Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00715 presentata da ROSITANI GUGLIELMO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930121
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il consiglio del I circolo didattico del comune di Terni, dopo aver esaminato con molta attenzione la possibilita' di attuare l'orario prolungato previsto dall'articolo 7 della legge n. 148 del 5 giugno 1990, presso la scuola elementare Vittorio Veneto, con atto del 5 giugno 1992, ha deciso per la non attuabilita' e, quindi, per il mantenimento dell'orario antimeridiano, in quanto: a) i cortili e i locali del refettorio del plesso hanno bisogno di una adeguata ristrutturazione, b) per mancanza di locali per la mensa, c) per mancanza di personale ausiliario, d) per l'impossibilita' di istituire un efficiente sistema di trasporto tale da garantire i rientri pomeridiani dei bambini, a causa della mancanza di disponibilita' di fondi del bilancio comunale; che il Provveditorato agli Studi di Terni con atto n. 5088 del 2 luglio 1992, ha deciso la non accoglienza con motivazioni illegittime in quanto generiche e quasi sempre non vere; che la direzione didattica del I circolo con atto prot. N. 2040 dell'8 luglio 1992, ha ribadito la propria contrarieta' contestando adeguatamente le motivazioni del provveditorato; che malgrado le contestazioni il provveditorato non ha revocato il provvedimento adottato; che in aggiunta a quanto sopra vi e' un altro particolare, certamente non trascurabile, e cioe' che la totalita' dei genitori e' impegnata nel lavoro per cui nessuno sarebbe in grado di andare a ritirare i propri figli alle ore 12,15 che e' appunto l'uscita antimeridiana; che i genitori in data 10 novembre 1992, hanno presentato un articolato ricorso al TAR dell'Umbria -: se non ritenga di dover intervenire tempestivamente presso il Provveditore agli Studi di Terni al fine di ristabilire la legalita' in quanto il comportamento di cui sopra e' in contrasto a parere dell'interrogante con i comma 5 e 6 dell'articolo 7 della citata legge n. 148, con l'articolo 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, ed inoltre per far ritornare la tranquillita' nelle famiglie e principalmente nell'animo dei bambini che a causa delle incertezze, della confusione e della agitazione, vivono momenti di pericolosi turbamenti non solo per l'apprendimento ma anche per la crescita stessa. (5-00715)