Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00636 presentata da PALERMO CARLO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19930118

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: con bando di concorso del 28 luglio 1982, del Rettore dell'Universita' di Viterbo sono state messe a concorso n. 124 borse di studio per la incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria, in esecuzione della legge 2 dicembre 1991, n. 390; che tale concorso e' stato espletato, e, che successivamente alla assegnazione, a seguito di un esposto degli studenti alla Procura della Repubblica di Viterbo presentato in data 26 luglio 1992, lo stesso Rettorato ha sospeso il relativo procedimento chiedendo al riguardo un parere al Consiglio di Stato; che il motivo della doglianza degli esponenti risiede nel fatto che tale bando non appare conforme alla citata legge, nella parte in cui questa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 7 e 8 e 4 primo comma, stabilisce in maniera inequivocabile che le borse di studio devono essere bandite ed assegnate secondo i criteri stabiliti nel menzionato articolo 4, ed, in conseguenza, tenendo conto, in particolare, delle "condizioni economiche" degli studenti, da individuare sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare; che, pur in assenza del DPCM - previsto dall'articolo 4 della citata legge -, che avrebbe dovuto essere "emanato sei mesi dalla legge", i princi'pi sopra richiamati non possono non presentare immediata efficacia precettiva, contenendo essi la indivividuazione dei criteri di una equa e legittima assegnazione di borse di studio, le quali - come tali -, non possono prescindere (come tutti i provvedimenti statuali, nel quadro normativo generale, premiali o comunque incentivanti determinate categorie di cittadini) dalla valutazione delle condizioni economiche dei beneficiari; in quanto diversamente verrebbero alterati principi costituzionali, nella specie in particolare quelli connessi all'esercizio del diritto allo studio, che verrebbe compresso (senza limitazioni e controlli) proprio per le categorie piu' bisognevoli di sostegno; che, sotto altro profilo, in molti bandi di concorso emessi al riguardo, la data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al concorso, e' caduta in larghissimo anticipo rispetto alla data di chiusura delle immatricolazioni, in prospettabile contrasto con quanto disposto dal comma 5 del'articolo 17 della legge citata, secondo cui "gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra universita' anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente in, ogni caso non oltre il 31 dicembre..."; che, comunque, sul punto principale, anche in assenza del sopramenzionato decreto, numerose Universita' hanno regolarmente bandito e fatto svolgere i relativi concorsi - in applicazione della citata legge - seguendo i criteri soprarichiamati; come ad esempio e' avvenuto: a) presso l'Universita' di Catania (bando del 6 agosto 1992); b) presso l'Universita' di Cagliari (bando del 6 agosto 1992); c) presso il Politecnico di Bari (bando del 5 agosto 1992); e che peraltro, la stessa Presidenza del Consiglio aveva fatto pervenire agli atenei una bozza del decreto, con il richiamo ai criteri in esame da tener presente nella redazione dei bandi; che tali difformita' tra le varie Universita', che si sono create a livello nazionale nella applicazione o meno della legge in esame - in conseguenza della mancata emanazione del previsto DPCM - comporta gia' attualmente disparita' di trattamento in contrasto in particolare con i princi'pi costituzionali di uguaglianza sanciti nell'articolo 2 Costituzione e che tali difformita', se non adeguatamente e tempestivamente rimosse, riverberano e possono continuare a riverberare i propri effetti nel futuro per gli anni in riferimento, con pregiudizio irreparabile per gli studenti che, secondo reali ed effettive condizioni economiche, avrebbero - ex lege - titolo ad usufruire delle borse, in luogo di taluni nominati assegnatari, sotto tale profilo non aventi legittimo titolo al conseguimento delle relative borse di studio; che, pertanto, allo stato appare indifferibile la emanazione del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la previsione di norme transitorie che regolamentino i casi gia' avvenuti di bandi e di assegnazioni, senza tener conto delle condizioni economiche dei partecipanti, in modo da ripristinare quanto prima condizioni di uguaglianza e di equita' nelle esplicazioni connesse all'esercizio del diritto allo studio -: quali provvedimenti intenda adottare in ordine a quanto sopra. (3-00636)

 
Cronologia
venerdì 15 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Dopo una latitanza di 24 anni, viene arrestato a Palermo Totò Riina, considerato capo di Cosa nostra.

giovedì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 271 voti a favore, 167 contrari e 99 astenuti, la proposta di legge A.C. 72 recante l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.Essa verrà approvata in via definitiva dal Senato il 25 marzo (legge 25 marzo 1993, n. 81).