Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09679 presentata da AIMONE PRINA STEFANO (LEGA NORD) in data 19930118
Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: 1) ll decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, prevede all'articolo 1 comma 1 che in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita'..."; 2) in ottemperanza al cennato decreto legge le UUSSSSLL e tutti gli enti locali adottavano un provvedimento di sospensione dei provvedimenti di collocamento a riposo in attesa di eventuale diversa determinazione in sede di conversione in legge; 3) con legge 14 novembre 1992 n. 438, e' stato convertito il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, introducendo la modifica in base alla quale (articolo 1 comma 2 lettera e) la disposizione della sospensione dell'applicazione dei trattamenti pensionistici non viene applicata "ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego accolta dai competenti ordini anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". 4) le UUSSSSLL e gli enti Locali in adempimento del nuovo disposto di legge revocavano la sospensione dei provvedimenti di collocamento a riposo gia' adottati prima del 19 settembre 1992, per consentire il collocamento a riposo dall'1 dicembre 1992, degli aventi diritto in applicazione del richiamato articolo 1 comma 2 lettera e) legge n. 438 del 1992; 5) con Circolare telegrafica n. 104 del 21 dicembre 1992, il Ministro del tesoro disponeva che "per casi aventi titolo rimasti in servizio oltre data predeterminata per cessazione, motivati da attesa conversione in legge norma in oggetto, periodo servizio prestato va considerato a stregua servizio di fatto. Amministrazioni perfezioneranno, conseguentemente, provvedimenti gia' adottati con l'indicazione data decorrenza economica trattamento pensionistico"; 6) con circolare del 23 dicembre 1992, n. 13/IP il direttore generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro disponeva per le UUSSSSLL e tutti gli enti con personale iscritto alla CPDEL che dopo aver adottato l'atto deliberativo di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo in data anteriore al 19 settembre 1992, abbiano sospeso il predetto e, successivamente, abbiano provveduto a revocare la disposta sospensione, hanno "vanificato la loro precedente determinazione volitiva, con tutte le connesse conseguenze negative che potrebbero derivare". Pertanto secondo la Direzione Generale CPDEL "Soltanto nel caso in cui l'atto deliberativo di revoca della sospensione sia di data anteriore al 19 settembre 1992, e l'interessato cessi effettivamente dal servizio alla data originariamente stabilita ed indicata nella sua domanda, non sussiste alcun impedimento ad applicare la deroga di cui alla lettera e) in esame" -: 1) se e quali provvedimenti intende adottare per rendere uniforme la circolare dalla direzione generale CPDEL che sul punto sopra richiamato viola la legge n. 438 emendandola in coerenza ai princi'pi dettati con Circolare telegramma n. 104 del Ministro del tesoro che correttamente da' applicazione al disposto di legge ancorche' riconosce le prestazioni come rese di fatto e non come rapporto di servizio; 2) se ritiene di intervenire con la massima tempestivita' al fine di consentire l'erogazione dei trattamenti pensionistici in quanto il personale collocato a riposo dall'1^ dicembre 1992, non riceve ne' il trattamento pensionistico ne' il trattamento retributivo. Solo nella Provincia di Vercelli sono 41 i dipendenti in tale situazione; 3) se ritiene che per il futuro le istruzioni applicative di una stessa norma di legge debbano essere coordinate ed emanate in uniformita' e conformita' ai princi'pi stabiliti con le norme di legge evitando gravi disagi economici e di funzionamento degli uffici periferici, nonche' l'affermazione di princi'pi giuridicamente aberranti laddove chi ha operato nel rispetto della norma di legge vigente nel tempo viene a trovarsi penalizzato rispetto a chi l'ha violata. Infatti la sospensione dei provvedimenti di collocamento a riposo era atto dovuto nel rispetto del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, e tale sospensione non poteva che avvenire dopo la emanazione del decreto legge e non gia' "in data anteriore al 19 settembre 1992" come ipotizzato dalla direzione generale CPDEL. In tale situazione verrebbero pertanto a beneficiare della deroga disposta dalla lettera e) articolo 1 comma 2 della legge n. 438, soltanto i dipendenti di quelle UUSSSSLL e di quegli enti che non hanno disposto come voluto dal decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992, la sospensione dei provvedimenti dei collocamenti a riposo. (4-09679)