tutte le Pubbliche amministrazioni, integrato da un Organo consultivo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che garantisca la corretta, omogenea ed efficiente gestione delle attivita' professionali dipendenti a tutela e a garanzia della trasparenza ed indipendenza delle attivita' professionali dal potere politico-burocratico imperante nella Pubblica amministrazione. (4-09557)