Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09853 presentata da CARTA CLEMENTE (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930120
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso: che nell'ottobre 1987 ed in epoche successive l'ATAC (Azienda tramvie ed autobus del comune di Roma) esonerava dal servizio 200 lavoratori ultrasessantenni che, ai sensi della legge n. 54 del 1982, avevano gia' optato per proseguire il servizio fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', o, in subordine, fino al conseguimento della massima anzianita' contributiva; che la suddetta iniziativa aziendale e' scaturita a seguito della sentenza n. 2868 del 1987 della Corte di cassazione, sentenza che la stessa Azienda aveva inizialmente dichiarata inapplicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri; che tale iniziale interpretazione della suddetta sentenza e' stata peraltro confermata dal pretore di Roma, il quale riconosceva il diritto alla riammissione in servizio dei ricorrenti, e condannava inoltre l'ATAC al pagamento delle retribuzioni maturate dai ricorrenti stessi dalla data del recesso a quella di riammissione in servizio; che l'ATAC disattendeva i giudizi del pretore fino a che la Corte costituzionale, con sentenza n. 226 del 1980, annullava la sentenza 2868/87 della Corte di cassazione e restituiva il diritto della riammissione in servizio ai lavoratori ricorrenti; che l'ATAC comunque in esito alla suddetta sentenza della Corte costituzionale, ripristinava solo il rapporto di lavoro, ma rifiutava, almeno sino ad oggi, di pagare agli interessati le competenze afferenti al periodo pregresso di illecito allontanamento dal servizio; che l'ATAC, denunciata alla vigilanza dell'INPS da quanti vantavano la sentenza di merito, ha regolarmente versato i relativi contributi previdenziali, accertati ispettivamente, per il periodo di esonero dal servizio dei ricorrenti e non per i restanti lavoratori che, pur trovandosi nelle stesse condizioni giuridiche, si sono rimessi alle conclusioni del "contenzioso pilota"; che la consorella azienda di trasporti pubblici laziali (ACOTRAL) ha viceversa offerto una definizione transattiva ai lavoratori, supportati o meno dalla decisione del pretore, che hanno interesse al componimento extra giudiziale della vertenza analoga; che l'ATAC per converso, con un atteggiamento antigiuridico e dilatorio, continua ad opporsi con cavilli giuridici, anche nella procedura esecutiva, a dare atto alla sentenza della massima corte, provocando cosi' una progressiva lievitazione del suo debito verso i lavoratori per rivalutazioni ed interessi monetari dovuti; che, oltre tutto, a questo punto, l'INPS, che si appresta a riliquidare le pensioni dei ricorrenti che hanno maturato il massimo dell'anzianita' contributiva o i sessantacinque anni di eta', intende riottenere la ripetizione dei ratei di pensione pagati agli interessati nel periodo di esonero dal servizio - ripetizione peraltro difficilmente riottenibile se in favore degli stessi l'ATAC non ottempera all'obbligo del pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di recessione dal servizio - per il quale, come sopra detto, sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali; che infine l'ATAC, lungi dal cautelarsi da un aggravamento del gia' pesante contenzioso, non ha ancora definito la posizione dei 70 lavoratori che, allettati dalla promessa del versamento di "quota capitalizzata" corrispondente alla differenza tra il trattamento pensionistico percepito e quello che avrebbe dovuto percepire ai sensi della legge n. 54 del 1982, hanno rinunciato alla riammissione in servizio dell'1 agosto 1990 e firmato una apposita dichiarazione di rinuncia predisposta dall'azienda -: se non ritenga di intervenire presso l'Azienda comunale di trasporti pubblici (ATAC) perche' dia immediata esecuzione al disposto della Corte costituzionale nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti dalla vicenda in questione, vicenda che, altrimenti, rischia di trascinare l'azienda stessa in un contenzioso di dimensioni iperboliche. (4-09853)